((Art. 38 
 
Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito
  d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo 
    
  1. All'articolo 5  del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il  30  settembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»; 
    b) al comma 10, le parole: «entro il 16 dicembre  2022»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il  16  dicembre
2023» e le parole: «entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre  2024»
e   «a   decorrere   dal   17   dicembre   2022»   sono   sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024 e  il  16
dicembre 2025» e «a decorrere dal 17 dicembre 2023»; 
    c) al comma 11, secondo periodo, le parole:  «17  dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2023». 
  2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno  2022,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:   «Tale
certificazione puo' essere richiesta anche per  l'attestazione  della
qualificazione  delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  ai  sensi
dell'articolo  3  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,   n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9»; 
    b) al terzo periodo, le parole:  «La  certificazione  di  cui  al
primo e secondo periodo puo' essere richiesta» sono sostituite  dalle
seguenti: «Le certificazioni di cui al primo, al secondo e  al  terzo
periodo possono essere richieste». 
  3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni  di
euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: 
    a) quanto  a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2023  e  2024,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307; 
    c) quanto  a  65  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate  derivanti  dal  comma
1.))