Art. 40
Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese
1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter,
comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' prorogata al
31 dicembre 2022, salva disdetta da parte dell'interessato.
1-bis. Per le domande di finanziamento agevolato riferite alla
linea progettuale « Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81
gestito da SIMEST » - sub-misura del PNRR M1.C2.I5, presentate a
valere sulla delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal
Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla delibera del 31 marzo
2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83
dell'8 aprile 2022, ed eccedenti il limite di spesa previsto a
copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2021, n. 156, si provvede, nei limiti e alle condizioni
previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di
importanza minore (de minimis), a valere sulle risorse disponibili,
come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma,
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, fino ad un
ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla quota di risorse del
fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento a fondo perduto,
fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 9-ter (Individuazione dei soggetti esenti dal
versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle
imprese di pubblico esercizio). - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1,
lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1,
del presente decreto si applicano ai soggetti passivi
dell'imposta municipale propria (IMU), come individuati dal
comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, che siano anche gestori delle attivita' economiche
indicate dalle predette disposizioni.
2. Al fine di promuovere la ripresa delle attivita'
turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui
all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari
di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, gia'
esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi
dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al
31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui
all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gia' esonerati
dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi
dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del
2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi
837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.
4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31
dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per
l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle
superfici gia' concesse sono presentate in via telematica
all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la
sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642.
5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle
misure di distanziamento connesse all'emergenza da
COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su
vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse
culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al
comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di
arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e
ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di cui
all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e'
subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e
146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili
di cui al periodo precedente e' disapplicato il limite
temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate
derivanti dai commi 2 e 3, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 330 milioni di euro per l'anno 2021. Alla
ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede
con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da adottare entro il 30 giugno 2021. Nel caso in
cui ricorra la condizione prevista dal comma 3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il decreto e' comunque adottato.
7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a
82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente
decreto.
8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "adiacenti" e' sostituita dalla
seguente: "prospicienti";
b) la parola: "particolare" e' sostituita dalla
seguente: "eccezionale".».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 270 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione
degli obiettivi programmatici). - 1. - 269. Omissis
270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di
cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
nonche' il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il
Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da
un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico e da un rappresentante designato dalle regioni,
nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati
competenze e funzionamento del predetto Comitato.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell' articolo 11 del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.
156(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali):
«Art. 11 (Rifinanziamento della componente prestiti e
contributi del Fondo 394/81). - 1. Per l'attuazione della
linea progettuale «Rifinanziamento e Ridefinizione del
fondo 394/81 gestito da Simest», M1C2 investimento 5.1,
nell'ambito delle risorse a tal fine attribuite dal PNRR,
sono istituite nell'ambito del Fondo rotativo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, le seguenti sezioni:
a) «Sezione Prestiti», per la concessione di
finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 6
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con
dotazione finanziaria pari a euro 800 milioni per l'anno
2021;
b) «Sezione Contributi» per le finalita' di cui
all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, con dotazione finanziaria pari
a euro 400 milioni per l'anno 2021, da utilizzare per
cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei
finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sullo
stanziamento di cui alla lettera a) del presente comma.
2. I finanziamenti agevolati a valere sulla sezione
di cui al comma 1, lettera a), sono esentati, a domanda del
richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga
alla vigente disciplina relativa al fondo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394.
3. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1,
comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce
con proprie delibere termini, modalita' e condizioni per la
realizzazione della linea progettuale di cui al comma 1 in
conformita' ai requisiti previsti per tale intervento e al
punto M1C2-26 dell'allegato della decisione di esecuzione
del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione
del PNRR dell'Italia e in particolare:
a) la natura e la portata dei progetti sostenuti
che devono essere in linea con gli obiettivi del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, e garantire la conformita'
agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio
«non arrecare un danno significativo» dei progetti
sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso di una
prova di sostenibilita', ai sensi dell'articolo 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020;
b) un elenco di esclusione e il requisito di
conformita' alla pertinente normativa ambientale nazionale
e dell'Unione europea;
c) il tipo di interventi sostenuti;
d) i beneficiari interessati, con prevalenza di
piccole e medie imprese (PMI), e i relativi criteri di
ammissibilita'.
4. Il Comitato agevolazioni e' autorizzato a
disporre, con proprie delibere, trasferimenti di risorse
dalla sezione del Fondo di cui al comma 1, lettera b), alla
sezione del Fondo di cui al comma 1, lettera a), al fine
del pieno utilizzo delle risorse.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2
miliardi di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 49, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 48. Omissis
49. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
a) la dotazione del fondo rotativo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, e' incrementata di 1,5 miliardi di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e' incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026, per le finalita' di cui alla
lettera d) del medesimo comma.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (Provvedimenti per il
sostegno delle esportazioni italiane):
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito
centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla
concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese
esportatrici a fronte di programmi di penetrazione
commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge
24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle
Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative
alla promozione commerciale all'estero del settore
turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso
l'Italia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 72, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo
da ripartire denominato "Fondo per la promozione
integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di
euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di
comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale
nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti
dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane;
b) potenziamento delle attivita' di promozione del
sistema Paese realizzate, anche mediante la rete
all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione
dirette a mercati esteri realizzate da altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la
stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto
fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a
fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita'
o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari,
secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con una o
piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I
cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse
disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla
vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto
sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei
finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e
dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento
presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite
con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni.
2. In considerazione dell'esigenza di contenere con
immediatezza gli effetti negativi
sull'internazionalizzazione del sistema Paese in
conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi
di cui al comma 1, nonche' a quelli inclusi nel piano
straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al
31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
a) i contratti di forniture, lavori e servizi
possono essere aggiudicati con la procedura di cui
all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
b) il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane possono avvalersi, con modalita' definite mediante
convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa Spa - Invitalia;
b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al
comma 1, il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale puo' stipulare con enti
pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di
servizi di consulenza specialistica in materia di
internazionalizzazione del sistema Paese.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono
realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo
strategico in materia di internazionalizzazione delle
imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo
14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le
diverse finalita' con decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani
all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono
autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad
integrazione delle misure per la tutela degli interessi
italiani e della sicurezza dei cittadini presenti
all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la
protezione del personale dipendente di amministrazioni
pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori
del territorio nazionale;
b) la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2020 ad
integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini
all'estero in condizioni di indigenza o di necessita', ai
sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71.
4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al
comma 4-bis, lettera b), e' autorizzata, fino al 31 luglio
2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di
restituzione anche a cittadini non residenti nella
circoscrizione consolare.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e
4-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.».