Art. 37 
 
Norme in materia di delocalizzazione o  cessazione  di  attivita'  di
           imprese che non versano in situazione di crisi 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 227, ((al primo periodo, le parole: «novanta  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»  e,  al  secondo
periodo,)) le parole «dello scadere del termine  di  novanta  giorni»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dello  scadere  del  termine  di
centottanta giorni  ovvero  del  minor  termine  entro  il  quale  e'
sottoscritto il piano di cui al comma 233»; 
    b) al comma 231 le parole «trenta giorni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «centoventi giorni»; 
    c) al comma 235, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti
dai seguenti: «In caso di mancata sottoscrizione del piano  da  parte
delle organizzazioni sindacali, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge  28
giugno 2012, n. 92, ((aumentato)) del  500  per  cento.  In  caso  di
sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente  ai
soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione,  dando  evidenza
del rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione,  nonche'  dei
risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro  da'  comunque
evidenza della mancata presentazione del  piano  ovvero  del  mancato
raggiungimento dell'accordo sindacale  di  cui  al  comma  231  nella
dichiarazione  di  carattere  non  finanziario  di  cui  al   decreto
legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.»; 
    d) il comma 236 e' abrogato; 
    e) dopo il comma 237 e' inserito il seguente: 
  «237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le  previsioni  di  maggior
favore per i lavoratori  sancite  dai  contratti  collettivi  di  cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.». 
  2. Nel caso in cui, all'esito della procedura di  cui  all'articolo
1, ((commi da 224 a 237-bis)), della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
il datore di lavoro cessi definitivamente  l'attivita'  produttiva  o
una  parte  significativa  della  stessa,  anche   per   effetto   di
delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al
40 per cento di  quello  impiegato  mediamente  nell'ultimo  anno,  a
livello  nazionale  o  locale  ovvero  nel  reparto   oggetto   della
delocalizzazione o chiusura, lo stesso e'  tenuto  alla  restituzione
delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi  ed  ausili  finanziari  o
vantaggi economici a carico  della  finanza  pubblica  di  cui  hanno
beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto  delle  cessazioni  o
ridimensionamenti di attivita' di cui alla presente  disposizione,  e
rientranti  fra  quelli  oggetto  di  iscrizione  obbligatoria  ((nel
Registro nazionale degli aiuti di Stato)), percepiti nei  dieci  anni
antecedenti l'avvio della procedura  medesima,  in  proporzione  alla
percentuale  di  riduzione  del   personale.   Fino   alla   completa
restituzione delle somme di cui al primo periodo al soggetto debitore
non  possono  essere  concessi  ulteriori  sovvenzioni,   contributi,
sussidi ed ausili. Il provvedimento delle singole amministrazioni che
hanno erogato i predetti benefici che da' atto della sussistenza  dei
presupposti per la restituzione ai sensi della presente  disposizione
costituisce titolo per la  riscossione  coattiva  mediante  ruolo  ai
sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.  Le  somme  in
tal modo riscosse sono riversate in apposito capitolo di  bilancio  e
sono destinate per processi di reindustrializzazione o  riconversione
industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attivita'. 
  3. ((Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  si  applicano))  anche
alle procedure avviate  antecedentemente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e non gia' concluse. Qualora,  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, la  comunicazione  di  cui
all'articolo 1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  sia
gia' stata effettuata, ((il termine di cui al  citato  articolo))  1,
comma 231, entro il quale ((deve essere discusso il piano di  cui  al
medesimo articolo 1, comma  228)),  e'  comunque  pari  a  centoventi
giorni.