Art. 41 bis
Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria
1. All'articolo 4-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «in tirocinio,» sono
sostituite dalla seguente: «affidatario,».
2. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 9, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella
medesima posizione occupata al momento del transito»;
b) all'articolo 5, commi 1 e 2, le parole: «alla data del 15 luglio
2022» sono soppresse.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4-quinquies, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento
degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4-quinquies (Tirocinio dei magistrati tributari).
- 1. I magistrati tributari nominati a seguito del
superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono un
tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di
giustizia tributaria con la partecipazione all'attivita'
giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella
rispettiva competenza in composizione collegiale. Con
delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i
magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati
tributari svolgono il tirocinio, le modalita' di
affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio
di idoneita' al conferimento delle funzioni
giurisdizionali.
2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato
negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio
della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio
e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal
magistrato tributario affidatario, il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente;
la seconda deliberazione negativa determina la cessazione
del rapporto di impiego del magistrato tributario in
tirocinio.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 5, della legge
31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di
giustizia e di processo tributari), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1 (Disposizioni in materia di giustizia
tributaria). - 1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «commissione tributaria provinciale»,
«commissioni tributarie provinciali», «commissione
tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali»,
«commissione tributaria» e «commissioni tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado»,
«corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di
giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia
tributaria di secondo grado», «corte di giustizia
tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado»;
b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (La giurisdizione tributaria). - 1. La
giurisdizione tributaria e' esercitata dai magistrati
tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti
di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti
nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma
39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del
1° gennaio 2022.
2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono
reclutati secondo le modalita' previste dagli articoli da 4
a 4-quater.
3. L'organico dei magistrati tributari di cui al
comma 2 e' individuato in 448 unita' presso le corti di
giustizia tributaria di primo grado e 128 unita' presso le
corti di giustizia tributaria di secondo grado»;
c) all'articolo 2, comma 4, le parole: «quattro
giudici tributari» sono sostituite dalle seguenti: «due
magistrati o giudici tributari»;
d) all'articolo 3:
1) le parole: «tra i magistrati ordinari, ovvero
amministrativi o militari» e «tra i magistrati ordinari,
amministrativi o militari», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «tra i magistrati tributari
ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o
militari»;
2) le parole: «tabelle E ed F», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni contenute
nell'articolo 11»;
e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (I giudici delle corti di giustizia
tributaria di primo grado). - 1. La nomina a magistrato
tributario si consegue mediante un concorso per esami
bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si
renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali
puo' essere attivata la procedura di reclutamento.
2. Il concorso per esami consiste in una prova
scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova
orale.
3. La prova scritta ha la prevalente funzione di
verificare la capacita' di inquadramento logico sistematico
del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati
teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e
sul diritto civile o commerciale, nonche' in una prova
teorico-pratica di diritto processuale tributario.
4. La prova orale verte su:
a) diritto tributario e diritto processuale
tributario;
b) diritto civile e diritto processuale civile;
c) diritto penale;
d) diritto costituzionale e diritto
amministrativo;
e) diritto commerciale e fallimentare;
f) diritto dell'Unione europea;
g) diritto internazionale pubblico e privato;
h) contabilita' aziendale e bilancio;
i) elementi di informatica giuridica;
l) colloquio in una lingua straniera, indicata
dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al
concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo,
francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in
ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono
l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non
inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della
prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un
giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua
straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva
nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono
ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in
ciascuna delle prove scritte e orali e' motivato con
l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di
insufficienza e' motivato con la sola formula "non idoneo".
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, terminata la
valutazione degli elaborati scritti, sono nominati
componenti della commissione esaminatrice docenti
universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi
alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano
in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle
sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove
orali relative alla lingua straniera della quale sono
docenti.
