Art. 39
Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali
1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi
di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a
societa' in house del medesimo Ministero dei servizi di cui
all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione
l'articolo 50 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1-ter, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132,
recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni
e le attivita' culturali, delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo
economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'
per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione
dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro
straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate,
in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle
retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni", come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-ter (Misure per il servizio pubblico
essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli
istituti e luoghi della cultura). - 1. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, verificata
l'impossibilita' di utilizzare il proprio personale
dipendente, e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales
Spa per lo svolgimento delle attivita' di accoglienza e
vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali
nonche' negli altri istituti e luoghi della cultura e delle
attivita' di supporto tecnico, amministrativo e contabile,
nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali
autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e comunque
fino al 31 dicembre 2025 e delle ulteriori procedure
necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del
Ministero da impiegare in tali attivita'. Non si applica il
comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. Per le finalita' di cui al primo periodo, oltre alle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente alla
societa' Ales Spa e' assegnato un contributo pari a 5
milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno
2020, a 5.845.000 euro nell'anno 2021 e a 5,6 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020 e a
245.000 euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019,
a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e, per gli
anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al
comma 1, nei casi di affidamento diretto da parte del
Ministero della cultura a societa' in house del medesimo
Ministero dei servizi di cui all'articolo 117 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione
l'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
3. All'articolo 110, comma 3, del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «e
al funzionamento e alla valorizzazione» sono sostituite
dalle seguenti: «, al funzionamento, alla fruizione e alla
valorizzazione».
4. Al fine di migliorare la fruibilita' e la
valorizzazione degli istituti e dei musei dotati di
autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto
previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota
destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi
istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per essere destinati
alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro
del personale coinvolto in specifici progetti locali presso
i predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo
del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo,
secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione
collettiva integrativa.».