Art. 41 
 
 
          Semplificazione del procedimento di assegnazione 
               delle risorse del Fondo unico giustizia 
 
  1. Per l'anno 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.  181,  le  quote
delle risorse intestate al Fondo unico giustizia  alla  data  del  31
dicembre 2020, relative alle confische e agli  utili  della  gestione
finanziaria del medesimo  fondo,  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato nel corso dell'anno 2021, sono riassegnate agli stati  di
previsione  del   Ministero   della   giustizia   e   del   Ministero
dell'interno, in misura pari al 49 per cento in  favore  di  ciascuna
delle  due  amministrazioni,  per  essere   destinate   altresi'   al
finanziamento di interventi urgenti volti  a  fronteggiare  la  grave
crisi energetica  e  al  superamento  dell'emergenza  epidemiologica,
nonche'   da   destinare   alla   digitalizzazione,   all'innovazione
tecnologica   e   all'efficientamento   delle   strutture   e   delle
articolazioni ministeriali  e  delle  Forze  di  polizia  interessate
limitatamente all'integrazione delle risorse per  le  sole  spese  di
funzionamento. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2,   del
          decreto-legge 16 settembre  2008,  n.143,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13   novembre   2008,   n.181
          (Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
          giudiziario): 
              "Art. 2 (Fondo unico giustizia). - 1. Il Fondo  di  cui
          all'articolo 61, comma  23,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo  unico  giustizia»,
          e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con  le  modalita'
          stabilite con il decreto di cui al  predetto  articolo  61,
          comma 23. 
              2.  Rientrano  nel  «Fondo  unico  giustizia»,  con   i
          relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi: 
                a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23; 
                b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis,  del  codice
          di procedura penale; 
                c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi  o
          garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai  valori
          di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
          di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
          attivita' finanziaria a contenuto monetario o  patrimoniale
          oggetto  di  provvedimenti  di  sequestro  nell'ambito   di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative,  inclusi   quelli   di   cui   al   decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
                c-bis)  depositati  presso  Poste  Italiane   S.p.A.,
          banche  e  altri  operatori  finanziari,  in  relazione   a
          procedimenti civili di cognizione,  esecutivi  o  speciali,
          non riscossi o non reclamati  dagli  aventi  diritto  entro
          cinque anni dalla data in cui il procedimento si e' estinto
          o e' stato  comunque  definito  o  e'  divenuta  definitiva
          l'ordinanza  di  assegnazione,  di   distribuzione   o   di
          approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in  caso
          di opposizione, dal passaggio in giudicato  della  sentenza
          che definisce la controversia; 
                c-ter) di cui all'articolo  117,  quarto  comma,  del
          regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  come  sostituito
          dall'articolo 107 del decreto legislativo 9  gennaio  2006,
          n. 5. 
              2-bis. A decorrere dal  1°  luglio  2020  rientrano  in
          apposite gestioni separate del «Fondo unico giustizia»: 
                a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104,  primo
          e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
          fino al riparto finale dell'attivo fallimentare,  le  somme
          giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34,
          primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942; 
                b) fino al  momento  della  distribuzione,  le  somme
          giacenti in  conti  correnti  e  in  depositi  a  risparmio
          ricavate   nel   corso   di   procedure    esecutive    per
          espropriazione immobiliare; 
                c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi
          a risparmio, oggetto di  sequestro  conservativo  ai  sensi
          dell'articolo 671 del codice di procedura civile; 
                d) le somme  a  qualunque  titolo  depositate  presso
          Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori  finanziari
          in relazione a procedimenti civili contenziosi. 
              2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme
          di cui al comma 2-bis sono versati all'entrata del bilancio
          dello Stato, per la successiva  riassegnazione,  in  misura
          pari al 50 per cento,  al  Ministero  della  giustizia,  al
          netto  degli  interessi  spettanti,   rispettivamente,   ai
          creditori del fallimento e all'assegnatario. 
              3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto, Poste Italiane S.p.A.,  le  banche  e
          gli altri operatori finanziari, depositari delle  somme  di
          denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di  cui
          al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i  titoli,  i
          valori,  i  crediti,  i  conti,  i  libretti,  nonche'   le
          attivita' di cui alla lettera c)  del  comma  2.  Entro  lo
          stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
          operatori  finanziari  trasmettono  a  Equitalia  Giustizia
          S.p.A., con modalita' telematica e nel formato  elettronico
          reso disponibile dalla medesima societa' sul  proprio  sito
          internet   all'indirizzo   www.equitaliagiustizia.it,    le
          informazioni  individuate   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della giustizia, da emanarsi entro  quindici  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
          dalla  data  di  intestazione  di  cui  al  primo  periodo,
          Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non  gia'  eseguite
          alla medesima data da Poste Italiane S.p.A.,  dalle  banche
          ovvero dagli altri operatori finanziari, alle  restituzioni
          delle  somme  sequestrate   disposte   anteriormente   alla
          predetta data. 