7. Per la copertura dei posti di magistrato
tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli
specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando,
comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera l),
deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella
obbligatoria per il conseguimento dell'impiego»;
f) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Requisiti per l'ammissione al concorso
per esami). - 1. Al concorso per esami di cui all'articolo
4 sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma
di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,
ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze
dell'economia (classe LM-56) o in Scienze
economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli
ordinamenti previgenti a questi equiparati. E' necessaria,
altresi', la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili;
c) essere di condotta incensurabile;
d) non essere stati dichiarati per tre volte non
idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 4, alla
data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda;
e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi
vigenti.
Art. 4-ter (Indizione del concorso e svolgimento
della prova scritta). - 1. Il concorso per esami di cui
all'articolo 4 si svolge con cadenza di norma annuale in
una o piu' sedi stabilite con il decreto con il quale e'
bandito.
2. Il concorso e' bandito con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione
conforme del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, che determina il numero dei posti messi a
concorso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento
della prova scritta.
3. In considerazione del numero delle domande, la
prova scritta puo' aver luogo contemporaneamente in Roma e
in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della
commissione esaminatrice con le diverse sedi.
4. Ove la prova scritta abbia luogo
contemporaneamente in piu' sedi, la commissione
esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla
formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo
svolgimento delle prove presso la sede di svolgimento della
prova in Roma. Presso le altre sedi le funzioni della
commissione per il regolare espletamento delle prove
scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza
nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati
scelti tra i magistrati tributari di cui all'articolo
1-bis, comma 2, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi,
contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella
giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, dei
quali uno con anzianita' di servizio non inferiore a otto
anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale
amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato
svolge la sua attivita' in ogni seduta con la presenza di
non meno di tre componenti. In caso di assenza o
impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato
piu' anziano. Si applica ai predetti magistrati la
disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.
5. Le spese per il concorso sono poste a carico del
candidato nella misura forfettaria di euro 50, da
corrispondere al momento della presentazione della domanda,
e sono reiscritte nell'apposito capitolo di spesa della
missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalita'
di versamento del contributo di cui al presente comma sono
stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del
Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo e'
aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalita', sulla
base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT.
Art. 4-quater (Commissione di concorso). - 1. La
commissione di concorso e' nominata, entro il quindicesimo
giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria.
2. La commissione di concorso e' composta dal
presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo
grado, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari
con almeno quindici anni di anzianita' e da quattro
professori universitari di ruolo, di cui uno titolare
dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari
di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di
esame. Ai professori universitari componenti della
commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni
di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al
presidente e ai magistrati componenti della commissione si
applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni
giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del
presente articolo. Per ogni componente della commissione e'
nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti
richiesti per il titolare. Non possono essere nominati
componenti della commissione i magistrati e i professori
universitari che, nei dieci anni precedenti, abbiano
prestato, a qualsiasi titolo e modo, attivita' di docenza
nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato
ordinario, amministrativo e contabile.
3. Nel caso in cui non sia possibile completare la
composizione della commissione ai sensi del comma 2, il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina
d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno
prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non
possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto
parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.
4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma,
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione
definisce i criteri per la valutazione omogenea degli
elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove
orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle
sedute per la definizione dei suddetti criteri devono
partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i
casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui
valutazione e' rimessa al Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione,
senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o
comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di
presidenza puo' deliberare la revoca del componente e la
sua sostituzione con le modalita' previste dal comma 1.
5. Il presidente della commissione e gli altri
componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a
riposo da non piu' di due anni e tra i professori
universitari a riposo da non piu' di due anni che, all'atto
della cessazione dal servizio, erano in possesso dei
requisiti per la nomina.
6. In caso di assenza o impedimento del presidente
della commissione, le relative funzioni sono svolte dal
magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente in
ciascuna seduta.
7. Se i candidati che hanno portato a termine la
prova scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo
aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati
in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i
componenti della commissione, forma per ogni seduta due
sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo
criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le
sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono
rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato
piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di
assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani
presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La
commissione delibera su ogni oggetto eccedente la
competenza delle sottocommissioni. In caso di parita' di
voti, prevale quello di chi presiede.
8. A ciascuna sottocommissione si applicano, per
quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni
dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli
articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.
