((Art. 40-quater 
 
Modifiche alla disciplina dei crediti  d'imposta  per  l'acquisto  di
  energia elettrica e di gas naturale e della  cessione  del  credito
  d'imposta o dello sconto in fattura 
 
  1.  Al   fine   di   semplificare   l'erogazione   dei   contributi
straordinari, sotto forma di credito d'imposta,  spettanti  ai  sensi
dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
nonche'  al  fine  di  consentire  la  corretta  applicazione   delle
disposizioni relative alle comunicazioni della prima cessione o dello
sconto in fattura, il comma  3-ter  dell'articolo  2  e  il  comma  3
dell'articolo 57 del medesimo  decreto-legge  n.  50  del  2022  sono
abrogati.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  e  57,  del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge15  luglio  2022,  n.91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Incremento dei  crediti  d'imposta  in  favore
          delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di  gas
          naturale). - 1. Il contributo straordinario, sotto forma di
          credito   d'imposta,   fissato    dall'articolo    4    del
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,  n.  51,  nella
          misura del 20 per cento e' rideterminato nella  misura  del
          25 per cento. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma,
          valutati in 59,45 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 58. 
              2. Il contributo straordinario, sotto forma di  credito
          d'imposta, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo
          2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
          aprile 2022, n. 34, fissato, da  ultimo,  dall'articolo  5,
          comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, nella misura del
          20 per cento e'  rideterminato  nella  misura  del  25  per
          cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in
          235,24 milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 58. 
              3. Il contributo straordinario, sotto forma di  credito
          d'imposta,  fissato   dall'articolo   3,   comma   1,   del
          decreto-legge   n.   21   del   2022,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, nella misura del
          12 per cento e'  rideterminato  nella  misura  del  15  per
          cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in
          215,89 milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 58. 
              3-bis.  Ai  fini   della   fruizione   dei   contributi
          straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui agli
          articoli 3 e 4 del decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
          n. 51, ove l'impresa destinataria del contributo nei  primi
          due trimestri  dell'anno  2022  si  rifornisca  di  energia
          elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore  da  cui
          si  riforniva  nel  primo  trimestre  dell'anno  2019,   il
          venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo
          per il quale spetta il credito d'imposta, invia al  proprio
          cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale e'
          riportato  il  calcolo  dell'incremento  di   costo   della
          componente  energetica  e  l'ammontare   della   detrazione
          spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. L'ARERA,
          entro dieci giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del  presente  decreto,  definisce  il
          contenuto della predetta comunicazione  e  le  sanzioni  in
          caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. 
              3-ter. (abrogato).» 
              «Art. 57 (Disposizioni transitorie). - 1. Salvo  quanto
          previsto dal comma 2, le disposizioni di cui agli  articoli
          6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              2. La disposizione di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
          lettera a), numero  2),  si  applica  ai  procedimenti  nei
          quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta la
          deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1. 
              3.(abrogato).».