Art. 40 
 
           Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese 
 
  1. L'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo  9-ter,
comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' prorogata  al
31 dicembre 2022, ((salva disdetta da parte)) dell'interessato. 
  ((1-bis. Per le domande di finanziamento  agevolato  riferite  alla
linea progettuale « Rifinanziamento e ridefinizione del fondo  394/81
gestito da SIMEST » - sub-misura  del  PNRR  M1.C2.I5,  presentate  a
valere sulla delibera quadro  approvata  il  30  settembre  2021  dal
Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla delibera del 31 marzo
2022, di cui all'avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  83
dell'8 aprile 2022, ed  eccedenti  il  limite  di  spesa  previsto  a
copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del  decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2021, n. 156, si provvede, nei limiti  e  alle  condizioni
previsti dalla vigente normativa  europea  in  materia  di  aiuti  di
importanza minore (de minimis), a valere sulle  risorse  disponibili,
come da ultimo  incrementate  dall'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo  comma,
del  decreto-legge  28  maggio  1981,   n.   251,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  29  luglio  1981,  n.  394,  fino  ad  un
ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla quota di  risorse  del
fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento a fondo  perduto,
fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni.))