1860. La commissione e le sottocommissioni, se istituite,
procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione
del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio
decreto n. 1860 del 1925.
9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria e dagli altri organi di
autogoverno contestualmente alla nomina a componente della
commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato
sino alla formazione della graduatoria finale dei
candidati.
10. Le attivita' di segreteria della commissione e
delle sottocommissioni sono esercitate da personale
amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del
competente ufficio del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 4-quinquies (Tirocinio dei magistrati
tributari). - 1. I magistrati tributari nominati a seguito
del superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono
un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti
di giustizia tributaria con la partecipazione all'attivita'
giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella
rispettiva competenza in composizione collegiale. Con
delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i
magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati
tributari svolgono il tirocinio, le modalita' di
affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio
di idoneita' al conferimento delle funzioni
giurisdizionali.
2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato
negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio
della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio
e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal
magistrato tributario in tirocinio, il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente;
la seconda deliberazione negativa determina la cessazione
del rapporto di impiego del magistrato tributario in
tirocinio»;
g) l'articolo 5 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 5 (I giudici delle corti di giustizia
tributaria di secondo grado). - 1. I giudici delle corti di
giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i
magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e
i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui
all'articolo 1-bis, comma 1.
Art. 5-bis (Formazione continua dei giudici e
magistrati tributari). - 1. Il Consiglio di Presidenza
della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, con
proprio regolamento, definisce i criteri e le modalita' per
garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e
l'aggiornamento professionale dei giudici e magistrati
tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, attraverso la
frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere,
previa convenzione, anche presso le universita' accreditate
ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19»;
h) all'articolo 6:
1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: «I presidenti delle corti di
giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al
giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-bis
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Nel caso in cui il giudice, in
composizione monocratica o collegiale, rilevi che la
controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere
trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra
composizione, la rimette al presidente della sezione per il
rinnovo dell'assegnazione»;
3) al comma 2, dopo le parole: «ciascun collegio
giudicante» sono inserite le seguenti: «ovvero ciascun
giudice monocratico»;
i) all'articolo 7, comma 1, lettera d), la parola:
«settantadue» e' sostituita dalla seguente:
«sessantasette»;
l) all'articolo 8, al comma 1 e' premesso il
seguente:
«01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi
dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel titolo I, capo II,
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12»;
m) all'articolo 9:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Alla prima e alle successive nomine dei
magistrati tributari nonche' alle nomine dei giudici
tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, si provvede
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria»;
2) al comma 2, dopo le parole: «deliberazioni di
cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «relative alle
nomine successive alla prima,»;
3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;
n) all'articolo 11:
1) al comma 1, dopo le parole: «La nomina» sono
inserite le seguenti: «dei giudici tributari presenti nel
ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio
2022,»;
2) al comma 2:
2.1) le parole: «I componenti delle commissioni
tributarie provinciali e regionali» sono sostituite dalle
seguenti: «I magistrati tributari di cui all'articolo
1-bis, comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico di
cui al comma 1»;
2.2) la parola: «settantacinquesimo» e'
sostituita dalla seguente: «settantesimo»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I componenti delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente
dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono
concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due
anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni
dell'incarico ricoperto»;
4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ferme restando le modalita' indicate nel
comma 4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di
diverso incarico per trasferimento dei componenti delle
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in
servizio e' disposta, salvo giudizio di demerito, sulla
base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al
presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di
vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione,
di vice presidente e di componente presso una sede
giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a
bandire, almeno una volta l'anno e con priorita' rispetto
alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle
per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di
giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione
superiore.
