Art. 41 bis 
 
 
       Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria 
 
  1. All'articolo 4-quinquies, comma 2, secondo periodo, del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «in tirocinio,» sono
sostituite dalla seguente: «affidatario,». 
  2. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 9,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «La riammissione nel  ruolo  di  provenienza  avviene  nella
medesima posizione occupata al momento del transito»; 
  b) all'articolo 5, commi 1 e 2, le parole: «alla data del 15 luglio
2022» sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  4-quinquies,  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545  (Ordinamento
          degli  organi  speciali  di  giurisdizione  tributaria   ed
          organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
          della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della  legge
          30 dicembre 1991, n. 413), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 4-quinquies (Tirocinio dei magistrati tributari).
          -  1.  I  magistrati  tributari  nominati  a  seguito   del
          superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono  un
          tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le  corti  di
          giustizia tributaria con  la  partecipazione  all'attivita'
          giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella
          rispettiva  competenza  in  composizione  collegiale.   Con
          delibera del Consiglio di  presidenza  sono  individuati  i
          magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati
          tributari  svolgono   il   tirocinio,   le   modalita'   di
          affidamento e i criteri per il conseguimento  del  giudizio
          di    idoneita'    al    conferimento    delle     funzioni
          giurisdizionali. 
              2.  Il  magistrato  tributario  in  tirocinio  valutato
          negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo  di  tirocinio
          della durata di sei mesi. Al termine del secondo  tirocinio
          e all'esito della relativa scheda  valutativa  redatta  dal
          magistrato  tributario   affidatario,   il   Consiglio   di
          presidenza della giustizia tributaria delibera  nuovamente;
          la seconda deliberazione negativa determina  la  cessazione
          del  rapporto  di  impiego  del  magistrato  tributario  in
          tirocinio.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 5, della legge
          31  agosto  2022,  n.  130  (Disposizioni  in  materia   di
          giustizia e di processo tributari), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  1  (Disposizioni   in   materia   di   giustizia
          tributaria). - 1. Al decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) le parole: «commissione  tributaria  provinciale»,
          «commissioni    tributarie    provinciali»,    «commissione
          tributaria regionale», «commissioni tributarie  regionali»,
          «commissione  tributaria»   e   «commissioni   tributarie»,
          ovunque ricorrono, sono  sostituite  rispettivamente  dalle
          seguenti: «corte di giustizia tributaria di  primo  grado»,
          «corti di giustizia tributaria di primo grado»,  «corte  di
          giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia
          tributaria  di  secondo   grado»,   «corte   di   giustizia
          tributaria di primo e secondo grado» e «corti di  giustizia
          tributaria di primo e secondo grado»; 
                b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
                  «Art. 1-bis (La giurisdizione tributaria). - 1.  La
          giurisdizione  tributaria  e'  esercitata  dai   magistrati
          tributari e dai giudici tributari nominati presso le  corti
          di giustizia tributaria di primo e secondo grado,  presenti
          nel ruolo unico nazionale  di  cui  all'articolo  4,  comma
          39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del
          1° gennaio 2022. 
                  2. I magistrati tributari di cui al  comma  1  sono
          reclutati secondo le modalita' previste dagli articoli da 4
          a 4-quater. 
                  3. L'organico dei magistrati tributari  di  cui  al
          comma 2 e' individuato in 448 unita'  presso  le  corti  di
          giustizia tributaria di primo grado e 128 unita' presso  le
          corti di giustizia tributaria di secondo grado»; 
                c) all'articolo  2,  comma  4,  le  parole:  «quattro
          giudici tributari» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «due
          magistrati o giudici tributari»; 
                d) all'articolo 3: 
                  1) le parole: «tra i  magistrati  ordinari,  ovvero
          amministrativi o militari» e «tra  i  magistrati  ordinari,
          amministrativi  o  militari»,   ovunque   ricorrono,   sono
          sostituite dalle  seguenti:  «tra  i  magistrati  tributari
          ovvero tra quelli  ordinari,  amministrativi,  contabili  o
          militari»; 
                  2) le parole: «tabelle E ed F», ovunque  ricorrono,
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «disposizioni  contenute
          nell'articolo 11»; 
                e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
                  «Art.  4  (I  giudici  delle  corti  di   giustizia
          tributaria di primo grado). - 1.  La  nomina  a  magistrato
          tributario si  consegue  mediante  un  concorso  per  esami
          bandito in relazione ai posti vacanti e  a  quelli  che  si
          renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i  quali
          puo' essere attivata la procedura di reclutamento. 
                  2. Il concorso per  esami  consiste  in  una  prova
          scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo  8
          del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una  prova
          orale. 
                  3. La prova scritta ha la  prevalente  funzione  di
          verificare la capacita' di inquadramento logico sistematico
          del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati
          teorici rispettivamente vertenti sul diritto  tributario  e
          sul diritto civile o  commerciale,  nonche'  in  una  prova
          teorico-pratica di diritto processuale tributario. 
                  4. La prova orale verte su: 
                    a)  diritto  tributario  e  diritto   processuale
          tributario; 
                    b) diritto civile e diritto processuale civile; 
                    c) diritto penale; 
                    d)    diritto    costituzionale     e     diritto
          amministrativo; 
                    e) diritto commerciale e fallimentare; 
                    f) diritto dell'Unione europea; 
                    g) diritto internazionale pubblico e privato; 
                    h) contabilita' aziendale e bilancio; 
                    i) elementi di informatica giuridica; 
                    l) colloquio in una  lingua  straniera,  indicata
          dal candidato all'atto della domanda di  partecipazione  al
          concorso,  scelta  fra  le  seguenti:  inglese,   spagnolo,
          francese e tedesco. 
