Art. 41 
 
                     Cooperazione internazionale 
 
  1. Al fine di rafforzare  l'azione  dell'Italia  nell'ambito  della
cooperazione internazionale per lo sviluppo, le  risorse  finanziarie
di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della  legge  11  agosto
2014, n. 125, sono incrementate di euro 70 milioni per  l'anno  2022.
Ai relativi oneri pari a 70 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle   somme   versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo  148,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del  30
maggio 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che
sono acquisite per detto importo all'erario. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18, della legge  11
          agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
          internazionale per lo sviluppo): 
              «Art. 18 (Disciplina di bilancio dell'Agenzia  italiana
          per la cooperazione allo sviluppo).  -  1.  All'Agenzia  e'
          attribuita    autonomia    organizzativa,    regolamentare,
          amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio. 
              2. I mezzi  finanziari  complessivi  dell'Agenzia  sono
          costituiti: 
                a) dalle  risorse  finanziarie  trasferite  da  altre
          amministrazioni, secondo quanto disposto  dall'articolo  9,
          comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
                b)  dagli  introiti   derivanti   dalle   convenzioni
          stipulate con le amministrazioni e altri soggetti  pubblici
          o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza,
          assistenza, servizio, supporto, promozione; 
                c) da un finanziamento annuale iscritto  in  appositi
          capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale; 
                d)  da  donazioni,  lasciti,  legati  e  liberalita',
          debitamente accettati; 
                e) da una quota pari al 20 per cento  della  quota  a
          diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48
          della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
              3.  Il  bilancio  dell'Agenzia  e'  unico   e   redatto
          conformemente ai principi civilistici, nel  rispetto  delle
          disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011,
          n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione. 
              3-bis. All'Agenzia si applicano le disposizioni di  cui
          alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.  Le  risorse  destinate
          agli interventi di cooperazione allo  sviluppo  affluiscono
          ad un conto di tesoreria unica appositamente  istituito  da
          tenere distinto dal conto di tesoreria a cui affluiscono le
          risorse  destinate  al  funzionamento   dell'Agenzia,   ivi
          comprese quelle per spese di personale. 
              4. Le risorse  finanziarie  dell'Agenzia  destinate  ad
          attivita' che,  in  base  alle  statistiche  elaborate  dai
          competenti organismi internazionali,  rientrano  nella  CPS
          sono impignorabili.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 148, della legge 23
          dicembre  2000,  n.  388  recante   Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001): 
              «Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti  da  sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del  mercato   sono   destinate   ad
          iniziative  a  vantaggio  dei  consumatori,  salvo   quanto
          previsto al secondo periodo del comma 2. 
              2.  Le  entrate  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          riassegnate anche nell'esercizio successivo, per  la  parte
          eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
          di 8 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2019,  con
          decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica  ad  un  apposito  fondo  iscritto
          nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato  per  essere  destinate  alle
          iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
          in volta  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,   sentite   le   competenti
          Commissioni  parlamentari.  Le  entrate   derivanti   dalle
          sanzioni amministrative  di  cui  all'articolo  51-septies,
          Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato  1  al  decreto
          legislativo  23  maggio  2011,  n.  79,  sono  destinate  a
          iniziative  a  vantaggio  dei  viaggiatori.  Tali   entrate
          affluiscono ad apposito capitolo/articolo  di  entrata  del
          bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono  essere
          riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze  a  un  apposito  fondo  iscritto  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali  e  del  turismo  per   essere   destinate   alle
          iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
          volta con decreto del Ministro dei beni e  delle  attivita'
          culturali   e   del   turismo,   sentite   le   commissioni
          parlamentari. 
              2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate  di  cui
          al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
          derivanti  dalle  misure  antinflazionistiche  dirette   al
          contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi. 
              2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al  comma  1,
          incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate,  per
          l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di  garanzia  per
          le piccole e medie imprese di  cui  all'articolo  2,  comma
          100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».