4-ter. L'assegnazione degli incarichi e' disposta
nel rispetto delle seguenti modalita':
a) la vacanza nei posti di presidente, di
presidente di sezione, di vice presidente delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado e di
componente delle corti di giustizia tributaria e' portata
dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i
componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio,
a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del
termine entro il quale chi aspira all'incarico deve
presentare domanda;
b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di
cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi
formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria
e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie
indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire,
che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico
e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla
comunicazione di disponibilita' all'incarico deve essere
allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una
delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il
possesso dei requisiti prescritti, nonche' la dichiarazione
di non essere in alcuna delle situazioni di
incompatibilita' indicate all'articolo 8. Le esclusioni
dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria
disponibilita' all'incarico, senza essere in possesso dei
requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di
presidenza;
c) la scelta tra gli aspiranti e' adottata dal
Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del
candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi
stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parita' di
punteggio, della maggiore anzianita' anagrafica»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una
delle seguenti condizioni:
a) sanzione disciplinare irrogata al candidato
nel quinquennio antecedente la data di scadenza della
domanda per l'incarico per il quale concorre;
b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per
cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il
termine di trenta giorni a decorrere dalla data di
deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal
singolo candidato»;
o) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «delle commissioni
tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «delle corti di
giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel
ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della
legge 12 novembre 2011, n. 183»;
2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non
possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000
lordi annui»;
3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «dei giudici tributari»;
p) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Trattamento economico dei magistrati
tributari). - 1. Ai magistrati tributari reclutati per
concorso, secondo le modalita' di cui all'articolo 4, si
applicano le disposizioni in materia di trattamento
economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto
compatibili.
2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1
sono determinati, esclusivamente in base all'anzianita' di
servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis
allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio
2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 229 del 24 settembre 2021, salva l'attribuzione
dell'indennita' integrativa speciale»;
q) all'articolo 24:
1) al comma 2, le parole: «affidandone l'incarico
ad uno dei suoi componenti» sono soppresse;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire l'esercizio
efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il
Consiglio di presidenza e' istituito, con carattere di
autonomia e indipendenza, l'Ufficio ispettivo, a cui sono
assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali
e' nominato un direttore. L'Ufficio ispettivo puo'
svolgere, col supporto della Direzione della giustizia
tributaria del Dipartimento delle finanze, attivita' presso
le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado,
finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.
2-ter. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono
esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali
presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici
tributari componenti dell'Ufficio e' corrisposto un
trattamento economico, sostitutivo di quello previsto
dall'articolo 13, pari alla meta' dell'ammontare piu'
elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici
tributari per l'incarico di presidente di corte di
giustizia tributaria»;
r) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Ufficio del massimario nazionale). -
1. E' istituito presso il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al
quale sono assegnati un direttore, che ne e' il
responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.
2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari
assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del
Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado. La nomina
del direttore e dei componenti dell'ufficio e' effettuata
tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni
di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali.
L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha
durata quinquennale e non e' rinnovabile.
3. L'Ufficio del massimario nazionale provvede a
rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni
delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le
piu' significative tra quelle emesse dalle corti di
giustizia tributaria di primo grado.
4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3
alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di
merito, gestita dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Mediante convenzione tra il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono
stabilite le modalita' per la consultazione della banca
dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte
della Corte.
6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale
delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo
32 e dei servizi informatici del sistema informativo della
fiscalita' del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I componenti dell'Ufficio del massimario
nazionale possono essere esonerati dall'esercizio delle
funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado. In caso di esonero, ai
giudici tributari componenti dell'Ufficio e' corrisposto un
trattamento economico, sostitutivo di quello previsto
dall'articolo 13, pari alla meta' dell'ammontare piu'
elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici
tributari per l'incarico di presidente di corte di
giustizia tributaria»;
s) l'articolo 40 e' abrogato a decorrere dal 1°
gennaio 2023;
t) la tabella F e' sostituita dalle tabelle F e F-bis
di cui all'allegato annesso alla presente legge;
u) le tabelle C, D ed E sono abrogate.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il comma 311
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
abrogato.
3. I primi tre bandi di concorso di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura
del 30 per cento a favore dei giudici tributari presenti
alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui
all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi,
contabili o militari, in servizio o a riposo, che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio
conseguita al termine di un corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni;
b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni;
c) non essere titolari di alcun trattamento
pensionistico.
