Art. 36 
 
 Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale 
 
  1. All'articolo  49  del  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  al
comma 1-bis le parole «di euro 13 milioni»  sono  sostituite  con  le
parole «di euro 28 milioni». 
  2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   49,   del
          decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,  n.  79  recante
          ulteriori  misure  urgenti  per  l'attuazione   del   Piano
          nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 49 (Disposizioni finanziarie).  -  1.  Ai  fini
          dell'immediata attuazione  delle  disposizioni  recate  dal
          presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
                1-bis. In considerazione dell'incremento  dei  volumi
          di dichiarazioni sostitutive uniche  ai  fini  del  calcolo
          dell'indicatore  della  situazione  economica   equivalente
          (ISEE) connesso anche al riordino delle misure  a  sostegno
          dei figli a carico attraverso l'assegno unico e  universale
          previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.  230,
          per l'anno 2022 lo  stanziamento  di  cui  all'articolo  1,
          comma 479,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  e'
          incrementato di euro 28 milioni. Agli oneri  derivanti  dal
          presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno  2022,
          si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
                1-ter.  Al  fine  di  assicurare,  nei  limiti  delle
          risorse stanziate ai sensi del  presente  comma  e  con  le
          modalita'  di   cui   all'articolo   57,   comma   5,   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,  un
          contributo  ai   comuni   di   cui   all'articolo   1   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per lo
          smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani,  la  contabilita'
          speciale del Commissario di cui all'articolo  4,  comma  3,
          del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e'  integrata  per
          l'importo di 2  milioni  di  euro  per  l'anno  2022  e  di
          13.522.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri  derivanti  dal
          presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022  e
          a 13.522.000 euro per l'anno  2023,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307.».