                  5. Sono ammessi alla prova orale  i  candidati  che
          ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi  in
          ciascun   elaborato   della   prova   scritta.   Conseguono
          l'idoneita' i candidati  che  ottengono  un  punteggio  non
          inferiore a sei decimi  in  ciascuna  delle  materie  della
          prova orale di cui al comma 4, lettere da a)  a  i),  e  un
          giudizio  di  sufficienza  nel   colloquio   nella   lingua
          straniera prescelta, e comunque una  votazione  complessiva
          nelle due prove non inferiore a  novanta  punti.  Non  sono
          ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo
          3 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  il  giudizio  in
          ciascuna delle  prove  scritte  e  orali  e'  motivato  con
          l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio  di
          insufficienza e' motivato con la sola formula "non idoneo". 
                  6. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, previa deliberazione  conforme  del  Consiglio  di
          presidenza  della  giustizia   tributaria,   terminata   la
          valutazione  degli   elaborati   scritti,   sono   nominati
          componenti   della   commissione    esaminatrice    docenti
          universitari delle lingue indicate  dai  candidati  ammessi
          alla prova orale. I commissari cosi'  nominati  partecipano
          in soprannumero ai lavori della commissione,  ovvero  delle
          sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove
          orali relative  alla  lingua  straniera  della  quale  sono
          docenti. 
                  7.  Per  la  copertura  dei  posti  di   magistrato
          tributario nella provincia  di  Bolzano  si  applicano  gli
          specifici requisiti previsti  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 luglio 1976, n.  752,  fermo  restando,
          comunque, che il colloquio di cui al comma 4,  lettera  l),
          deve svolgersi in una  lingua  diversa  rispetto  a  quella
          obbligatoria per il conseguimento dell'impiego»; 
                f) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
                  «Art. 4-bis (Requisiti per l'ammissione al concorso
          per esami). - 1. Al concorso per esami di cui  all'articolo
          4 sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma
          di laurea in giurisprudenza conseguito  al  termine  di  un
          corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,
          ovvero  del  diploma  di  laurea  magistrale   in   Scienze
          dell'economia    (classe    LM-56)     o     in     Scienze
          economico-aziendali  (classe  LM-77)  o  di  titoli   degli
          ordinamenti previgenti a questi equiparati. E'  necessaria,
          altresi', la sussistenza dei seguenti requisiti: 
                    a) essere cittadini italiani; 
                    b) avere l'esercizio dei diritti civili; 
                    c) essere di condotta incensurabile; 
                    d) non essere stati dichiarati per tre volte  non
          idonei nel concorso per esami di cui all'articolo  4,  alla
          data di scadenza del termine  per  la  presentazione  della
          domanda; 
                    e) gli  altri  requisiti  richiesti  dalle  leggi
          vigenti. 
                  Art. 4-ter (Indizione del  concorso  e  svolgimento
          della prova scritta). - 1. Il concorso  per  esami  di  cui
          all'articolo 4 si svolge con cadenza di  norma  annuale  in
          una o piu' sedi stabilite con il decreto con  il  quale  e'
          bandito. 
                  2. Il concorso e' bandito con decreto del  Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze,   previa   deliberazione
          conforme  del  Consiglio  di  presidenza  della   giustizia
          tributaria, che determina  il  numero  dei  posti  messi  a
          concorso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia
          e delle finanze, da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,
          sono determinati il luogo e il  calendario  di  svolgimento
          della prova scritta. 
                  3. In considerazione del numero delle  domande,  la
          prova scritta puo' aver luogo contemporaneamente in Roma  e
          in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della
          commissione esaminatrice con le diverse sedi. 
                  4.   Ove   la    prova    scritta    abbia    luogo
          contemporaneamente   in   piu'   sedi,    la    commissione
          esaminatrice   espleta   le   operazioni   inerenti    alla
          formulazione  e  alla  scelta  dei  temi  e  presiede  allo
          svolgimento delle prove presso la sede di svolgimento della
          prova in Roma. Presso  le  altre  sedi  le  funzioni  della
          commissione  per  il  regolare  espletamento  delle   prove
          scritte  sono  attribuite  ad  un  comitato  di   vigilanza
          nominato con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza  della
          giustizia  tributaria,  e  composto  da  cinque  magistrati
          scelti tra  i  magistrati  tributari  di  cui  all'articolo
          1-bis, comma 2, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi,
          contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella
          giurisdizione tributaria di  cui  all'articolo  1-bis,  dei
          quali uno con anzianita' di servizio non inferiore  a  otto
          anni con funzioni di presidente,  coadiuvato  da  personale
          amministrativo dell'Area funzionari in servizio  presso  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, come definita  dal
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
          Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il  comitato
          svolge la sua attivita' in ogni seduta con la  presenza  di
          non  meno  di  tre  componenti.  In  caso  di   assenza   o
          impedimento, il presidente  e'  sostituito  dal  magistrato
          piu'  anziano.  Si  applica  ai  predetti   magistrati   la
          disciplina  dell'esonero  dalle  funzioni   giudiziarie   o
          giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove. 
                  5. Le spese per il concorso sono poste a carico del
          candidato  nella  misura  forfettaria  di   euro   50,   da
          corrispondere al momento della presentazione della domanda,
          e sono reiscritte nell'apposito  capitolo  di  spesa  della
          missione "Giustizia tributaria" dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze.  Le  modalita'
          di versamento del contributo di cui al presente comma  sono
          stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del
          Ministro dell'economia e delle finanze.  Il  contributo  e'
          aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalita',  sulla
          base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per
          le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT. 
                  Art. 4-quater (Commissione di concorso).  -  1.  La
          commissione di concorso e' nominata, entro il  quindicesimo
          giorno  antecedente  l'inizio  della  prova  scritta,   con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          adottato previa delibera del Consiglio di presidenza  della
          giustizia tributaria. 
