Art. 41 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  regime  fiscale  per  le  navi
  iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667  final
  dell'11  giugno  2020  della  Commissione  europea.  Caso  SA.48260
  (2017/NN) 
 
  1. Al decreto-legge 30  dicembre  1997,  n.  457,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. E' istituito il registro delle navi  adibite  alla  navigazione
internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale",  nel
quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, le navi che  effettuano
attivita' di trasporto marittimo, inteso come trasporto via  mare  di
passeggeri o merci tra porti, tra  un  porto  e  un  impianto  o  una
struttura in mare  aperto,  nonche'  quelle  che  svolgono  attivita'
assimilate  al  trasporto  marittimo,  secondo  quanto  previsto  dal
presente comma, quali: 
    a) navi che  forniscono  assistenza  alle  piattaforme  offshore,
quali le unita' che prestano servizi  antincendio,  di  trasporto  di
materiali e personale tecnico; 
    b)  navi  d'appoggio  quali  le  navi  che  prestano  servizi  di
rimorchio   d'alto   mare,   servizio    antincendio    e    servizio
antinquinamento; 
    c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attivita'  di
manutenzione degli strati di cavi e di tubi; 
    d)  navi  da  ricerca  scientifica  e  sismologica   ovvero   che
effettuano attivita' di installazione e manutenzione in mare aperto; 
    e) draghe che, oltre  alle  attivita'  di  dragaggio,  effettuano
anche attivita' di trasporto del materiale dragato; 
    f) navi di servizio che forniscono altre forme  di  assistenza  o
servizi di salvataggio in mare  che  operino  in  contesti  normativi
nell'Unione  europea  simili  a  quello   del   trasporto   marittimo
((dell'Unione  europea))  in  termini  di  protezione   del   lavoro,
requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.»; 
      2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti: 
  «1-ter.   Ai   fini    istruttori    propedeutici    al    rilascio
dell'autorizzazione  all'iscrizione  nel  Registro  internazionale  o
all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter,  comma  2,  il
Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
acquisisce  dal  proprietario  o  dall'armatore  di  ogni  nave   una
dichiarazione  di  impegno  a  rispettare  i  limiti  previsti  dagli
orientamenti marittimi, ((corredata della)) pertinente documentazione
tecnica della nave.  Le  autorita'  marittime  locali  verificano  il
rispetto di tale impegno  e  l'effettivo  esercizio  delle  attivita'
autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e  alla
partenza delle navi. 
  1-quater. Le attivita' svolte  sui  rimorchiatori  e  sulle  draghe
iscritti  ((in  uno  Stato))  dell'Unione  europea  o  dello   Spazio
economico europeo possono beneficiare delle misure di aiuto  soltanto
a condizione che  almeno  il  cinquanta  per  cento  delle  attivita'
annuali delle navi costituisca  trasporto  marittimo  e  soltanto  in
relazione a tali  attivita'  di  trasporto.  A  tal  fine,  i  ricavi
derivanti da attivita' di trasporto marittimo e quelli  derivanti  da
altre  attivita'  non  ammissibili   devono   essere   riportati   in
contabilita' separata.»; 
      b) dopo l'articolo 6-bis sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 6-ter (Estensione delle agevolazioni fiscali  e  contributive
alle navi iscritte nei registri degli  Stati  dell'Unione  europea  o
dello Spazio economico europeo ((e alle navi)) battenti  bandiera  di
Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1.  Le
disposizioni degli articoli 4, 6 ((e 9-quater  si))  applicano  anche
alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi  stabile
organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo  162
del ((testo unico delle imposte sui redditi, di cui al)) decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che  utilizzano
navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione  europea  o  dello
Spazio economico europeo  ovvero  navi  battenti  bandiera  di  Stati
dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico   europeo   adibite
esclusivamente a traffici  commerciali  internazionali  in  relazione
alle attivita' di trasporto marittimo o alle attivita' assimilate  di
cui all'articolo 1, comma 1. 
