Art. 38
Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito
d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo
1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;
b) al comma 10, le parole: «entro il 16 dicembre 2022», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre
2023» e le parole: «entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024»
e «a decorrere dal 17 dicembre 2022» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16
dicembre 2025» e «a decorrere dal 17 dicembre 2023»;
c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2023».
2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Tale
certificazione puo' essere richiesta anche per l'attestazione della
qualificazione delle attivita' di ricerca e sviluppo ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9»;
b) al terzo periodo, le parole: «La certificazione di cui al
primo e secondo periodo puo' essere richiesta» sono sostituite dalle
seguenti: «Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo
periodo possono essere richieste».
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni di
euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307;
c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 9, 10 e 11
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante
misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del
lavoro e per esigenze indifferibili, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale). -
1.-8. Omissis
9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura
di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al
comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle
entrate entro il 31 ottobre 2022, specificando il periodo o
i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta
per cui e' presentata la richiesta, gli importi del credito
oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed
elementi richiesti in relazione alle attivita' e alle spese
ammissibili. Il contenuto e le modalita' di trasmissione
del modello di comunicazione per la richiesta di
applicazione della procedura sono definiti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da
adottare entro il 31 maggio 2022.
10. L'importo del credito utilizzato in compensazione
indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle
entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2023. Il
versamento puo' essere effettuato in tre rate di pari
importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16
dicembre 2023 e le successive entro il 16 dicembre 2024 e
il 16 dicembre 2025. In caso di pagamento rateale sono
dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2023, gli interessi
calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi
dovuti e' effettuato senza avvalersi della compensazione di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
11. La procedura prevista dai commi da 7 a 10 si
perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai
sensi dei medesimi commi. In caso di riversamento rateale,
il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza
prevista comporta il mancato perfezionamento della
procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti,
nonche' l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento
degli stessi e degli interessi nella misura prevista
dall'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla
data del 17 dicembre 2023. In esito al corretto
perfezionamento della procedura di riversamento e' esclusa
la punibilita' per il delitto di cui all'articolo 10-quater
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del
decreto-legge 21 giugno 2022, n.73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto2022, n.122 (Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio
del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23 (Disposizioni in materia di ricerca e
sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca,
sviluppo e innovazione). - 1. All'articolo 31 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «nuovi» e' soppressa;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per la definizione delle attivita' di ricerca e
sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n.
182.».
2. Al fine di favorire l'applicazione in condizioni
di certezza operativa delle discipline previste
dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una
certificazione che attesti la qualificazione degli
investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro
classificazione nell'ambito delle attivita' di ricerca e
sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e
innovazione estetica ammissibili al beneficio. Tale
certificazione puo' essere richiesta anche per
l'attestazione della qualificazione delle attivita' di
ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9. Analoga
certificazione puo' essere richiesta per l'attestazione
della qualificazione delle attivita' di innovazione
tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di
innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini
dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del
credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma
203, nonche' dai commi 203-quinquies e 203-sexies del
medesimo articolo 1 della legge n 160 del 2019. La
certificazione di cui al primo, al secondo e al terzo
periodo possono essere richieste a condizione che le
violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta
previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano
state gia' constatate e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i
soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale
conoscenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al
rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i
quali quelli idonei a garantire professionalita',
onorabilita' e imparzialita' ed e' istituito un apposito
albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo
economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di vigilanza sulle attivita' esercitate dai
certificatori, le modalita' e condizioni della richiesta
della certificazione, nonche' i relativi oneri a carico dei
richiedenti, parametrati ai costi della procedura. Tra i
soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui
al comma 2 sono compresi, in ogni caso, le universita'
statali, le universita' non statali legalmente riconosciute
e gli enti pubblici di ricerca.
4. Ferme restando le attivita' di controllo previste
dal comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019,
la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti
vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria,
tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta
rappresentazione dei fatti, la certificazione venga
rilasciata per una attivita' diversa da quella
concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel
primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o
sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle
certificazioni sono nulli.
5. La certificazione di cui al comma 2 e' rilasciata
dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo
valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del
Ministero dello sviluppo economico, periodicamente
elaborate ed aggiornate.
6. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste
dai commi da 2 a 5, il Ministero dello sviluppo economico
e' autorizzato ad assumere un dirigente di livello non
generale e 10 unita' di personale non dirigenziale. Il
Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a
conferire l'incarico dirigenziale di cui al presente comma
anche in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale
il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a
bandire una procedura concorsuale pubblica e
conseguentemente ad assumere il predetto personale con
contratto di lavoro subordinato in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione
organica, da inquadrare nell'Area Terza del Comparto
Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del
concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale
mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione
prevista dai rispettivi ordinamenti, proveniente da altre
pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio
presso l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza,
nonche' del personale delle Forze armate e della Polizia di
Stato, ovvero ad acquisire personale con professionalita'
equivalente proveniente da societa' e organismi in house,
previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con
rimborso dei relativi oneri. (18)
8. Per l'attuazione dei commi 6 e 7 e' autorizzata la
spesa di euro 307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui
a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dello sviluppo economico.
8-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 951,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo
42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate
a finalita' e interventi per i quali il Ministero dello
sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente
normativa, della Fondazione Enea Tech e Biomedical, sono
accreditate su un conto infruttifero aperto presso la
Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione.
8-ter. E' autorizzata l'apertura di un conto corrente
presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla
societa' Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse rese
disponibili in attuazione di accordi e nel quale la
medesima societa' e' autorizzata a effettuare operazioni di
versamento e di prelevamento per le medesime finalita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)»:
«1.-199. Omissis
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».