Art. 40 
 
 
                       Edilizia penitenziaria 
 
  1. All'articolo 53-bis del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:   «edilizia
giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»; 
    b) al comma 2,  dopo  le  parole:  «edilizia  giudiziaria»,  sono
inserite le seguenti: «e penitenziaria»; 
    c) alla rubrica, dopo le  parole:  «edilizia  giudiziaria»,  sono
inserite le seguenti: «e penitenziaria». 
  2. All'articolo 52 del decreto-legge n. 77  del  2021,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021,  il  comma  1-bis  e'
sostituito dal seguente: 
  «1-bis.  In  caso   di   comprovate   necessita'   correlate   alla
funzionalita'   delle    Forze    armate    o    dell'Amministrazione
penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le  misure  di
semplificazione procedurale  di  cui  all'articolo  44  del  presente
decreto si applicano alle opere destinate alla difesa  nazionale,  di
cui all'articolo 233, comma 1, lettere a),  i),  m),  o)  e  r),  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, nonche' alle opere destinate alla realizzazione  o
all'ampliamento di istituti penitenziari,  individuate,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del
Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i  casi,  il  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 52  e  53-bis  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2021,   n.   108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 52 (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n.
          32 e prime misure di riduzione delle stazioni  appaltanti).
          - 1. Al decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 1: 
                  1) al comma 1: 
                    1.1 all'alinea, le parole "31 dicembre 2021" sono
          sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
                    1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine,  le
          seguenti  parole  ",  limitatamente  alle   procedure   non
          afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o
          in parte, con le  risorse  previste  dal  Regolamento  (UE)
          2021/240 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  10
          febbraio  2021  e  dal  Regolamento   (UE)   2021/241   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del  12  febbraio  2021,
          nonche'  dalle  risorse  del  Piano   nazionale   per   gli
          investimenti  complementari  di  cui  all'articolo  1   del
          decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59.  Nelle  more  di  una
          disciplina  diretta  ad   assicurare   la   riduzione,   il
          rafforzamento   e   la   qualificazione   delle    stazioni
          appaltanti, per le procedure afferenti alle  opere  PNRR  e
          PNC,  i  comuni  non  capoluogo  di   provincia   procedono
          all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre  che
          secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
          4, attraverso le unioni di comuni, le province,  le  citta'
          metropolitane e i comuni capoluogo di provincia"; 
                  2) il comma 2 e' abrogato; 
                  3) al comma 3, le parole "31  dicembre  2021"  sono
          sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
                  4) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e
          2021" sono sostituite dalle seguenti:  "Per  gli  anni  dal
          2019 al 2023"; 
                  5) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e
          2021" sono sostituite dalle seguenti:  "Per  gli  anni  dal
          2019 al 2023"; 
                  6) al comma 7, le parole "31  dicembre  2021"  sono
          sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" ed e' aggiunto,
          in  fine,  il   seguente   periodo:   "Restano   ferme   le
          disposizioni  relative  all'acquisizione  del  parere   del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente  alla
          costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta."; 
                  7) al comma 10, le  parole  "Fino  al  31  dicembre
          2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino  al  30  giugno
          2023"; 
                  8) al comma 15, le parole "Per gli anni dal 2019 al
          2022" sono sostituite dalle seguenti:  "Per  gli  anni  dal
          2019 al 2023"; 
                  9) al comma 18, secondo periodo le parole "Fino  al
          31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino  al
          31 dicembre 2023"; 
                a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: "30 giugno
          2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 
              1-bis. In caso di comprovate necessita' correlate  alla
          funzionalita' delle  Forze  armate  o  dell'Amministrazione
          penitenziaria, anche connesse all'emergenza  sanitaria,  le
          misure di semplificazione procedurale di  cui  all'articolo
          44 del presente decreto si applicano alle  opere  destinate
          alla difesa nazionale, di cui all'articolo  233,  comma  1,
          lettere a), i), m), o) e r),  del  codice  dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, nonche'  alle  opere  destinate  alla  realizzazione  o
          all'ampliamento di istituti penitenziari, individuate,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro  della  difesa  ovvero,  quanto  alle
          opere  di  edilizia  penitenziaria,  del   Ministro   della
          Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il  Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili.». 