              3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano  ai
          beni di cui ai commi 2 e 2-bis a decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter. 
              3-bis. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  disposizione,  in  caso  di  omessa
          intestazione ovvero di mancata trasmissione delle  relative
          informazioni  ai  sensi   del   comma   3,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze applica  nei  riguardi  della
          societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli  altri
          operatori  finanziari  autori  dell'illecito  una  sanzione
          amministrativa    pecuniaria    nella    misura    prevista
          dall'articolo  1,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  con  riferimento
          all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del  presente
          articolo per le quali risulta omessa l'intestazione  ovvero
          la trasmissione delle relative informazioni.  Il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   verifica   il   corretto
          adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della
          societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli  altri
          operatori finanziari, anche  avvalendosi  del  Corpo  della
          guardia di finanza, che opera  a  tal  fine  con  i  poteri
          previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di
          imposta sul valore aggiunto. 
              4. Sono  altresi'  intestati  «Fondo  unico  giustizia»
          tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia
          Giustizia S.p.A., successivamente alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
          le   ulteriori    risorse    derivanti    dall'applicazione
          dell'articolo 61, comma 23,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262,  comma  3-bis,  del
          codice di procedura penale, i relativi utili  di  gestione,
          nonche' i controvalori degli atti di disposizione dei  beni
          confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23. 
              5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  con  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  alle  unita'
          previsionali di base dello stato di previsione della  spesa
          del Ministero  della  giustizia  concernenti  le  spese  di
          investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le  quali,
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di
          procedura   penale,   e'   stata   decisa    dal    giudice
          dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione  allo
          Stato delle somme medesime. 
              6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          determinata altresi' la remunerazione massima  spettante  a
          titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia  e
          delle finanze stabilisce con proprio decreto quella  dovuta
          a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle  risorse
          intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
          predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre  stabilite  le
          modalita' di utilizzazione delle somme afferenti  al  Fondo
          da parte dell'amministratore delle somme  o  dei  beni  che
          formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere  al
          pagamento delle spese di conservazione  o  amministrazione,
          le modalita' di controllo e di rendicontazione delle  somme
          gestite da Equitalia Giustizia S.p.A.,  nonche'  la  natura
          delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i  criteri
          e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
          che venga garantita la pronta  disponibilita'  delle  somme
          necessarie  per  eseguire  le  restituzioni   eventualmente
          disposte. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e  con
          il  Ministro  dell'interno,   puo'   essere   rideterminata
          annualmente  la  misura  massima  dell'aggio  spettante   a
          Equitalia Giustizia S.p.A. 
              6-bis. Fino al 31 marzo 2011  Equitalia  Giustizia  Spa
          effettua i versamenti dovuti al  bilancio  dello  Stato  al
          lordo delle proprie spese di gestione e,  a  decorrere  dai
          versamenti da eseguire dal 1º aprile 2011, il  recupero  di
          tali  spese,  a  fronte  di  attivita'  rese  dalla  stessa
          Equitalia  Giustizia  Spa  nell'ambito  dei   propri   fini
          statutari, e l'incasso della remunerazione  dovuta  a  tale
          societa' a titolo di aggio ai  sensi  del  comma  6,  primo
          periodo, seguono il principio della  prededuzione,  con  le
          modalita',  le  condizioni  e  i  termini  stabiliti  nelle
          convenzioni  regolative  dei  rapporti  con  i   competenti
          Ministeri. Con  riferimento  alle  risorse  sequestrate  in
          forma  di  denaro  intestate   "Fondo   unico   giustizia",
          Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su  uno  o
          piu'  conti  correnti  intrattenuti   con   gli   operatori
          finanziari che garantiscono  un  tasso  d'interesse  attivo
          allineato alle migliori condizioni di mercato,  nonche'  un
          adeguato livello di solidita' e di affidabilita' ed  idonei
          livelli di servizio. 
