((Art. 35 bis 
 
Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,
  in materia di garanzie  su  mutui  per  l'acquisto  della  casa  di
  abitazione 
 
  1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  « Per  le  domande
presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che rispettino i
requisiti di priorita' e le  condizioni  di  cui  al  primo  periodo,
l'elevazione  della  garanzia  fino  all'80  per  cento  della  quota
capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi,  puo'
essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo  globale
(TEG)  sia  superiore  al  tasso  effettivo  globale   medio   (TEGM)
pubblicato  trimestralmente  dal  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo  1996,  n.  108,
nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del
tasso interest rate  swap  a  dieci  anni  pubblicato  ufficialmente,
calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la  media  del
tasso interest rate swap a dieci anni  pubblicato  ufficialmente  del
trimestre sulla base del quale e' stato calcolato il TEGM in  vigore.
Nel caso  in  cui  il  differenziale  risulti  negativo,  i  soggetti
finanziatori sono tenuti ad applicare  le  condizioni  economiche  di
maggior favore rispetto al TEGM  in  vigore  e  a  darne  indicazione
secondo le modalita' stabilite nel comma 3-bis ». 
  2. All'articolo 64, comma 3-bis, del decreto-legge 25 maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106, dopo le parole: «in  sede  di  richiesta  della  garanzia»  sono
inserite  le  seguenti:  «nonche'  nel  contratto  di   finanziamento
stipulato».))