  2. Per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e  9-quater,
le navi di cui al comma 1 sono annotate, su istanza delle imprese  di
navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
1, comma 1-ter, in apposito elenco tenuto presso il  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Le Amministrazioni  che
applicano  gli  sgravi  fiscali  o  contributivi  accedono   in   via
telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di  effettuare
le verifiche sui beneficiari. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano  a  condizione  che
sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3  e  che
siano rispettate le disposizioni concernenti la  composizione  minima
dell'equipaggio e le tabelle di armamento. 
  4.  L'esonero  dal  versamento  dei  contributi   previdenziali   e
assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione  che
sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto
disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del  regolamento  (CE)  n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio((,))  del  29  aprile
2004. 
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, sono definite, senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  le  modalita'  di
costituzione, alimentazione e aggiornamento  dell'elenco  di  cui  al
comma 2. 
  Art. 6-quater (Quota minima di navi  iscritte  nei  registri  degli
Stati dell'Unione europea o dello  Spazio  economico  europeo  ovvero
navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio
economico europeo). - 1.  Le  disposizioni  degli  articoli  4,  6  e
9-quater si applicano a condizione che le navi iscritte nei  registri
degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico  europeo
ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello  Spazio
economico  europeo  costituiscano  almeno  il  25   per   cento   del
tonnellaggio della flotta dell'impresa. 
  2. Qualora  la  quota  di  tonnellaggio  delle  navi  iscritte  nei
registri degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico
europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo della flotta dell'impresa  sia  inferiore  o
pari al 60 per cento, fermo restando il limite  minimo  previsto  dal
comma 1, l'impresa e' obbligata a mantenere o aumentare  tale  quota.
Qualora la  quota  di  tonnellaggio  di  cui  al  primo  periodo  sia
superiore al 60 per cento, l'impresa e'  obbligata  esclusivamente  a
garantire che la  quota  di  tonnellaggio  delle  navi  iscritte  nei
registri degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico
europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60 per cento. 
  Art. 6-quinquies (Proventi ammissibili). - 1.  La  disposizione  di
cui all'articolo 4, comma 2,  si  applica  in  relazione  al  reddito
derivante: 
    a)  dai  proventi  principali  risultanti  dalle   attivita'   di
trasporto marittimo, quali i  proventi  derivanti  dalla  vendita  di
biglietti o tariffe per il ((trasporto  di  merci))  e,  in  caso  di
trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel  contesto  del
viaggio marittimo e dalla  vendita  di  alimenti  e  bevande  per  il
consumo immediato a bordo; 
    b) dallo svolgimento  delle  attivita'  assimilate  a  quelle  di
trasporto marittimo di cui all'articolo 1, comma 1; 
    c) dallo svolgimento  delle  attivita'  accessorie  derivanti  da
attivita'  di  trasporto  marittimo,  a  condizione  che  in  ciascun
esercizio i relativi ricavi di competenza  non  superino  il  50  per
cento dei ricavi totali  ammissibili  derivanti  dalla  utilizzazione
della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma  non  si
applica alla quota eccedente il 50 per cento. 
  2. I proventi dei contratti non collegati al  trasporto  marittimo,
quali  l'acquisizione  di  autovetture,  bestiame  e  beni  immobili,
costituiscono proventi  non  ammissibili  ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo 4, comma 2. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione,  sono  individuate  le  attivita'
accessorie di cui al comma 1, lettera c),  nonche'  le  modalita'  di
acquisizione da  parte  dell'impresa,  presso  societa'  controllate,
controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei  servizi
a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada,
inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, fermo  quanto  previsto
dal comma 5. 
  4. I redditi derivanti dalle attivita' di cui ai commi 1 e 2 devono
essere differenziati e tenuti in contabilita' separata. 
  5. Alle operazioni fra le societa', il cui reddito  e'  determinato
anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4,  comma  2,  e  le  altre
imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato,  si  applica,
ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di  mercato
di cui all'articolo 9 del testo unico delle imposte  sui  redditi  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. 