                  2. La  commissione  di  concorso  e'  composta  dal
          presidente di una corte di giustizia tributaria di  secondo
          grado, che la presiede, da  cinque  magistrati  scelti  tra
          magistrati ordinari, amministrativi, contabili  e  militari
          con  almeno  quindici  anni  di  anzianita'  e  da  quattro
          professori universitari  di  ruolo,  di  cui  uno  titolare
          dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari
          di uno degli insegnamenti delle altre  materie  oggetto  di
          esame.  Ai   professori   universitari   componenti   della
          commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni
          di cui all'articolo 13,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382.  Al
          presidente e ai magistrati componenti della commissione  si
          applica   la   disciplina   dell'esonero   dalle   funzioni
          giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi  del  comma  9  del
          presente articolo. Per ogni componente della commissione e'
          nominato un supplente in possesso  dei  medesimi  requisiti
          richiesti per il  titolare.  Non  possono  essere  nominati
          componenti della commissione i magistrati  e  i  professori
          universitari  che,  nei  dieci  anni  precedenti,   abbiano
          prestato, a qualsiasi titolo e modo, attivita'  di  docenza
          nelle scuole di preparazione  al  concorso  per  magistrato
          ordinario, amministrativo e contabile. 
                  3. Nel caso in cui non sia possibile completare  la
          composizione della commissione ai sensi  del  comma  2,  il
          Consiglio di presidenza della giustizia  tributaria  nomina
          d'ufficio,  come  componenti,  magistrati  che  non   hanno
          prestato il loro consenso all'esonero dalle  funzioni.  Non
          possono essere nominati  i  magistrati  che  abbiano  fatto
          parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti. 
                  4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma,
          del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la  commissione
          definisce i  criteri  per  la  valutazione  omogenea  degli
          elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove
          orali sono definiti prima dell'inizio  delle  stesse.  Alle
          sedute per  la  definizione  dei  suddetti  criteri  devono
          partecipare tutti i componenti della commissione,  salvi  i
          casi di forza maggiore  e  legittimo  impedimento,  la  cui
          valutazione e' rimessa al  Consiglio  di  presidenza  della
          giustizia tributaria. In caso  di  mancata  partecipazione,
          senza adeguata giustificazione, a  una  di  tali  sedute  o
          comunque  a  due  sedute  di  seguito,  il   Consiglio   di
          presidenza puo' deliberare la revoca del  componente  e  la
          sua sostituzione con le modalita' previste dal comma 1. 
                  5. Il presidente  della  commissione  e  gli  altri
          componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a
          riposo  da  non  piu'  di  due  anni  e  tra  i  professori
          universitari a riposo da non piu' di due anni che, all'atto
          della  cessazione  dal  servizio,  erano  in  possesso  dei
          requisiti per la nomina. 
                  6. In caso di assenza o impedimento del  presidente
          della commissione, le relative  funzioni  sono  svolte  dal
          magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente  in
          ciascuna seduta. 
                  7. Se i candidati che hanno portato  a  termine  la
          prova scritta sono piu' di trecento,  il  presidente,  dopo
          aver provveduto alla valutazione di almeno venti  candidati
          in  seduta  plenaria  con  la  partecipazione  di  tutti  i
          componenti della commissione, forma  per  ogni  seduta  due
          sottocommissioni, a ciascuna delle quali  assegna,  secondo
          criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare.  Le
          sottocommissioni,  formate  da  quattro  componenti,   sono
          rispettivamente presiedute dal presidente e dal  magistrato
          piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso  di
          assenza  o  impedimento,  dai   magistrati   piu'   anziani
          presenti,  e  assistite  ciascuna  da  un  segretario.   La
          commissione  delibera  su   ogni   oggetto   eccedente   la
          competenza delle sottocommissioni. In caso  di  parita'  di
          voti, prevale quello di chi presiede. 
                  8. A ciascuna sottocommissione  si  applicano,  per
          quanto  non  diversamente  disciplinato,  le   disposizioni
          dettate per le  sottocommissioni  e  la  commissione  dagli
          articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925,  n.
          1860. La commissione e le sottocommissioni,  se  istituite,
          procedono all'esame orale dei candidati e  all'attribuzione
          del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili,  le
          disposizioni degli articoli 14, 15 e 16  del  citato  regio
          decreto n. 1860 del 1925. 
                  9.   L'esonero   dalle   funzioni   giudiziarie   o
          giurisdizionali, deliberato  dal  Consiglio  di  presidenza
          della  giustizia  tributaria  e  dagli  altri   organi   di
          autogoverno contestualmente alla nomina a componente  della
          commissione, ha effetto  dall'insediamento  del  magistrato
          sino  alla  formazione   della   graduatoria   finale   dei
          candidati. 
                  10. Le attivita' di segreteria della commissione  e
          delle  sottocommissioni  sono   esercitate   da   personale
          amministrativo dell'Area funzionari in servizio  presso  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, come definita  dal
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
          Funzioni centrali,  e  sono  coordinate  dal  titolare  del
          competente  ufficio  del  Dipartimento  delle  finanze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
                  Art.   4-quinquies   (Tirocinio   dei    magistrati
          tributari). - 1. I magistrati tributari nominati a  seguito
          del superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono
          un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso  le  corti
          di giustizia tributaria con la partecipazione all'attivita'
          giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella
          rispettiva  competenza  in  composizione  collegiale.   Con
          delibera del Consiglio di  presidenza  sono  individuati  i
          magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati
          tributari  svolgono   il   tirocinio,   le   modalita'   di
          affidamento e i criteri per il conseguimento  del  giudizio
          di    idoneita'    al    conferimento    delle     funzioni
          giurisdizionali. 