4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o
militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data
di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico
di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da
almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per
il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di
cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, come introdotto dal comma 1 del presente
articolo. Il transito nella giurisdizione tributaria e'
consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati
all'esito di un'apposita procedura di interpello. Il numero
di magistrati ordinari ammessi al transito non puo'
superare le cinquanta unita'; qualora l'opzione sia
esercitata da piu' di cinquanta magistrati, il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria non ne puo' comunque
ammettere al transito piu' di cinquanta. In relazione ai
transiti di cui al presente comma, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al
fine di garantire la corretta allocazione delle risorse
nell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati
di previsione della spesa interessati.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa
individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi
giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le
corti di giustizia tributaria di secondo grado, relativi
alle funzioni direttive e non direttive, bandisce
l'interpello per la copertura degli stessi.
6. Alla procedura di interpello possono partecipare
esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in possesso
dei seguenti requisiti:
a) non aver compiuto sessanta anni alla data di
scadenza del termine per l'invio della domanda di
partecipazione;
b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla
data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di
demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal
comma 1 del presente articolo.
7. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando
per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale,
redatta sulla base dell'anzianita' maturata, alla data di
scadenza del termine per l'invio della domanda di
partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla
quale e' sommata l'anzianita' eventualmente maturata a tale
data anche in altra magistratura compresa tra quelle
ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale
punteggio complessivo e' ulteriormente aggiunta
l'anzianita' maturata, alla stessa data di cui al primo
periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma
39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il
periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 4,
considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a
sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto
mesi di anzianita'. I vincitori sono trasferiti nella
giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle
sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria.
Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a
seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione,
l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si
renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e,
comunque, ha diritto a mantenere il posto gia' ricoperto di
giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la
relativa funzione. Ai magistrati cosi' transitati non si
applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del
presente articolo.
8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria
di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i
fini giuridici ed economici l'anzianita' complessivamente
maturata secondo quanto previsto dal comma 7 e sono
inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis
allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992
sulla base di tale anzianita'; ad essi si applicano tutte
le disposizioni in materia di trattamento economico
previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
In caso di transito con trattamento fisso e continuativo
superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria
per la qualifica di inquadramento, e' attribuito ai
magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile
e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti
trattamenti. I magistrati cosi' transitati continuano a
percepire, a titolo di indennita', per ventiquattro mesi
successivi alla data di immissione nelle funzioni di
magistrato tributario, il compenso fisso mensile di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, nella misura piu' elevata tra quello
attribuito per la funzione gia' svolta in qualita' di
giudice tributario e quello corrispondente alla nuova
funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione
tributaria.
9. Ai magistrati ordinari che abbiano optato per il
transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma
4 si applica l'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Le stesse
disposizioni si applicano anche ai magistrati
amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per
il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del
comma 4. La riammissione nel ruolo di provenienza avviene
nella medesima posizione occupata al momento del transito.
10. Al fine di dare attuazione alle disposizioni
previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di
cui alla presente legge, nonche' di incrementare il livello
di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e
territoriali della giustizia tributaria, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere
100 unita' di magistrati tributari per l'anno 2023, con le
procedure di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo, e
68 unita' per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027,
2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unita', con le
procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del
presente articolo.
11. Per le medesime finalita' indicate nel comma 10, a
decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze due uffici dirigenziali di livello non
generale aventi funzioni, rispettivamente, in materia di
status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di
organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per
il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla
Direzione della giustizia tributaria, nonche' diciotto
posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare
alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti
di giustizia tributaria. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali e anche mediante l'utilizzo di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di
personale cosi' composto:
a) per l'anno 2022, 20 unita' di personale
dirigenziale non generale, di cui 18 unita' da destinare
alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti
di giustizia tributaria e 2 unita' da destinare alla
Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle
finanze;
b) per l'anno 2022, 50 unita' di personale non
dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione
economica F1, di cui 25 unita' da destinare agli uffici del
Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia
tributaria e 25 unita' da destinare al Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria;
c) per l'anno 2023, 75 unita' di personale non
dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione
economica F1, e 50 unita' di personale da inquadrare
nell'Area assistenti, posizione economica F2, da destinare
agli uffici di segreteria delle corti di giustizia
tributaria.
