Art. 35 bis
Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di
abitazione
1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le domande
presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che rispettino i
requisiti di priorita' e le condizioni di cui al primo periodo,
l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota
capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, puo'
essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale
(TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM)
pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108,
nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del
tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente,
calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del
tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del
trimestre sulla base del quale e' stato calcolato il TEGM in vigore.
Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti
finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di
maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione
secondo le modalita' stabilite nel comma 3-bis ».
2. All'articolo 64, comma 3-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, dopo le parole: «in sede di richiesta della garanzia» sono
inserite le seguenti: «nonche' nel contratto di finanziamento
stipulato».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 64, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto della casa
di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al
disagio giovanile). - 1. Le misure di cui all'articolo 54,
comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2022.
2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge
27 dicembre 2013, n. 147, le parole "di eta' inferiore ai
trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92"
sono sostituite dalle seguenti: "che non hanno compiuto
trentasei anni di eta'.".
3. Per le domande presentate a decorrere dal
trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 31 dicembre 2022, alle categorie
aventi priorita' per l'accesso al credito di cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore
della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non
superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con
limite di finanziabilita', inteso come rapporto tra
l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto
dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore
all'80%(percento), la misura massima della garanzia
concedibile dal Fondo e' elevata all'80%(percento) della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti
concessi. Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al
31 dicembre 2022, che rispettino i requisiti di priorita' e
le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della
garanzia fino all'80 percento della quota capitale, tempo
pertempo in essere sui finanziamenti concessi, puo' essere
riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo
globale (TEG)sia superiore al tasso effettivo globale medio
(TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2
della legge 7 marzo 1996, n.108, nella misura massima del
differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest
rate swapa dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata
nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del
tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato
ufficialmente del trimestre sulla base del quale e' stato
calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il
differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori
sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di
maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne
indicazione secondo le modalita' stabilite nel comma 3-bis.
3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad
indicare, in sede di richiesta della garanzia nonche' nel
contratto di finanziamento stipulato, le condizioni
economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in
ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima
casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima
casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementata di 290
milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro
per l'anno 2022.
5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3
e 4 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di "prime case" di abitazione, ad eccezione di
quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite
dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte
ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti
che non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta'
nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che hanno un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente,
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 40.000 euro annui.
7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a
cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, e'
attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto
trentasei anni di eta' nell'anno in cui l'atto e' stipulato
un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul
valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il
credito d' imposta puo' essere portato in diminuzione dalle
imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce
presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero
puo' essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui
redditi delle persone fisiche dovute in base alla
dichiarazione da presentare successivamente alla data
dell'acquisto; puo' altresi' essere utilizzato in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non da'
luogo a rimborsi.
8. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso
abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti
di cui al comma 6 e sempreche' la sussistenza degli stessi
risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa
nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono
esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro,
di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle
concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25
%(percento) dall'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si
applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la
data di entrata in vigore del presente decreto e il 31
dicembre 2022.
10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei
requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai
commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per
il recupero delle imposte dovute e per la determinazione
delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative
disposizioni previste dalla nota II bis all'articolo 1,
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
11. Agli oneri derivanti dai commi 6,7,8,9 e 10,
valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
12. In considerazione delle conseguenze causate
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le
politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021 allo
scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato,
politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio
giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti
all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche
attraverso attivita' di assistenza e supporto psicologico,
azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione
sociale nonche' lo sviluppo individuale, la promozione di
attivita' sportive per i giovani di eta' inferiore ai 35
anni.
13. I criteri di riparto delle risorse del comma 12 e
le modalita' di attuazione degli interventi realizzati
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
e dal sistema delle Autonomie locali sono definiti con
decreto del Ministro per le politiche giovanili, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77
del presente decreto e, quanto a 5 milioni di euro per
l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.».