Art. 37 
 
Norme in materia di delocalizzazione o  cessazione  di  attivita'  di
           imprese che non versano in situazione di crisi 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 227, al primo periodo, le  parole:  «novanta  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»  e,  al  secondo
periodo, le parole «dello scadere del termine di novanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «dello scadere del termine di  centottanta
giorni ovvero del minor termine entro il  quale  e'  sottoscritto  il
piano di cui al comma 233»; 
    b) al comma 231 le parole «trenta giorni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «centoventi giorni»; 
    c) al comma 235, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti
dai seguenti: «In caso di mancata sottoscrizione del piano  da  parte
delle organizzazioni sindacali, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge  28
giugno 2012,  n.  92,  aumentato  del  500  per  cento.  In  caso  di
sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente  ai
soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione,  dando  evidenza
del rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione,  nonche'  dei
risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro  da'  comunque
evidenza della mancata presentazione del  piano  ovvero  del  mancato
raggiungimento dell'accordo sindacale  di  cui  al  comma  231  nella
dichiarazione  di  carattere  non  finanziario  di  cui  al   decreto
legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.»; 
    d) il comma 236 e' abrogato; 
    e) dopo il comma 237 e' inserito il seguente: 
  «237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le  previsioni  di  maggior
favore per i lavoratori  sancite  dai  contratti  collettivi  di  cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.». 
  2. Nel caso in cui, all'esito della procedura di  cui  all'articolo
1, commi da 224 a 237-bis, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  il
datore di lavoro cessi definitivamente l'attivita' produttiva  o  una
parte   significativa   della   stessa,   anche   per   effetto    di
delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al
40 per cento di  quello  impiegato  mediamente  nell'ultimo  anno,  a
livello  nazionale  o  locale  ovvero  nel  reparto   oggetto   della
delocalizzazione o chiusura, lo stesso e'  tenuto  alla  restituzione
delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi  ed  ausili  finanziari  o
vantaggi economici a carico  della  finanza  pubblica  di  cui  hanno
beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto  delle  cessazioni  o
ridimensionamenti di attivita' di cui alla presente  disposizione,  e
rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel Registro
nazionale degli aiuti di Stato, percepiti nei dieci anni  antecedenti
l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale  di
riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle  somme
di cui al primo periodo  al  soggetto  debitore  non  possono  essere
concessi ulteriori sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed  ausili.  Il
provvedimento delle  singole  amministrazioni  che  hanno  erogato  i
predetti benefici che da' atto della sussistenza dei presupposti  per
la restituzione ai  sensi  della  presente  disposizione  costituisce
titolo per la  riscossione  coattiva  mediante  ruolo  ai  sensi  del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le  somme  in  tal  modo
riscosse sono riversate in  apposito  capitolo  di  bilancio  e  sono
destinate  per  processi  di  reindustrializzazione  o  riconversione
industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attivita'. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  anche  alle
procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e non gia' concluse. Qualora, alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, la comunicazione di cui  all'articolo
1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  sia  gia'  stata
effettuata, il termine di cui al citato articolo 1, comma 231,  entro
il quale deve essere discusso il piano di cui al medesimo articolo 1,
comma 228, e' comunque pari a centoventi giorni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi da  224  a  237,  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2022-2024),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «1.-223. Omissis 
                224. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto
          occupazionale e produttivo, il datore di lavoro in possesso
          dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che  intenda
          procedere alla chiusura di una sede, di  uno  stabilimento,
          di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo  situato
          nel territorio nazionale, con cessazione  definitiva  della
          relativa attivita' e con  licenziamento  di  un  numero  di
          lavoratori  non  inferiore  a  50,   e'   tenuto   a   dare
          comunicazione per  iscritto  dell'intenzione  di  procedere
          alla chiusura alle  rappresentanze  sindacali  aziendali  o
          alla rappresentanza sindacale unitaria  nonche'  alle  sedi
          territoriali  delle  associazioni  sindacali  di  categoria
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          e, contestualmente, alle regioni interessate, al  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali,  al  Ministero  dello
          sviluppo economico e all'Agenzia nazionale per le politiche
          attive del lavoro (ANPAL).  La  comunicazione  puo'  essere
          effettuata tramite l'associazione dei datori di lavoro alla
          quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. 