                  2. Il magistrato tributario in  tirocinio  valutato
          negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo  di  tirocinio
          della durata di sei mesi. Al termine del secondo  tirocinio
          e all'esito della relativa scheda  valutativa  redatta  dal
          magistrato  tributario  in  tirocinio,  il   Consiglio   di
          presidenza della giustizia tributaria delibera  nuovamente;
          la seconda deliberazione negativa determina  la  cessazione
          del  rapporto  di  impiego  del  magistrato  tributario  in
          tirocinio»; 
                g) l'articolo 5 e' sostituito dai seguenti: 
                  «Art.  5  (I  giudici  delle  corti  di   giustizia
          tributaria di secondo grado). - 1. I giudici delle corti di
          giustizia tributaria di secondo grado sono nominati  tra  i
          magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2,  e
          i  giudici  tributari  presenti  nel  ruolo  unico  di  cui
          all'articolo 1-bis, comma 1. 
                  Art.  5-bis  (Formazione  continua  dei  giudici  e
          magistrati tributari). -  1.  Il  Consiglio  di  Presidenza
          della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data
          di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  con
          proprio regolamento, definisce i criteri e le modalita' per
          garantire, con cadenza periodica, la formazione continua  e
          l'aggiornamento  professionale  dei  giudici  e  magistrati
          tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, attraverso la
          frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da  tenere,
          previa convenzione, anche presso le universita' accreditate
          ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19»; 
                h) all'articolo 6: 
                  1)  al  comma  1-bis,  dopo  il  primo  periodo  e'
          aggiunto  il  seguente:  «I  presidenti  delle   corti   di
          giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al
          giudice monocratico nei casi previsti  dall'articolo  4-bis
          del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; 
                  2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
                    «1-ter.  Nel  caso  in   cui   il   giudice,   in
          composizione  monocratica  o  collegiale,  rilevi  che   la
          controversia  ad  esso  assegnata  avrebbe  dovuto   essere
          trattata dalla  corte  di  giustizia  tributaria  in  altra
          composizione, la rimette al presidente della sezione per il
          rinnovo dell'assegnazione»; 
                  3) al comma 2, dopo le  parole:  «ciascun  collegio
          giudicante» sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero  ciascun
          giudice monocratico»; 
                i) all'articolo 7, comma 1, lettera  d),  la  parola:
          «settantadue»     e'     sostituita     dalla     seguente:
          «sessantasette»; 
                l)  all'articolo  8,  al  comma  1  e'  premesso   il
          seguente: 
                  «01. Ai magistrati  tributari  reclutati  ai  sensi
          dell'articolo 4 si applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni   contenute   nel   titolo   I,    capo    II,
          dell'ordinamento giudiziario, di cui al  regio  decreto  30
          gennaio 1941, n. 12»; 
                m) all'articolo 9: 
                  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                    «1. Alla  prima  e  alle  successive  nomine  dei
          magistrati  tributari  nonche'  alle  nomine  dei   giudici
          tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1,  si  provvede
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa deliberazione conforme del Consiglio  di  presidenza
          della giustizia tributaria»; 
                  2) al comma 2, dopo le  parole:  «deliberazioni  di
          cui al comma 1» sono inserite le seguenti:  «relative  alle
          nomine successive alla prima,»; 
                  3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati; 
                n) all'articolo 11: 
                  1) al comma 1, dopo le  parole:  «La  nomina»  sono
          inserite le seguenti: «dei giudici tributari  presenti  nel
          ruolo unico di cui  all'articolo  4,  comma  39-bis,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data  del  1°  gennaio
          2022,»; 
                  2) al comma 2: 
                    2.1) le parole: «I componenti  delle  commissioni
          tributarie provinciali e regionali» sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «I  magistrati  tributari  di  cui  all'articolo
          1-bis, comma 2, e i giudici tributari del  ruolo  unico  di
          cui al comma 1»; 
                    2.2)   la   parola:    «settantacinquesimo»    e'
          sostituita dalla seguente: «settantesimo»; 
                  3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
                    «4.  I  componenti  delle  corti   di   giustizia
          tributaria di  primo  e  secondo  grado,  indipendentemente
          dalla  funzione  o  dall'incarico   svolti,   non   possono
          concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due
          anni dal giorno in cui sono stati  immessi  nelle  funzioni
          dell'incarico ricoperto»; 
                  4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
                    «4-bis. Ferme restando le modalita' indicate  nel
          comma 4-ter, l'assegnazione  del  medesimo  incarico  o  di
          diverso incarico per  trasferimento  dei  componenti  delle
          corti di giustizia tributaria di primo e secondo  grado  in
          servizio e' disposta, salvo  giudizio  di  demerito,  sulla
          base dei punteggi stabiliti dalla  tabella  F  allegata  al
          presente decreto. Il Consiglio di presidenza,  in  caso  di
          vacanza nei posti di presidente, di presidente di  sezione,
          di  vice  presidente  e  di  componente  presso  una   sede
          giudiziaria di corte di giustizia  tributaria,  provvede  a
          bandire, almeno una volta l'anno e con  priorita'  rispetto
          alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle
          per diverso incarico, interpelli per  il  trasferimento  di
          giudici che ricoprono la medesima funzione o  una  funzione
          superiore. 