12. Per fare fronte all'urgente necessita' di attivare
le procedure di riforma previste dalla presente legge, il
personale non dirigenziale in posizione di comando alla
data di entrata in vigore della presente legge presso
l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla
predetta data, non abbia optato per la permanenza presso
l'amministrazione di appartenenza e' inquadrato nell'ambito
della dotazione organica del personale non dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle
facolta' assunzionali vigenti.
13. Sono fatte salve le procedure concorsuali di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, bandite e non ancora concluse alla data di entrata
in vigore della presente legge, per le quali continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando.
14. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individua le sedi
delle corti di giustizia tributaria nelle quali non e'
possibile assicurare l'esercizio della funzione
giurisdizionale in applicazione dell'articolo 11, comma 2,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come
modificato dal comma 1, lettera n), numero 2.2), del
presente articolo, al fine di assegnare d'ufficio alle
predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici
tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo
4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ai
giudici di cui al periodo precedente spetta un'indennita'
di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del
compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Per fare fronte
all'urgente necessita' di attivare le procedure di riforma
previste dalla presente legge e rafforzare l'autonoma
gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ai
sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, la dotazione del fondo stanziato a
tale scopo nel bilancio dello Stato e' fissata in 4 milioni
di euro, a decorrere dall'anno 2023.
15. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, nell'ambito della propria autonomia contabile e
a carico del proprio bilancio, individua le misure e i
criteri di attribuzione della maggiorazione dell'indennita'
di amministrazione e della retribuzione di posizione di
parte variabile in godimento del personale dirigenziale e
non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla
tipologia delle attivita' svolte.".
«Art. 5 (Definizione agevolata dei giudizi tributari
pendenti innanzi alla Corte di cassazione). - 1. Le
controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma
6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi
dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti
integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di
giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a
domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente
articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391
del codice di procedura civile, previo pagamento di un
importo pari al 5 per cento del valore della controversia
determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui
al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai
sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti
soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito
e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo
16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non
superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei
soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con
decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di
procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20
per cento del valore della controversia determinato ai
sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2
possono essere definite a domanda del soggetto che ha
proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e'
subentrato o ne ha la legittimazione.
4. Per controversie tributarie pendenti si intendono
quelle per le quali il ricorso per cassazione e' stato
notificato alla controparte entro la data di entrata in
vigore della presente legge, purche', alla data della
presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia
intervenuta una sentenza definitiva.
5. L'adesione alla definizione agevolata delle
controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la
contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa
riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In
ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico
della parte che le ha anticipate.
6. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente articolo le controversie concernenti anche
solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre
2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
7. La definizione si perfeziona con la presentazione
della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e con
il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano
importi da versare, la definizione si perfeziona con la
sola presentazione della domanda.
8. Entro il termine di cui al comma 7, per ciascuna
controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di
definizione esente dall'imposta di bollo ed e' effettuato
un distinto versamento. Per controversia autonoma si
intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
9. Ai fini della definizione delle controversie si
tiene conto di eventuali versamenti gia' effettuati a
qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il
rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La
definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle
somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto
dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della
definizione perfezionata prevalgono su quelli delle
eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo
che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice,
dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del
presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino
alla scadenza del termine di cui al comma 7.
11. L'eventuale diniego della definizione va notificato
entro trenta giorni con le modalita' previste per la
notificazione degli atti processuali. Il diniego e'
impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di
cassazione.
12. In mancanza di istanza di trattazione presentata
dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla
scadenza del termine di cui al comma 7, il processo e'
dichiarato estinto, con decreto del presidente.
L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di
trattazione.
13. La definizione perfezionata dal coobbligato giova
in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la
controversia non sia piu' pendente, fatte salve le
disposizioni del secondo periodo del comma 8.
14. Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente articolo.
15. Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme
previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei
propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo alle controversie attribuite alla
giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente o
un suo ente strumentale.».