              «Art.  53-bis  (Disposizioni  urgenti  in  materia   di
          infrastrutture ferroviarie  e  di  edilizia  giudiziaria  e
          penitenziaria). - 1. Al  fine  di  ridurre,  in  attuazione
          delle previsioni del PNRR, i tempi di  realizzazione  degli
          interventi  relativi   alle   infrastrutture   ferroviarie,
          nonche' degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria
          e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto,
          ivi compresi gli interventi finanziati con risorse  diverse
          da quelle previste dal PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi
          cofinanziati dai  fondi  strutturali  dell'Unione  europea,
          l'affidamento  della  progettazione   ed   esecuzione   dei
          relativi lavori puo' avvenire anche sulla base del progetto
          di fattibilita' tecnica ed economica  di  cui  all'articolo
          23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
          a condizione che detto  progetto  sia  redatto  secondo  le
          modalita' e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7,
          quarto periodo. In tali casi, la conferenza di  servizi  di
          cui  all'articolo  27,  comma   3,   del   citato   decreto
          legislativo  n.  50  del  2016  e'  svolta  dalla  stazione
          appaltante in forma  semplificata  ai  sensi  dell'articolo
          14-bis  della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   la
          determinazione conclusiva della stessa approva il progetto,
          determina la dichiarazione di pubblica utilita'  dell'opera
          ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo dei  pareri,
          nulla  osta  e  autorizzazioni  necessari  ai  fini   della
          localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica  e
          paesaggistica  dell'intervento,  della  risoluzione   delle
          interferenze  e  delle   relative   opere   mitigatrici   e
          compensative. La convocazione della conferenza  di  servizi
          di cui al secondo periodo e'  effettuata  senza  il  previo
          espletamento della procedura  di  cui  all'articolo  2  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  18  aprile  1994,  n.  383.  Il   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a cura della
          stazione  appaltante  all'autorita'  competente   ai   fini
          dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di
          cui alla parte seconda del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152,  unitamente  alla  documentazione  di   cui
          all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto  legislativo
          n.  152  del  2006,  contestualmente  alla   richiesta   di
          convocazione della conferenza di servizi di cui al  secondo
          periodo del presente comma. Gli esiti della valutazione  di
          impatto   ambientale   sono    trasmessi    e    comunicati
          dall'autorita' competente alle  altre  amministrazioni  che
          partecipano alla conferenza di servizi e la  determinazione
          conclusiva della conferenza comprende il  provvedimento  di
          valutazione   di   impatto    ambientale.    Resta    ferma
          l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui   all'articolo
          14-quinquies  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.   La
          determinazione  conclusiva  della  conferenza   perfeziona,
          altresi', ad ogni fine urbanistico  ed  edilizio,  l'intesa
          tra Stato e regione o provincia autonoma,  in  ordine  alla
          localizzazione dell'opera, ha  effetto  di  variante  degli
          strumenti  urbanistici  vigenti  e   comprende   i   titoli
          abilitativi rilasciati per la realizzazione  e  l'esercizio
          del  progetto,  recandone   l'indicazione   esplicita.   La
          variante  urbanistica,  conseguente   alla   determinazione
          conclusiva  della  conferenza,  comporta  l'assoggettamento
          dell'area a  vincolo  preordinato  all'esproprio  ai  sensi
          dell'articolo  10  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le  comunicazioni  agli
          interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n.
          241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di  cui
          all'articolo 11 del predetto decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle
          necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate  e
          delle relative fasce di rispetto e non possono  autorizzare
          interventi  edilizi  incompatibili  con  la  localizzazione
          dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano
          anche ai procedimenti  di  localizzazione  delle  opere  in
          relazione ai quali, alla data di entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, non  sia  stata  ancora  indetta  la
          conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  383
          del 1994. 
