Art. 37
Norme in materia di delocalizzazione o cessazione di attivita' di
imprese che non versano in situazione di crisi
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 227, al primo periodo, le parole: «novanta giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni» e, al secondo
periodo, le parole «dello scadere del termine di novanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «dello scadere del termine di centottanta
giorni ovvero del minor termine entro il quale e' sottoscritto il
piano di cui al comma 233»;
b) al comma 231 le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «centoventi giorni»;
c) al comma 235, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti
dai seguenti: «In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte
delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro e' tenuto a
pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28
giugno 2012, n. 92, aumentato del 500 per cento. In caso di
sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai
soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione, dando evidenza
del rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione, nonche' dei
risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro da' comunque
evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato
raggiungimento dell'accordo sindacale di cui al comma 231 nella
dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.»;
d) il comma 236 e' abrogato;
e) dopo il comma 237 e' inserito il seguente:
«237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior
favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
2. Nel caso in cui, all'esito della procedura di cui all'articolo
1, commi da 224 a 237-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il
datore di lavoro cessi definitivamente l'attivita' produttiva o una
parte significativa della stessa, anche per effetto di
delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al
40 per cento di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a
livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della
delocalizzazione o chiusura, lo stesso e' tenuto alla restituzione
delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o
vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno
beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o
ridimensionamenti di attivita' di cui alla presente disposizione, e
rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel Registro
nazionale degli aiuti di Stato, percepiti nei dieci anni antecedenti
l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di
riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme
di cui al primo periodo al soggetto debitore non possono essere
concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. Il
provvedimento delle singole amministrazioni che hanno erogato i
predetti benefici che da' atto della sussistenza dei presupposti per
la restituzione ai sensi della presente disposizione costituisce
titolo per la riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le somme in tal modo
riscosse sono riversate in apposito capitolo di bilancio e sono
destinate per processi di reindustrializzazione o riconversione
industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attivita'.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle
procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e non gia' concluse. Qualora, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo
1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia gia' stata
effettuata, il termine di cui al citato articolo 1, comma 231, entro
il quale deve essere discusso il piano di cui al medesimo articolo 1,
comma 228, e' comunque pari a centoventi giorni.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi da 224 a 237, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024), come modificato
dalla presente legge:
«1.-223. Omissis
224. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto
occupazionale e produttivo, il datore di lavoro in possesso
dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che intenda
procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento,
di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato
nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della
relativa attivita' e con licenziamento di un numero di
lavoratori non inferiore a 50, e' tenuto a dare
comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere
alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o
alla rappresentanza sindacale unitaria nonche' alle sedi
territoriali delle associazioni sindacali di categoria
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello
sviluppo economico e all'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione puo' essere
effettuata tramite l'associazione dei datori di lavoro alla
quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
225. La disciplina di cui ai commi da 224 a 238 si
applica ai datori di lavoro che, nell'anno precedente,
abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato,
inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno
250 dipendenti.
226. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei
commi da 224 a 238 i datori di lavoro che si trovano in
condizioni di squilibrio patrimoniale o
economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o
l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di
composizione negoziata per la soluzione della crisi
d'impresa di cui al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021,
n. 147.
227. La comunicazione di cui al comma 224 e'
effettuata almeno centottanta giorni prima dell'avvio della
procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e indica le ragioni economiche, finanziarie,
tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i
profili professionali del personale occupato e il termine
entro cui e' prevista la chiusura. I licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo e i
licenziamenti collettivi intimati in mancanza della
comunicazione o prima dello scadere del termine di
centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale
e' sottoscritto il piano di cui al comma 233 sono nulli.
228. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 224, il datore di lavoro elabora un piano per
limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti
dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali
di cui al comma 224 e contestualmente alle regioni
interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL.
Il piano non puo' avere una durata superiore a dodici mesi
e indica:
a) le azioni programmate per la salvaguardia dei
livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non
traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad
ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro
datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo;
b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o
all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione
professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;
c) le prospettive di cessione dell'azienda o di
rami d'azienda con finalita' di continuazione
dell'attivita', anche mediante cessione dell'azienda, o di
suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi
costituite;
d) gli eventuali progetti di riconversione del sito
produttivo, anche per finalita' socio-culturali a favore
del territorio interessato;
e) i tempi e le modalita' di attuazione delle
azioni previste.
229. I lavoratori interessati dal piano di cui al
comma 228, sottoscritto ai sensi del comma 231, possono
beneficiare del trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal
presente articolo, nel limite massimo di spesa di 35,1
milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per
l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6
milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per
l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9
milioni di euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per
l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga
che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite
di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.
230. Le azioni di cui al comma 228, lettera b),
possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle
rispettive misure di politica attiva del lavoro.
231. Entro centoventi giorni dalla sua presentazione,
il piano di cui al comma 228 e' discusso con le
rappresentanze sindacali di cui al comma 224, alla presenza
dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello
sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo
sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a
seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di
realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le
modalita' programmate. In caso di accordo sindacale di cui
al presente comma, qualora il datore di lavoro avvii, al
termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo
di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova
applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
232. I lavoratori interessati dal piano di cui al
comma 228 accedono al programma Garanzia di occupabilita'
dei lavoratori (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i
nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati
all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni
interessate.
233. Prima della conclusione dell'esame del piano e
della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non
puo' avviare la procedura di licenziamento collettivo di
cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ne' intimare
licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
234. Il datore di lavoro comunica mensilmente ai
soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione del
piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle
modalita' di attuazione, nonche' dei risultati delle azioni
intraprese.
235. In mancanza di presentazione del piano o qualora
il piano non contenga gli elementi di cui al comma 228, il
datore di lavoro e' tenuto a pagare il contributo di cui
all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n.
92, in misura pari al doppio e qualora avvii la procedura
di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio
1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui
all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n.
92. La verifica formale in ordine alla sussistenza, nel
piano presentato, degli elementi di cui al comma 228 e'
effettuata dalla struttura per le crisi d'impresa di cui
all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte
delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro e'
tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma
35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 aumentato del 500 per
cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore di
lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224
lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei
tempi e delle modalita' di attuazione, nonche' dei
risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro da'
comunque evidenza della mancata presentazione del piano
ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di
cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non
finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016,
n. 254.
236. (abrogato).
237. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di
essa con continuazione dell'attivita' e mantenimento degli
assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili
strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le
imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro
200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attivita' o di
trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli
immobili acquistati con i benefici di cui al presente comma
prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto,
sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale
nella misura ordinaria.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
(riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre
1998, n. 337) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1999,
n. 53, S.O.