                    4-ter. L'assegnazione degli incarichi e' disposta
          nel rispetto delle seguenti modalita': 
                    a)  la  vacanza  nei  posti  di  presidente,   di
          presidente di sezione, di vice presidente  delle  corti  di
          giustizia  tributaria  di  primo  e  secondo  grado  e   di
          componente delle corti di giustizia tributaria  e'  portata
          dal  Consiglio  di  presidenza  a  conoscenza  di  tutti  i
          componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio,
          a prescindere dalle funzioni svolte,  con  indicazione  del
          termine  entro  il  quale  chi  aspira  all'incarico   deve
          presentare domanda; 
                    b) alla nomina per ciascuno  degli  incarichi  di
          cui alla lettera  a)  si  procede  sulla  base  di  elenchi
          formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria
          e  comprendenti  tutti  gli  appartenenti  alle   categorie
          indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire,
          che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico
          e  sono  in  possesso  dei   requisiti   prescritti.   Alla
          comunicazione di disponibilita'  all'incarico  deve  essere
          allegata la  documentazione  circa  l'appartenenza  ad  una
          delle categorie indicate negli articoli 3,  4  e  5  ed  il
          possesso dei requisiti prescritti, nonche' la dichiarazione
          di   non   essere   in   alcuna   delle    situazioni    di
          incompatibilita' indicate  all'articolo  8.  Le  esclusioni
          dagli elenchi di coloro che  hanno  comunicato  la  propria
          disponibilita' all'incarico, senza essere in  possesso  dei
          requisiti prescritti,  sono  deliberate  dal  Consiglio  di
          presidenza; 
                    c) la scelta tra gli aspiranti  e'  adottata  dal
          Consiglio di presidenza, salvo  giudizio  di  demerito  del
          candidato, secondo i criteri di valutazione ed  i  punteggi
          stabiliti dalla  tabella  F  e,  nel  caso  di  parita'  di
          punteggio, della maggiore anzianita' anagrafica»; 
                  5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
                    «5. Il Consiglio di  presidenza  della  giustizia
          tributaria esprime giudizio di  demerito  ove  ricorra  una
          delle seguenti condizioni: 
                    a) sanzione disciplinare  irrogata  al  candidato
          nel quinquennio  antecedente  la  data  di  scadenza  della
          domanda per l'incarico per il quale concorre; 
                    b) rapporto annuo pari  o  superiore  al  60  per
          cento tra il numero dei provvedimenti depositati  oltre  il
          termine  di  trenta  giorni  a  decorrere  dalla  data   di
          deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati  dal
          singolo candidato»; 
                o) all'articolo 13: 
                  1)  al  comma  1,  le  parole:  «delle  commissioni
          tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «delle corti di
          giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti  nel
          ruolo unico di cui  all'articolo  4,  comma  39-bis,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183»; 
                  2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: 
                    «3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e  3  non
          possono superare in ogni  caso  l'importo  di  euro  72.000
          lordi annui»; 
                  3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti
          parole: «dei giudici tributari»; 
                p) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
                  «Art. 13-bis (Trattamento economico dei  magistrati
          tributari). - 1.  Ai  magistrati  tributari  reclutati  per
          concorso, secondo le modalita' di cui  all'articolo  4,  si
          applicano  le  disposizioni  in  materia   di   trattamento
          economico previsto per i  magistrati  ordinari,  in  quanto
          compatibili. 
                  2. Gli stipendi del personale indicato nel comma  1
          sono determinati, esclusivamente in base all'anzianita'  di
          servizio,  nella  misura  prevista  nella   tabella   F-bis
          allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio
          2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  229  del  24  settembre  2021,   salva   l'attribuzione
          dell'indennita' integrativa speciale»; 
                q) all'articolo 24: 
                  1) al comma 2, le parole:  «affidandone  l'incarico
          ad uno dei suoi componenti» sono soppresse; 
                  2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
                    «2-bis.  Al   fine   di   garantire   l'esercizio
          efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso  il
          Consiglio di presidenza  e'  istituito,  con  carattere  di
          autonomia e indipendenza, l'Ufficio ispettivo, a  cui  sono
          assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra  i  quali
          e'  nominato  un  direttore.   L'Ufficio   ispettivo   puo'
          svolgere, col  supporto  della  Direzione  della  giustizia
          tributaria del Dipartimento delle finanze, attivita' presso
          le corti di giustizia tributaria di primo e secondo  grado,
          finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza. 
                    2-ter. I componenti dell'Ufficio  ispettivo  sono
          esonerati  dall'esercizio  delle  funzioni  giurisdizionali
          presso  le  corti  di  giustizia  tributaria.  Ai   giudici
          tributari  componenti  dell'Ufficio   e'   corrisposto   un
          trattamento  economico,  sostitutivo  di  quello   previsto
          dall'articolo  13,  pari  alla  meta'  dell'ammontare  piu'
          elevato  corrisposto  nello  stesso  periodo   ai   giudici
          tributari  per  l'incarico  di  presidente  di   corte   di
          giustizia tributaria»; 
                r) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
                  «Art. 24-bis (Ufficio del massimario nazionale).  -
          1. E' istituito presso il  Consiglio  di  presidenza  della
          giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al
          quale  sono  assegnati  un  direttore,   che   ne   e'   il
          responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari. 
                  2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari
          assegnati  all'Ufficio  sono  nominati  con  delibera   del
          Consiglio di presidenza tra i  componenti  delle  corti  di
          giustizia tributaria di primo e secondo  grado.  La  nomina
          del direttore e dei componenti dell'ufficio  e'  effettuata
          tra i candidati che hanno maturato non meno di  sette  anni
          di  effettivo  esercizio  nelle  funzioni  giurisdizionali.
          L'incarico del direttore e dei componenti  dell'Ufficio  ha
          durata quinquennale e non e' rinnovabile. 
                  3. L'Ufficio del massimario  nazionale  provvede  a
          rilevare, classificare e ordinare in massime  le  decisioni
          delle corti di giustizia tributaria di secondo grado  e  le
          piu'  significative  tra  quelle  emesse  dalle  corti   di
          giustizia tributaria di primo grado. 
                  4. Le massime delle decisioni di  cui  al  comma  3
          alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di
          merito,  gestita  dal  Ministero  dell'economia   e   delle
          finanze. 
                  5.   Mediante   convenzione   tra   il    Ministero
          dell'economia e delle finanze, il Consiglio  di  presidenza
          della giustizia tributaria e la Corte  di  cassazione  sono
          stabilite le modalita' per  la  consultazione  della  banca
          dati della giurisprudenza tributaria  di  merito  da  parte
          della Corte. 
                  6. L'Ufficio del  massimario  nazionale  si  avvale
          delle risorse previste nel contingente di cui  all'articolo
          32 e dei servizi informatici del sistema informativo  della
          fiscalita' del Ministero dell'economia e delle finanze. 
