Art. 36
Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale
1. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al
comma 1-bis le parole «di euro 13 milioni» sono sostituite con le
parole «di euro 28 milioni».
2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 49, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante
ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 49 (Disposizioni finanziarie). - 1. Ai fini
dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
1-bis. In considerazione dell'incremento dei volumi
di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno
dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230,
per l'anno 2022 lo stanziamento di cui all'articolo 1,
comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'
incrementato di euro 28 milioni. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Al fine di assicurare, nei limiti delle
risorse stanziate ai sensi del presente comma e con le
modalita' di cui all'articolo 57, comma 5, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un
contributo ai comuni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la contabilita'
speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3,
del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' integrata per
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di
13.522.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e
a 13.522.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.».