                225. La disciplina di cui ai commi da 224  a  238  si
          applica ai datori  di  lavoro  che,  nell'anno  precedente,
          abbiano  occupato  con  contratto  di  lavoro  subordinato,
          inclusi gli apprendisti e i  dirigenti,  mediamente  almeno
          250 dipendenti. 
                226. Sono esclusi  dall'ambito  di  applicazione  dei
          commi da 224 a 238 i datori di lavoro  che  si  trovano  in
          condizioni      di      squilibrio      patrimoniale      o
          economico-finanziario che ne rendono probabile la  crisi  o
          l'insolvenza e  che  possono  accedere  alla  procedura  di
          composizione  negoziata  per  la  soluzione   della   crisi
          d'impresa di cui al decreto-legge 24 agosto 2021,  n.  118,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021,
          n. 147. 
                227.  La  comunicazione  di  cui  al  comma  224   e'
          effettuata almeno centottanta giorni prima dell'avvio della
          procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991,
          n.  223,  e  indica  le  ragioni  economiche,  finanziarie,
          tecniche o organizzative della  chiusura,  il  numero  e  i
          profili professionali del personale occupato e  il  termine
          entro  cui  e'  prevista  la  chiusura.   I   licenziamenti
          individuali  per  giustificato   motivo   oggettivo   e   i
          licenziamenti  collettivi  intimati   in   mancanza   della
          comunicazione  o  prima  dello  scadere  del   termine   di
          centottanta giorni ovvero del minor termine entro il  quale
          e' sottoscritto il piano di cui al comma 233 sono nulli. 
                228. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui
          al comma 224, il datore di  lavoro  elabora  un  piano  per
          limitare le ricadute occupazionali ed economiche  derivanti
          dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze  sindacali
          di  cui  al  comma  224  e  contestualmente  alle   regioni
          interessate, al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL.
          Il piano non puo' avere una durata superiore a dodici  mesi
          e indica: 
                  a) le azioni programmate per  la  salvaguardia  dei
          livelli occupazionali e gli interventi per la gestione  non
          traumatica dei  possibili  esuberi,  quali  il  ricorso  ad
          ammortizzatori  sociali,  la  ricollocazione  presso  altro
          datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo; 
                  b)  le  azioni  finalizzate  alla  rioccupazione  o
          all'autoimpiego,  quali   formazione   e   riqualificazione
          professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali; 
                  c) le prospettive di  cessione  dell'azienda  o  di
          rami   d'azienda    con    finalita'    di    continuazione
          dell'attivita', anche mediante cessione dell'azienda, o  di
          suoi  rami,  ai  lavoratori  o  a   cooperative   da   essi
          costituite; 
                  d) gli eventuali progetti di riconversione del sito
          produttivo, anche per finalita'  socio-culturali  a  favore
          del territorio interessato; 
                  e) i tempi  e  le  modalita'  di  attuazione  delle
          azioni previste. 
                229. I lavoratori interessati dal  piano  di  cui  al
          comma 228, sottoscritto ai sensi  del  comma  231,  possono
          beneficiare del trattamento straordinario  di  integrazione
          salariale  di   cui   all'articolo   22-ter   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto  dal
          presente articolo, nel limite  massimo  di  spesa  di  35,1
          milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2023, 72,5 milioni di euro  per  l'anno  2024,  73,6
          milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di  euro  per
          l'anno 2026, 75,7 milioni di euro  per  l'anno  2027,  76,9
          milioni di euro per l'anno 2028, 78  milioni  di  euro  per
          l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno  2030  e  80,3
          milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2031.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del limite  di  spesa  di  cui  al
          presente comma. Qualora dal  predetto  monitoraggio  emerga
          che e' stato raggiunto anche in via prospettica  il  limite
          di spesa, l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori
          domande. 