                  7.  I  componenti   dell'Ufficio   del   massimario
          nazionale possono  essere  esonerati  dall'esercizio  delle
          funzioni  giurisdizionali  presso  le  corti  di  giustizia
          tributaria di primo e secondo grado. In caso di esonero, ai
          giudici tributari componenti dell'Ufficio e' corrisposto un
          trattamento  economico,  sostitutivo  di  quello   previsto
          dall'articolo  13,  pari  alla  meta'  dell'ammontare  piu'
          elevato  corrisposto  nello  stesso  periodo   ai   giudici
          tributari  per  l'incarico  di  presidente  di   corte   di
          giustizia tributaria»; 
                s) l'articolo 40  e'  abrogato  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2023; 
                t) la tabella F e' sostituita dalle tabelle F e F-bis
          di cui all'allegato annesso alla presente legge; 
                u) le tabelle C, D ed E sono abrogate. 
              2. A decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  il  comma  311
          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e'
          abrogato. 
              3. I primi tre bandi di concorso di cui all'articolo  4
          del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  545,  come
          modificato dal comma 1 del  presente  articolo,  pubblicati
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura
          del 30 per cento a favore dei  giudici  tributari  presenti
          alla data del 1°  gennaio  2022  nel  ruolo  unico  di  cui
          all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011,
          n.  183,  diversi  dai  giudici  ordinari,  amministrativi,
          contabili o militari, in servizio o a riposo, che siano  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                a) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio
          conseguita al termine di un corso universitario  di  durata
          non inferiore a quattro anni; 
                b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni; 
                c)  non  essere   titolari   di   alcun   trattamento
          pensionistico. 
              4. I magistrati ordinari, amministrativi,  contabili  o
          militari, non collocati in quiescenza, presenti  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge nel  ruolo  unico
          di  cui  all'articolo  4,  comma  39-bis,  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, e collocati nello  stesso  ruolo  da
          almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per
          il definitivo transito nella  giurisdizione  tributaria  di
          cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31  dicembre
          1992, n. 545, come introdotto  dal  comma  1  del  presente
          articolo. Il transito  nella  giurisdizione  tributaria  e'
          consentito ad un massimo di cento  magistrati,  individuati
          all'esito di un'apposita procedura di interpello. Il numero
          di  magistrati  ordinari  ammessi  al  transito  non   puo'
          superare  le  cinquanta  unita';  qualora   l'opzione   sia
          esercitata da piu' di cinquanta magistrati, il Consiglio di
          presidenza della giustizia tributaria non ne puo'  comunque
          ammettere al transito piu' di cinquanta.  In  relazione  ai
          transiti  di   cui   al   presente   comma,   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al
          fine di garantire la  corretta  allocazione  delle  risorse
          nell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati
          di previsione della spesa interessati. 
              5. Per le finalita' di cui al comma 4, entro  due  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il
          Consiglio di presidenza della giustizia tributaria,  previa
          individuazione  e  pubblicazione  dell'elenco  delle   sedi
          giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente  presso  le
          corti di giustizia tributaria di  secondo  grado,  relativi
          alle  funzioni  direttive   e   non   direttive,   bandisce
          l'interpello per la copertura degli stessi. 
              6. Alla procedura  di  interpello  possono  partecipare
          esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in  possesso
          dei seguenti requisiti: 
                a) non aver  compiuto  sessanta  anni  alla  data  di
          scadenza  del  termine  per  l'invio   della   domanda   di
          partecipazione; 
                b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla
          data  di  pubblicazione  dell'interpello  il  giudizio   di
          demerito di cui  all'articolo  11,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come  modificato  dal
          comma 1 del presente articolo. 
              7. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando
          per la procedura di interpello, il Consiglio di  presidenza
          della giustizia tributaria pubblica la graduatoria  finale,
          redatta sulla base dell'anzianita' maturata, alla  data  di
          scadenza  del  termine  per  l'invio   della   domanda   di
          partecipazione, nella  magistratura  di  provenienza,  alla
          quale e' sommata l'anzianita' eventualmente maturata a tale
          data  anche  in  altra  magistratura  compresa  tra  quelle
          ordinaria, amministrativa, contabile  e  militare.  A  tale
          punteggio    complessivo    e'    ulteriormente    aggiunta
          l'anzianita' maturata, alla stessa data  di  cui  al  primo
          periodo, nel ruolo  unico  di  cui  all'articolo  4,  comma
          39-bis, della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  per  il
          periodo eccedente  i  cinque  anni  indicati  al  comma  4,
          considerando ciascun anno o frazione di  anno  superiore  a
          sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto
          mesi di  anzianita'.  I  vincitori  sono  trasferiti  nella
          giurisdizione tributaria e contestualmente  assegnati  alle
          sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria.
          Ove  il  trasferimento  nella  giurisdizione  tributaria  a
          seguito dell'opzione non comporti  contestuale  promozione,
          l'optante ha precedenza, in ogni caso,  sui  posti  che  si
          renderanno  disponibili  nell'ufficio  di  appartenenza  e,
          comunque, ha diritto a mantenere il posto gia' ricoperto di
          giudice  tributario  nell'ufficio  di  appartenenza  e   la
          relativa funzione. Ai magistrati cosi'  transitati  non  si
          applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo  31
          dicembre 1992, n. 545, come  modificato  dal  comma  1  del
          presente articolo. 
              8. In caso di transito nella  giurisdizione  tributaria
          di  cui  all'articolo  1-bis  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano  a  tutti  i
          fini giuridici ed economici  l'anzianita'  complessivamente
          maturata  secondo  quanto  previsto  dal  comma  7  e  sono
          inquadrati  nella  qualifica  di  cui  alla  tabella  F-bis
          allegata al medesimo decreto legislativo n.  545  del  1992
          sulla base di tale anzianita'; ad essi si  applicano  tutte
          le  disposizioni  in  materia  di   trattamento   economico
          previste per i magistrati ordinari, in quanto  compatibili.
