Art. 40 
 
                       Edilizia penitenziaria 
 
  1. All'articolo 53-bis del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:   «edilizia
giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»; 
    b) al comma 2,  dopo  le  parole:  «edilizia  giudiziaria»,  sono
inserite le seguenti: «e penitenziaria»; 
      c) alla rubrica, dopo le parole: «edilizia  giudiziaria»,  sono
inserite le seguenti: «e penitenziaria». 
  2. All'articolo 52 del decreto-legge n. 77 del 2021 ((, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, )) il comma 1-bis  e'
sostituito dal seguente: 
    «1-bis.  In  caso  di  comprovate   necessita'   correlate   alla
funzionalita'   delle    Forze    armate    o    dell'Amministrazione
penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le  misure  di
semplificazione procedurale  di  cui  all'articolo  44  del  presente
decreto si applicano alle opere destinate alla difesa  nazionale,  di
cui all'articolo 233, comma 1, lettere a),  i),  m),  o)  e  r),  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, nonche' alle opere destinate alla realizzazione  o
all'ampliamento di istituti penitenziari,  individuate,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del
Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i  casi,  il  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.».