((Art. 41-bis 
 
Semplificazione  degli  obblighi  di  comunicazione  e  assicurazione
  obbligatoria  per  gli  infortuni  sul   lavoro   e   le   malattie
  professionali 
 
  1. All'articolo  23  della  legge  22  maggio  2017,  n.  81,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Con decorrenza dal 1°  settembre  2022,  il  datore  di  lavoro
comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali i nominativi  dei  lavoratori  e  la  data  di  inizio  e  di
cessazione delle prestazioni di lavoro in modalita' agile, secondo le
modalita' individuate con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali.  I  dati  di  cui  al  primo  periodo  sono  resi
disponibili all'Istituto nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  con  le   modalita'   previste   dal   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione  secondo  le  modalita'
previste dal decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di cui al primo periodo,  si  applica  la  sanzione  prevista
dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276»; 
  b)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Obblighi   di
comunicazione e assicurazione  obbligatoria  per  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23, della legge  22
          maggio 2017, n.81, recante misure per la tutela del  lavoro
          autonomo non imprenditoriale  e  misure  volte  a  favorire
          l'articolazione flessibile  nei  tempi  e  nei  luoghi  del
          lavoro subordinato, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 23 (Obblighi  di  comunicazione  e  assicurazione
          obbligatoria per gli infortuni sul  lavoro  e  le  malattie
          professionali). - 1. Con decorrenza dal 1° settembre  2022,
          il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero
          del lavoro e  delle  politiche  sociali  i  nominativi  dei
          lavoratori e la  data  di  inizio  e  di  cessazione  delle
          prestazioni  di  lavoro  in  modalita'  agile,  secondo  le
          modalita' individuate con decreto del Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali. I dati di  cui  al  primo  periodo
          sono   resi   disponibili   all'Istituto   nazionale    per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  la-voro  con  le
          modalita'   previste   dal   codice    dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82. In caso di mancata comunicazione secondo  le  modalita'
          previste dal  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di cui al primo periodo,  si  applica  la
          sanzione prevista dall'articolo 19, comma  3,  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
              2. Il lavoratore ha  diritto  alla  tutela  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti
          da  rischi  connessi  alla  prestazione   lavorativa   resa
          all'esterno dei locali aziendali. 
              3. Il lavoratore ha  diritto  alla  tutela  contro  gli
          infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di
          andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto
          per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno
          dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni  di  cui
          al terzo  comma  dell'articolo  2  del  testo  unico  delle
          disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
          1124, e successive  modificazioni,  quando  la  scelta  del
          luogo della prestazione sia dettata  da  esigenze  connesse
          alla prestazione stessa o dalla necessita'  del  lavoratore
          di conciliare le esigenze di vita con quelle  lavorative  e
          risponda a criteri di ragionevolezza.».