              6-ter.  Le  disposizioni  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
          luglio 2009, n. 127, adottato ai  sensi  dell'articolo  61,
          comma  23,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, sono estese,  in  quanto  compatibili,  alle  somme
          affluite al Fondo unico giustizia ai sensi del comma  2-bis
          del   presente   articolo.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          della giustizia e il Ministro dell'interno,  sono  adottate
          le  eventuali  ulteriori  disposizioni  necessarie  a  dare
          attuazione alle misure  di  cui  al  presente  articolo.  A
          decorrere dal 1° luglio 2020, alla societa' di cui al comma
          1 e' intestato un conto corrente acceso presso la Tesoreria
          dello Stato.  Sul  conto  corrente  di  cui  al  precedente
          periodo affluiscono, nel rispetto  di  quanto  previsto  ai
          periodi quinto e sesto del  presente  comma,  le  somme  di
          denaro oggetto dei procedimenti di cui al comma  2-bis.  La
          societa' di cui al comma 1 e' assoggettata agli obblighi di
          programmazione finanziaria di cui agli  articoli  46  e  47
          della legge 31 dicembre 2009, n.  196.  Fermo  restando  il
          rispetto degli obblighi di  cui  al  precedente  periodo  e
          nella prospettiva di garantire stabilita' alla  consistenza
          media giornaliera delle  somme  in  giacenza  sul  predetto
          conto di Tesoreria, la societa' di cui al comma 1, entro il
          15 gennaio di ciascun esercizio  finanziario,  comunica  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  al  Ministero
          della giustizia la previsione, su base annua,  delle  somme
          di cui al comma 2-bis, che  saranno  depositate,  nell'anno
          finanziario  di  riferimento,  nei  conti  correnti  accesi
          presso  il  sistema  bancario   e   postale,   nonche'   la
          quantificazione della giacenza  media  annua  del  predetto
          conto di Tesoreria  dello  Stato  intestato  alla  medesima
          societa',  da  aggiornare  con  cadenza   trimestrale.   La
          societa' di cui al precedente  periodo  accredita  i  conti
          correnti accesi presso le banche e Poste Italiane Spa nella
          misura  almeno  pari  a   consentire   l'esecuzione   delle
          operazioni  connesse  ai  procedimenti  e  alle   procedure
          nell'ambito  del  Fondo  unico  giustizia,  disposte  dagli
          organi  competenti.  Il  Ministero  della  giustizia,   con
          propria circolare, impartisce  agli  uffici  giudiziari  le
          istruzioni necessarie a rendere immediatamente operative le
          disposizioni di cui al presente articolo, prediligendo, ove
          ritenuto  opportuno,  il  ricorso  ad   un   principio   di
          gradualita', con priorita' agli uffici ubicati  nelle  sedi
          giudiziarie di piu' significativa rilevanza. 
              7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e  2-ter,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro della giustizia e con il  Ministro
          dell'interno, sono  stabilite,  fermo  quanto  disposto  al
          comma 5, le quote  delle  risorse  intestate  «Fondo  unico
          giustizia», anche  frutto  di  utili  della  loro  gestione
          finanziaria, fino ad una percentuale non  superiore  al  30
          per  cento  relativamente  alle  sole  risorse  oggetto  di
          sequestro penale o amministrativo, disponibili  per  massa,
          in base a criteri statistici e con modalita'  rotativa,  da
          destinare mediante riassegnazione: 
                a) in misura non inferiore ad un terzo, al  Ministero
          dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica  e  del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta' per le vittime delle  richieste  estorsive  di
          cui all'articolo 18, comma 1, lettera c),  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44, e  del  Fondo  di  rotazione  per  la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; 
                b) in misura non inferiore ad un terzo, al  Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali; 
                c) all'entrata del bilancio dello Stato. 
              7-bis. Le quote minime delle risorse  intestate  "Fondo
          unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma  7,
          possono essere modificate con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  in  caso  di  urgenti  necessita',
          derivanti  da  circostanze  gravi   ed   eccezionali,   del
          Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia. 
              7-ter. Con riferimento alle somme di cui  al  comma  2,
          lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al  comma  7  sono
          formate  destinando  le  risorse  in  via  prioritaria   al
          potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
          giustizia. 
              7-quater. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con i  Ministri  dell'interno  e
          della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma
          7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione  del
          progressivo consolidamento dei dati statistici. 
              8. Il comma 24 dell'articolo 61  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato. 
              9. All'articolo 676, comma 1, del codice  di  procedura
          penale, come modificato dall'articolo 2, comma  613,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  le  parole:  «o  alla
          devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai
          sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse. 
              10. Dalla gestione del  «Fondo  unico  giustizia»,  non
          devono derivare oneri,  ne'  obblighi  giuridici  a  carico
          della finanza pubblica.".