  Art. 6-sexies (Noleggio a tempo o a  viaggio  di  navi).  -  1.  Le
((disposizioni)) dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'attivita'
delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se e' soddisfatta una
delle seguenti condizioni: 
    a)  se  le  navi  sono  noleggiate  a  tempo  o  a  viaggio   con
attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il  beneficiario
conta nella propria flotta anche navi per cui  assicura  la  gestione
tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno  il  20  per
cento del tonnellaggio della flotta; 
    b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che  non  sono
registrate  in  uno  ((Stato))  appartenente  allo  Spazio  economico
europeo non supera il 75 per  cento  della  flotta  del  beneficiario
ammissibile al regime; 
    c) almeno il 25 per cento  dell'intera  flotta  del  beneficiario
((batte))  bandiera  di  Stati  appartenenti  allo  Spazio  economico
europeo. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, nei  casi
di cui al comma 1 il beneficiario e' tenuto a mantenere  o  aumentare
la quota di navi di proprieta'  o  locate  a  scafo  nudo  ((battenti
bandiera  di  Stati  appartenenti  allo))  Spazio  economico  europeo
rispetto al totale della propria flotta. 
  Art.  6-septies  (Locazione  di  navi  a  scafo  nudo).  -  1.   Le
((disposizioni)) dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'esercizio
delle attivita' di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti
condizioni: 
    a) i contratti di locazione a  scafo  nudo  sono  limitati  a  un
periodo massimo di tre anni; 
    b) l'attivita' di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso
temporaneo di capacita' connessa ai servizi  di  trasporto  marittimo
del beneficiario; 
    c) almeno il 50 per cento della  flotta  ammissibile  continua  a
essere gestito dal beneficiario. 
  2. Le condizioni di cui al comma 1 non si  applicano  all'attivita'
di locazione a scafo nudo posta in essere tra  soggetti  appartenenti
allo stesso gruppo di imprese in  uno  Stato  dell'Unione  europea  o
dello Spazio economico europeo. 
  Art. 6-octies (Conformita' agli orientamenti marittimi).  -  1.  Il
livello degli aiuti concessi in relazione all'iscrizione nel Registro
internazionale e  all'annotazione  nell'elenco  di  cui  all'articolo
6-ter, comma 2, e' conforme  a  quanto  previsto  dagli  orientamenti
((dell'Unione europea)) in materia di aiuti  di  Stato  ai  trasporti
marittimi relativamente al massimale dell'aiuto. 
  2. L'azzeramento delle imposte sul  reddito  e  dei  contributi  di
sicurezza sociale dei marittimi e  la  riduzione  dell'imposta  sulle
societa' per le attivita' di  trasporto  marittimo  sono  il  livello
massimo di aiuto autorizzato.». 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da  6-ter
a 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1998,  n.  30,  come
introdotte dal  comma  1,  lettera  b),  ((del  presente  articolo,))
valutati in 14,5 milioni di euro per l'anno  2022,  20,3  milioni  di
euro per l'anno 2023 e 19,1 milioni di  euro  ((annui))  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo per il recepimento della normativa europea di cui  all'articolo
41-bis  della  legge  24  dicembre  2012,   n.   234.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. ((Al  codice  della  nautica  da  diporto,  di  cui  al  decreto
legislativo)) 18 luglio 2005, n.  171,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 49-quinquies: 
      1)  al  comma  1,  le  parole  «purche'  abitualmente   e   non
occasionalmente» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «anche  su  base
temporanea o occasionale»; 
      2)  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il   seguente:   «1-bis.
All'esercizio della professione di istruttore professionale  di  vela
si applicano, per i profili ivi disciplinati, il decreto  legislativo
9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo o svizzeri,  nonche'  l'articolo  49
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,
per i cittadini di Paesi terzi.»; 
    b) all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera f), l'ultimo  periodo
e'  sostituito  dai  seguenti:  «La  verifica  del  requisito   della
conoscenza  della  lingua  italiana  puo'  essere   effettuata   solo
successivamente al riconoscimento  del  brevetto  o  della  qualifica
professionale di cui  alla  lettera  d)  o  al  riconoscimento  della
qualifica professionale di cui  al  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206.  Si  prescinde  dal  requisito  di  competenza  ((della
conoscenza))  della  lingua  italiana  qualora   l'insegnamento   sia
impartito ad allievi stranieri nella loro lingua madre.».