          In caso di transito con trattamento  fisso  e  continuativo
          superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria
          per  la  qualifica  di  inquadramento,  e'  attribuito   ai
          magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile
          e non rivalutabile, pari alla  differenza  fra  i  predetti
          trattamenti. I magistrati  cosi'  transitati  continuano  a
          percepire, a titolo di indennita',  per  ventiquattro  mesi
          successivi  alla  data  di  immissione  nelle  funzioni  di
          magistrato tributario, il compenso  fisso  mensile  di  cui
          all'articolo  13,  comma  1,  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 545, nella misura piu' elevata tra quello
          attribuito per la  funzione  gia'  svolta  in  qualita'  di
          giudice  tributario  e  quello  corrispondente  alla  nuova
          funzione attribuita dopo il  transito  nella  giurisdizione
          tributaria. 
              9. Ai magistrati ordinari che  abbiano  optato  per  il
          transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del  comma
          4 si applica l'articolo 211  dell'ordinamento  giudiziario,
          di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.  Le  stesse
          disposizioni   si    applicano    anche    ai    magistrati
          amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per
          il transito nella giurisdizione  tributaria  ai  sensi  del
          comma 4. La riammissione nel ruolo di  provenienza  avviene
          nella medesima posizione occupata al momento del transito. 
              10.  Al  fine  di  dare  attuazione  alle  disposizioni
          previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
          in materia di giustizia tributaria e alle  disposizioni  di
          cui alla presente legge, nonche' di incrementare il livello
          di efficienza degli uffici e  delle  strutture  centrali  e
          territoriali  della  giustizia  tributaria,  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  assumere
          100 unita' di magistrati tributari per l'anno 2023, con  le
          procedure di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo, e
          68 unita' per ciascuno degli anni 2024, 2025,  2026,  2027,
          2028, 2029 e 2030, per un totale  di  476  unita',  con  le
          procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          dicembre 1992, n. 545, come  modificato  dal  comma  1  del
          presente articolo. 
              11. Per le medesime finalita' indicate nel comma 10,  a
          decorrere dal 1° ottobre 2022,  sono  istituiti  presso  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          delle  finanze  due  uffici  dirigenziali  di  livello  non
          generale aventi funzioni, rispettivamente,  in  materia  di
          status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di
          organizzazione e gestione delle procedure  concorsuali  per
          il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla
          Direzione  della  giustizia  tributaria,  nonche'  diciotto
          posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare
          alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di  corti
          di giustizia tributaria. Il Ministero dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad assumere con contratto di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
          facolta'  assunzionali  e  anche  mediante  l'utilizzo   di
          vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di
          personale cosi' composto: 
                a)  per  l'anno  2022,   20   unita'   di   personale
          dirigenziale non generale, di cui 18  unita'  da  destinare
          alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di  corti
          di giustizia  tributaria  e  2  unita'  da  destinare  alla
          Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle
          finanze; 
                b) per  l'anno  2022,  50  unita'  di  personale  non
          dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari,  posizione
          economica F1, di cui 25 unita' da destinare agli uffici del
          Dipartimento delle  finanze  -  Direzione  della  giustizia
          tributaria  e  25  unita'  da  destinare  al  Consiglio  di
          presidenza della giustizia tributaria; 
                c) per  l'anno  2023,  75  unita'  di  personale  non
          dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari,  posizione
          economica F1,  e  50  unita'  di  personale  da  inquadrare
          nell'Area assistenti, posizione economica F2, da  destinare
          agli  uffici  di  segreteria  delle  corti   di   giustizia
          tributaria. 
              12. Per fare fronte all'urgente necessita' di  attivare
          le procedure di riforma previste dalla presente  legge,  il
          personale non dirigenziale in  posizione  di  comando  alla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  presso
          l'ufficio di segreteria del Consiglio di  presidenza  della
          giustizia  tributaria  che,  entro  trenta   giorni   dalla
          predetta data, non abbia optato per  la  permanenza  presso
          l'amministrazione di appartenenza e' inquadrato nell'ambito
          della dotazione organica del personale non dirigenziale del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  a  valere  sulle
          facolta' assunzionali vigenti. 
              13. Sono fatte salve le procedure  concorsuali  di  cui
          all'articolo 11 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,
          n. 545, bandite e non ancora concluse alla data di  entrata
          in vigore della presente legge, per le quali continuano  ad
          applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando. 
              14.  Il  Consiglio  di   presidenza   della   giustizia
          tributaria, entro il 31 gennaio  2023,  individua  le  sedi
          delle corti di giustizia  tributaria  nelle  quali  non  e'
          possibile    assicurare    l'esercizio    della    funzione
          giurisdizionale in applicazione dell'articolo 11, comma  2,
          del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  545,  come
          modificato dal  comma  1,  lettera  n),  numero  2.2),  del
          presente articolo, al  fine  di  assegnare  d'ufficio  alle
          predette  sedi,  in  applicazione  non  esclusiva,  giudici
          tributari appartenenti al ruolo unico di  cui  all'articolo
          4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n.  183.  Ai
          giudici di cui al periodo precedente  spetta  un'indennita'
          di funzione mensile pari a 100 euro lordi,  aggiuntiva  del
          compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto
          legislativo 31 dicembre  1992,  n.  545.  Per  fare  fronte
          all'urgente necessita' di attivare le procedure di  riforma
          previste  dalla  presente  legge  e  rafforzare  l'autonoma
          gestione delle spese per il proprio funzionamento da  parte
          del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria,  ai
          sensi  dell'articolo  29-bis  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 545, la dotazione del fondo  stanziato  a
          tale scopo nel bilancio dello Stato e' fissata in 4 milioni
          di euro, a decorrere dall'anno 2023. 
