Art. 35
Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza
MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina
1. In adesione alle iniziative assunte dall'Unione Europea
nell'ambito della nuova Assistenza MacroFinanziaria (AMF) eccezionale
a favore dell'Ucraina, di cui alla comunicazione della Commissione
del 18 maggio 2022 (COM(2022) 233 final), alle conclusioni del
Consiglio europeo del 30-31 maggio e del 23-24 giugno 2022 e alla
decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 luglio 2022, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a porre in essere tutti gli atti ed accordi necessari per
la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo
rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo
massimo di euro 700.000.000 per l'anno 2022, per la copertura, nei
limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi
sostenuti dall'Unione europea.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000.000 di euro per
l'anno 2022, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla
contabilita' speciale ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 37, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante
«Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale»:
«Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati). - 1. Al fine di assicurare il
completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte
corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni,
forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi
restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al
31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in
vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma
3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, o dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal
momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione
ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono,
altresi', assistiti dalla medesima garanzia dello Stato,
sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di
cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma
3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed
esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non
ancora certificati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a
condizione che:
a) i soggetti creditori presentino istanza di
certificazione improrogabilmente entro il 31 ottobre 2014,
utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo
7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013;
b) i crediti siano oggetto di certificazione,
tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle
pubbliche amministrazioni debitrici. La certificazione deve
avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza. Il diniego, anche parziale, della
certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve
essere puntualmente motivato. Ferma restando l'attivazione
da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del predetto decreto legge n.
185 del 2008, il mancato rispetto di tali obblighi comporta
a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del predetto
decreto legge n. 35 del 2013. Le amministrazioni di cui al
primo periodo che risultino inadempienti non possono
procedere ad assunzioni di personale o ricorrere
all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.
2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al
comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi
del patto di stabilita' interno.
3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il
credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato
ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario
finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni
quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia
dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori
alla misura massima determinata con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta
la cessione del credito, la pubblica amministrazione
debitrice diversa dallo Stato puo' chiedere, in caso di
temporanee carenze di liquidita', una ridefinizione dei
termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una
durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia
dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della
specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di
pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere
sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni
debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente
il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle
operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni
di pagamento del debito di cui al presente comma al
ripristino della normale gestione della liquidita'.
L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni
finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato,
puo' essere richiesta dalla pubblica amministrazione
debitrice alla banca o all'intermediario finanziario
cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro
intermediario finanziario qualora il cessionario non
consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal
caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito
certificato e' ceduto di diritto alla predetta banca o
intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti
S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
nonche' istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e
internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli
intermediari finanziari, sulla base di una convenzione
quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti
assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e
ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di
effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle
condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata
massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche
amministrazioni debitrici rilasciano delegazione di
pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a
ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra
simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio.
L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria
stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima.
I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al
comma 1, gia' oggetto di ridefinizione possono essere
acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni
della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi
ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' alle
istituzioni finanziarie dell'Unione europea e
internazionali. Alle operazioni di ridefinizione dei
termini e delle condizioni di pagamento dei debiti di cui
al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non
si applicano i limiti fissati, per le regioni a statuto
ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n.
281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e 204 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre
pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze un
apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal
rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite
risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo e' a
prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia
dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia
e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La gestione del
Fondo puo' essere affidata a norma dell'articolo 19, comma
5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti termini e
modalita' tecniche di attuazione dei commi 1 e 3 , ivi
compresa la misura massima dei tassi di interesse
praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e
delle condizioni di pagamento del debito derivante dai
crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3,
nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di
operativita' e di escussione della garanzia del Fondo,
nonche' della garanzia dello Stato di ultima istanza.
5. In caso di escussione della garanzia, e'
attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti
debitori. La rivalsa comporta, ove applicabile, la
decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e
degli interessi maturati alla data dell'effettivo
pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente
debitore a valere sul bilancio dello Stato. Con il decreto
di cui al comma 4 sono disciplinate le modalita' per
l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente
comma, anche al fine di garantire il recupero delle somme
in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute
all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.
6. Nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con
una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio
statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
le finalita' del presente comma e' autorizzata
l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies
e 12-septies dell'articolo 11, del decreto legge 28 giugno
2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013 n. 99, sono abrogati.
7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante
la piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni di cui al comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata
e possono essere effettuate a favore di banche o
intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi
ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a
istituzioni finanziarie dell'Unione europea e
internazionali. Le suddette cessioni dei crediti
certificati si intendono notificate e sono efficaci ed
opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla
data di comunicazione della cessione alla pubblica
amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che
costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino
entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le
disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli
69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
nonche' le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge
21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate
dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si
applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n.
130.
7-ter. Le verifiche di cui all'articolo 48-bis del
decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni
esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti
certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni
relative a prestazioni professionali alla data del 31
dicembre 2013, tramite la piattaforma elettronica nei
confronti dei soggetti creditori. All'atto del pagamento
dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche
amministrazioni effettuano le predette verifiche
esclusivamente nei confronti del cessionario.
7-quater. L'articolo 8 e il comma 2-bis dell'articolo
9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono
abrogati.
7-quinquies. La regolarita' contributiva del cedente
dei crediti di cui al comma 7-bis del presente articolo e'
definitivamente attestata dal documento unico di
regolarita' contributiva di cui all'articolo 6, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validita',
allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla
pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo
pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le
pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il
predetto documento esclusivamente nei confronti del
cessionario.».