                230. Le azioni di  cui  al  comma  228,  lettera  b),
          possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle
          rispettive misure di politica attiva del lavoro. 
                231. Entro centoventi giorni dalla sua presentazione,
          il  piano  di  cui  al  comma  228  e'  discusso   con   le
          rappresentanze sindacali di cui al comma 224, alla presenza
          dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, del  Ministero  dello
          sviluppo  economico  e  dell'ANPAL.  In  caso  di   accordo
          sindacale, si procede  alla  sottoscrizione  del  piano,  a
          seguito del quale il datore di lavoro assume  l'impegno  di
          realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e  con  le
          modalita' programmate. In caso di accordo sindacale di  cui
          al presente comma, qualora il datore di  lavoro  avvii,  al
          termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo
          di cui alla  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  non  trova
          applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35,
          della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
                232. I lavoratori interessati dal  piano  di  cui  al
          comma 228 accedono al programma Garanzia  di  occupabilita'
          dei lavoratori (GOL) di  cui  all'articolo  1,  comma  324,
          della legge  30  dicembre  2020,  n.  178.  A  tal  fine  i
          nominativi  dei  lavoratori   coinvolti   sono   comunicati
          all'ANPAL  che  li  mette  a  disposizione  delle   regioni
          interessate. 
                233. Prima della conclusione dell'esame del  piano  e
          della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro  non
          puo' avviare la procedura di  licenziamento  collettivo  di
          cui alla  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  ne'  intimare
          licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. 
                234. Il datore  di  lavoro  comunica  mensilmente  ai
          soggetti di cui al comma 224 lo  stato  di  attuazione  del
          piano, dando  evidenza  del  rispetto  dei  tempi  e  delle
          modalita' di attuazione, nonche' dei risultati delle azioni
          intraprese. 
                235. In mancanza di presentazione del piano o qualora
          il piano non contenga gli elementi di cui al comma 228,  il
          datore di lavoro e' tenuto a pagare il  contributo  di  cui
          all'articolo 2, comma 35, della legge 28  giugno  2012,  n.
          92, in misura pari al doppio e qualora avvii  la  procedura
          di licenziamento collettivo di cui  alla  legge  23  luglio
          1991, n. 223, non trova applicazione la previsione  di  cui
          all'articolo 2, comma 35, della legge 28  giugno  2012,  n.
          92. La verifica formale in  ordine  alla  sussistenza,  nel
          piano presentato, degli elementi di cui  al  comma  228  e'
          effettuata dalla struttura per le crisi  d'impresa  di  cui
          all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296. In caso di mancata sottoscrizione del piano  da  parte
          delle organizzazioni sindacali,  il  datore  di  lavoro  e'
          tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2,  comma
          35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 aumentato del 500 per
          cento. In caso di sottoscrizione del  piano  il  datore  di
          lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224
          lo stato di attuazione, dando  evidenza  del  rispetto  dei
          tempi  e  delle  modalita'  di  attuazione,   nonche'   dei
          risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro  da'
          comunque evidenza della  mancata  presentazione  del  piano
          ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di
          cui al comma  231  nella  dichiarazione  di  carattere  non
          finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016,
          n. 254. 
                236. (abrogato). 
                237. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di
          essa con continuazione dell'attivita' e mantenimento  degli
          assetti occupazionali, al trasferimento  di  beni  immobili
          strumentali  che  per  le  loro  caratteristiche  non  sono
          suscettibili  di  diversa  utilizzazione   senza   radicali
          trasformazioni si applicano  l'imposta  di  registro  e  le
          imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa  di  euro
          200 ciascuna. In caso di  cessazione  dell'attivita'  o  di
          trasferimento per atto a titolo oneroso  o  gratuito  degli
          immobili acquistati con i benefici di cui al presente comma
          prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto,
          sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e  catastale
          nella misura ordinaria. 
                Omissis.». 
              - Il  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46
          (riordino  della  disciplina  della  riscossione   mediante
          ruolo, a norma dell'articolo 1  della  legge  28  settembre
          1998, n. 337) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo  1999,
          n. 53, S.O.