Art. 35 
 
Partecipazione  dello  Stato  italiano  al  programma  di  Assistenza
  MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina 
 
  1.  In  adesione  alle  iniziative  assunte   dall'Unione   Europea
nell'ambito della nuova Assistenza MacroFinanziaria (AMF) eccezionale
a favore dell'Ucraina, di cui alla  comunicazione  della  Commissione
del 18 maggio  2022  (COM(2022)  233  final),  alle  conclusioni  del
Consiglio europeo del 30-31 maggio e del 23-24  giugno  2022  e  alla
decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
12 luglio  2022,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato a porre in essere tutti gli atti ed accordi necessari per
la partecipazione dello Stato italiano al  programma  e  al  relativo
rilascio della garanzia  dello  Stato,  per  un  importo  complessivo
massimo di euro 700.000.000 per l'anno 2022, per  la  copertura,  nei
limiti della quota di spettanza  dello  Stato  italiano,  dei  rischi
sostenuti dall'Unione europea. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000.000 di euro per
l'anno 2022, si provvede  a  valere  sulle  somme  disponibili  sulla
contabilita'  speciale  ai  sensi  dell'articolo  37,  comma  6,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.