Art. 40
Edilizia penitenziaria
1. All'articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «edilizia
giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;
b) al comma 2, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono
inserite le seguenti: «e penitenziaria»;
c) alla rubrica, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono
inserite le seguenti: «e penitenziaria».
2. All'articolo 52 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, il comma 1-bis e'
sostituito dal seguente:
«1-bis. In caso di comprovate necessita' correlate alla
funzionalita' delle Forze armate o dell'Amministrazione
penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di
semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente
decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di
cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, nonche' alle opere destinate alla realizzazione o
all'ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del
Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 52 e 53-bis del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) come modificato dalla presente legge:
«Art. 52 (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti).
- 1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1:
1.1 all'alinea, le parole "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole ", limitatamente alle procedure non
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o
in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
nonche' dalle risorse del Piano nazionale per gli
investimenti complementari di cui all'articolo 1 del
decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una
disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il
rafforzamento e la qualificazione delle stazioni
appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e
PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che
secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta'
metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3, le parole "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
4) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e
2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal
2019 al 2023";
5) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e
2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal
2019 al 2023";
6) al comma 7, le parole "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le
disposizioni relative all'acquisizione del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla
costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.";
7) al comma 10, le parole "Fino al 31 dicembre
2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno
2023";
8) al comma 15, le parole "Per gli anni dal 2019 al
2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal
2019 al 2023";
9) al comma 18, secondo periodo le parole "Fino al
31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al
31 dicembre 2023";
a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: "30 giugno
2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
1-bis. In caso di comprovate necessita' correlate alla
funzionalita' delle Forze armate o dell'Amministrazione
penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le
misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo
44 del presente decreto si applicano alle opere destinate
alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1,
lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, nonche' alle opere destinate alla realizzazione o
all'ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle
opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della
Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.».
«Art. 53-bis (Disposizioni urgenti in materia di
infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e
penitenziaria). - 1. Al fine di ridurre, in attuazione
delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli
interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie,
nonche' degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria
e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto,
ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse
da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,
l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei
relativi lavori puo' avvenire anche sulla base del progetto
di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo
23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
a condizione che detto progetto sia redatto secondo le
modalita' e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7,
quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di
cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016 e' svolta dalla stazione
appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo
14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la
determinazione conclusiva della stessa approva il progetto,
determina la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera
ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo dei pareri,
nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della
localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle
interferenze e delle relative opere mitigatrici e
compensative. La convocazione della conferenza di servizi
di cui al secondo periodo e' effettuata senza il previo
espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a cura della
stazione appaltante all'autorita' competente ai fini
dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di
cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui
all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo
n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di
convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo
periodo del presente comma. Gli esiti della valutazione di
impatto ambientale sono trasmessi e comunicati
dall'autorita' competente alle altre amministrazioni che
partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione
conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. La
determinazione conclusiva della conferenza perfeziona,
altresi', ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa
tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla
localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli
abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio
del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La
variante urbanistica, conseguente alla determinazione
conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento
dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli
interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n.
241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui
all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle
necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e
delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare
interventi edilizi incompatibili con la localizzazione
dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in
relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, non sia stata ancora indetta la
conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383
del 1994.
1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva
della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono
anche per le opere oggetto di commissariamento a norma
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte
del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente
della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo
4.
1-ter. In relazione alle procedure concernenti gli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,
negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono
richiesti idonei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali al progettista individuato
dall'operatore economico che partecipa alla procedura di
affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica
il comma 1-quater dell'articolo 59 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria e
penitenziaria, qualora sia necessario acquisire il parere
obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici
ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui
il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e'
trasmesso a cura della stazione appaltante, esso e'
acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul
progetto di fattibilita' tecnica ed economica.
3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione
di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di
valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione
agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei
tempi e secondo le modalita' previsti per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di
cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui
realizzazione e' nominato un commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma
3, del presente decreto si applica, altresi', la riduzione
dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019,
compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli
previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli
interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e
al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per
la verifica dell'assoggettabilita' alla valutazione di
impatto ambientale, nonche' del procedimento di valutazione
di impatto ambientale sono ridotti della meta'.
4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di
cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e'
ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della
verifica preventiva sono acquisite nel corso della
conferenza di servizi di cui al comma 1.
5. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n.
50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della
procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo
26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresi',
l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di
conferenza di servizi e di valutazione di impatto
ambientale, ed all'esito della stessa la stazione
appaltante procede direttamente all'approvazione del
progetto posto a base della procedura di affidamento
nonche' dei successivi livelli progettuali.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si
applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV
del presente decreto.
6-bis. In considerazione delle esigenze di
accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a
opere di particolare rilevanza pubblica strettamente
connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti
pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare
una realizzazione coordinata di tutti gli interventi,
stipulare appositi atti convenzionali recanti
l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonche'
l'applicazione delle disposizioni del presente decreto
anche agli interventi finanziati con risorse diverse da
quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a
esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo
e alla verifica contabile.».