              1-bis.  Gli  effetti  della  determinazione  conclusiva
          della conferenza di servizi di cui al comma 1 si  producono
          anche per le opere  oggetto  di  commissariamento  a  norma
          dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, a seguito dell'approvazione del  progetto  da  parte
          del Commissario straordinario, d'intesa con  il  presidente
          della regione interessata, ai sensi del  medesimo  articolo
          4. 
              1-ter. In  relazione  alle  procedure  concernenti  gli
          investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte,  con
          le risorse previste dal PNRR e  dal  PNC  e  dai  programmi
          cofinanziati dai  fondi  strutturali  dell'Unione  europea,
          negli  affidamenti  di  progettazione  ed  esecuzione  sono
          richiesti   idonei   requisiti    economico-finanziari    e
          tecnico-professionali    al     progettista     individuato
          dall'operatore economico che partecipa  alla  procedura  di
          affidamento, o da esso associato; in tali casi  si  applica
          il comma 1-quater dell'articolo 59 del codice dei contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50. 
              2.  Per  gli  interventi  di  edilizia  giudiziaria   e
          penitenziaria, qualora sia necessario acquisire  il  parere
          obbligatorio del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici
          ovvero  del  comitato  tecnico-amministrativo   presso   il
          Provveditorato interregionale per le opere  pubbliche,  cui
          il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica   e'
          trasmesso  a  cura  della  stazione  appaltante,  esso   e'
          acquisito  nella  medesima  conferenza  dei   servizi   sul
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica. 
              3. Per i progetti di cui al  comma  1,  ferma  restando
          l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione
          di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  le  procedure   di
          valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione
          agli interventi finanziati, in tutto o  in  parte,  con  le
          risorse previste  dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi
          cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei
          tempi e secondo le modalita' previsti per i progetti di cui
          all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo
          n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di
          cui all'Allegato  IV  del  presente  decreto,  per  la  cui
          realizzazione e' nominato un commissario  straordinario  ai
          sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.
          32, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  giugno
          2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44,  comma
          3, del presente decreto si applica, altresi', la  riduzione
          dei termini previsti dal  medesimo  articolo  4,  comma  2,
          secondo  periodo,  del  decreto-legge  n.  32   del   2019,
          compatibilmente  con  i  vincoli   inderogabili   derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea,  ivi  inclusi  quelli
          previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 13 dicembre  2011.  In  relazione  agli
          interventi ferroviari diversi da quelli di cui al  primo  e
          al secondo periodo, i termini relativi al procedimento  per
          la  verifica  dell'assoggettabilita'  alla  valutazione  di
          impatto ambientale, nonche' del procedimento di valutazione
          di impatto ambientale sono ridotti della meta'. 
              4. Ai fini  della  verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
          n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di  interventi  di
          cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3,
          secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016  e'
          ridotto  a  quarantacinque  giorni.  Le  risultanze   della
          verifica  preventiva  sono  acquisite   nel   corso   della
          conferenza di servizi di cui al comma 1. 
              5. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n.
          50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della
          procedura di affidamento condotta  ai  sensi  dell'articolo
          26,  comma  6,  del  predetto  decreto  accerta,  altresi',
          l'ottemperanza  alle  prescrizioni  impartite  in  sede  di
          conferenza  di  servizi  e  di   valutazione   di   impatto
          ambientale,  ed  all'esito   della   stessa   la   stazione
          appaltante  procede   direttamente   all'approvazione   del
          progetto  posto  a  base  della  procedura  di  affidamento
          nonche' dei successivi livelli progettuali. 
              6. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  3  non  si
          applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV
          del presente decreto. 
              6-bis.   In   considerazione    delle    esigenze    di
          accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a
          opere  di  particolare  rilevanza   pubblica   strettamente
          connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i  soggetti
          pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare
          una  realizzazione  coordinata  di  tutti  gli  interventi,
          stipulare    appositi    atti     convenzionali     recanti
          l'individuazione di un  unico  soggetto  attuatore  nonche'
          l'applicazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto
          anche agli interventi finanziati  con  risorse  diverse  da
          quelle  previste  dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi
          cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione  europea,  a
          esclusione di quelle relative alla vigilanza, al  controllo
          e alla verifica contabile.».