              15.  Il  Consiglio  di   presidenza   della   giustizia
          tributaria, nell'ambito della propria autonomia contabile e
          a carico del proprio bilancio,  individua  le  misure  e  i
          criteri di attribuzione della maggiorazione dell'indennita'
          di amministrazione e della  retribuzione  di  posizione  di
          parte variabile in godimento del personale  dirigenziale  e
          non  dirigenziale  del  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze  assegnato,  avuto  riguardo  alla  natura  e  alla
          tipologia delle attivita' svolte.". 
              «Art. 5 (Definizione agevolata  dei  giudizi  tributari
          pendenti  innanzi  alla  Corte  di  cassazione).  -  1.  Le
          controversie tributarie, diverse da quelle di cui al  comma
          6, pendenti innanzi  alla  Corte  di  cassazione  ai  sensi
          dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 546,  per  le  quali  l'Agenzia  delle  entrate  risulti
          integralmente soccombente in tutti i  precedenti  gradi  di
          giudizio e il valore  delle  quali,  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
          289, sia non superiore a 100.000  euro,  sono  definite,  a
          domanda dei soggetti  indicati  al  comma  3  del  presente
          articolo, con decreto assunto ai  sensi  dell'articolo  391
          del codice di procedura  civile,  previo  pagamento  di  un
          importo pari al 5 per cento del valore  della  controversia
          determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge
          27 dicembre 2002, n. 289. 
              2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui
          al comma 6, pendenti innanzi alla Corte  di  cassazione  ai
          sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31  dicembre
          1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate  risulti
          soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di  merito
          e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo
          16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia  non
          superiore a 50.000  euro,  sono  definite,  a  domanda  dei
          soggetti indicati al comma 3  del  presente  articolo,  con
          decreto assunto ai sensi dell'articolo 391  del  codice  di
          procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20
          per cento del  valore  della  controversia  determinato  ai
          sensi dell'articolo 16, comma 3, della  legge  27  dicembre
          2002, n. 289. 
              3. Le controversie tributarie di cui ai  commi  1  e  2
          possono essere definite  a  domanda  del  soggetto  che  ha
          proposto l'atto introduttivo del giudizio o di  chi  vi  e'
          subentrato o ne ha la legittimazione. 
              4. Per controversie tributarie  pendenti  si  intendono
          quelle per le quali il  ricorso  per  cassazione  e'  stato
          notificato alla controparte entro la  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge,  purche',  alla  data  della
          presentazione della domanda di cui  al  comma  8,  non  sia
          intervenuta una sentenza definitiva. 
              5.  L'adesione   alla   definizione   agevolata   delle
          controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2  comporta  la
          contestuale rinuncia ad  ogni  eventuale  pretesa  di  equa
          riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.  89.  In
          ogni caso le spese del giudizio estinto  restano  a  carico
          della parte che le ha anticipate. 
              6. Sono escluse  dall'applicazione  delle  disposizioni
          del presente articolo  le  controversie  concernenti  anche
          solo in parte: 
                a)   le   risorse   proprie   tradizionali   previste
          dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),  della  decisione
          (UE, EURATOM) 2020/2053  del  Consiglio,  del  14  dicembre
          2020,   e   l'imposta   sul   valore   aggiunto    riscossa
          all'importazione; 
                b) le somme dovute a titolo di recupero di  aiuti  di
          Stato  ai  sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  (UE)
          2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 
              7. La definizione si perfeziona  con  la  presentazione
          della domanda di cui al comma  8  entro  centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge e  con
          il pagamento degli importi dovuti.  Qualora  non  ci  siano
          importi da versare, la definizione  si  perfeziona  con  la
          sola presentazione della domanda. 
              8. Entro il termine di cui al  comma  7,  per  ciascuna
          controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di
          definizione esente dall'imposta di bollo ed  e'  effettuato
          un  distinto  versamento.  Per  controversia  autonoma   si
          intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 
              9. Ai fini  della  definizione  delle  controversie  si
          tiene conto  di  eventuali  versamenti  gia'  effettuati  a
          qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il
          rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1  e  2.  La
          definizione non da' comunque luogo alla restituzione  delle
          somme gia' versate ancorche' eccedenti  rispetto  a  quanto
          dovuto  per  la  definizione  stessa.  Gli  effetti   della
          definizione  perfezionata  prevalgono   su   quelli   delle
          eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato
          anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
          legge. 
              10. Le controversie definibili non sono sospese,  salvo
          che il contribuente faccia apposita richiesta  al  giudice,
          dichiarando di  volersi  avvalere  delle  disposizioni  del
          presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso  fino
          alla scadenza del termine di cui al comma 7. 
              11. L'eventuale diniego della definizione va notificato
          entro trenta  giorni  con  le  modalita'  previste  per  la
          notificazione  degli  atti  processuali.  Il   diniego   e'
          impugnabile entro sessanta giorni  dinanzi  alla  Corte  di
          cassazione. 
              12. In mancanza di istanza  di  trattazione  presentata
          dalla parte interessata, entro due  mesi  decorrenti  dalla
          scadenza del termine di cui al  comma  7,  il  processo  e'
          dichiarato   estinto,   con   decreto    del    presidente.
          L'impugnazione del  diniego  vale  anche  come  istanza  di
          trattazione. 
              13. La definizione perfezionata dal  coobbligato  giova
          in favore degli  altri,  inclusi  quelli  per  i  quali  la
          controversia  non  sia  piu'  pendente,  fatte   salve   le
          disposizioni del secondo periodo del comma 8. 
              14.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le  modalita'  di
          attuazione del presente articolo. 
              15. Ciascun ente territoriale stabilisce, con le  forme
          previste dalla  legislazione  vigente  per  l'adozione  dei
          propri atti, l'applicazione delle disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo  alle   controversie   attribuite   alla
          giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente o
          un suo ente strumentale.».