Art. 37 Norme in materia di delocalizzazione o cessazione di attivita' di imprese che non versano in situazione di crisi 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 227, ((al primo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni» e, al secondo periodo,)) le parole «dello scadere del termine di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale e' sottoscritto il piano di cui al comma 233»; b) al comma 231 le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»; c) al comma 235, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: «In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro e' tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ((aumentato)) del 500 per cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione, nonche' dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro da' comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.»; d) il comma 236 e' abrogato; e) dopo il comma 237 e' inserito il seguente: «237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.». 2. Nel caso in cui, all'esito della procedura di cui all'articolo 1, ((commi da 224 a 237-bis)), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il datore di lavoro cessi definitivamente l'attivita' produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, lo stesso e' tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attivita' di cui alla presente disposizione, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria ((nel Registro nazionale degli aiuti di Stato)), percepiti nei dieci anni antecedenti l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme di cui al primo periodo al soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. Il provvedimento delle singole amministrazioni che hanno erogato i predetti benefici che da' atto della sussistenza dei presupposti per la restituzione ai sensi della presente disposizione costituisce titolo per la riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le somme in tal modo riscosse sono riversate in apposito capitolo di bilancio e sono destinate per processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attivita'. 3. ((Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano)) anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non gia' concluse. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia gia' stata effettuata, ((il termine di cui al citato articolo)) 1, comma 231, entro il quale ((deve essere discusso il piano di cui al medesimo articolo 1, comma 228)), e' comunque pari a centoventi giorni.