Art. 41
Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi
iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667 final
dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260
(2017/NN)
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione
internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel
quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, le navi che effettuano
attivita' di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di
passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una
struttura in mare aperto, nonche' quelle che svolgono attivita'
assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto previsto dal
presente comma, quali:
a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore,
quali le unita' che prestano servizi antincendio, di trasporto di
materiali e personale tecnico;
b) navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di
rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio
antinquinamento;
c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attivita' di
manutenzione degli strati di cavi e di tubi;
d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che
effettuano attivita' di installazione e manutenzione in mare aperto;
e) draghe che, oltre alle attivita' di dragaggio, effettuano
anche attivita' di trasporto del materiale dragato;
f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o
servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi
nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo
dell'Unione europea in termini di protezione del lavoro, requisiti
tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.»;
2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Ai fini istruttori propedeutici al rilascio
dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro internazionale o
all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
acquisisce dal proprietario o dall'armatore di ogni nave una
dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli
orientamenti marittimi, corredata della pertinente documentazione
tecnica della nave. Le autorita' marittime locali verificano il
rispetto di tale impegno e l'effettivo esercizio delle attivita'
autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e alla
partenza delle navi.
1-quater. Le attivita' svolte sui rimorchiatori e sulle draghe
iscritti in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo possono beneficiare delle misure di aiuto soltanto a
condizione che almeno il cinquanta per cento delle attivita' annuali
delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a
tali attivita' di trasporto. A tal fine, i ricavi derivanti da
attivita' di trasporto marittimo e quelli derivanti da altre
attivita' non ammissibili devono essere riportati in contabilita'
separata.»;
b) dopo l'articolo 6-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-ter (Estensione delle agevolazioni fiscali e contributive
alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo e alle navi battenti bandiera di Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Le
disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-quater si applicano anche alle
imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile
organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano
navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite
esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione
alle attivita' di trasporto marittimo o alle attivita' assimilate di
cui all'articolo 1, comma 1.
2. Per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater,
le navi di cui al comma 1 sono annotate, su istanza delle imprese di
navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
1, comma 1-ter, in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Le Amministrazioni che
applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via
telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare
le verifiche sui beneficiari.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che
sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 e che
siano rispettate le disposizioni concernenti la composizione minima
dell'equipaggio e le tabelle di armamento.
4. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione che
sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto
disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modalita' di
costituzione, alimentazione e aggiornamento dell'elenco di cui al
comma 2.
Art. 6-quater (Quota minima di navi iscritte nei registri degli
Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero
navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo). - 1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e
9-quater si applicano a condizione che le navi iscritte nei registri
degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo costituiscano almeno il 25 per cento del
tonnellaggio della flotta dell'impresa.
2. Qualora la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei
registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo della flotta dell'impresa sia inferiore o
pari al 60 per cento, fermo restando il limite minimo previsto dal
comma 1, l'impresa e' obbligata a mantenere o aumentare tale quota.
Qualora la quota di tonnellaggio di cui al primo periodo sia
superiore al 60 per cento, l'impresa e' obbligata esclusivamente a
garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei
registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60 per cento.
Art. 6-quinquies (Proventi ammissibili). - 1. La disposizione di
cui all'articolo 4, comma 2, si applica in relazione al reddito
derivante:
a) dai proventi principali risultanti dalle attivita' di
trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di
biglietti o tariffe per il trasporto di merci e, in caso di trasporto
di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio
marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo
immediato a bordo;
b) dallo svolgimento delle attivita' assimilate a quelle di
trasporto marittimo di cui all'articolo 1, comma 1;
c) dallo svolgimento delle attivita' accessorie derivanti da
attivita' di trasporto marittimo, a condizione che in ciascun
esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50 per
cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione
della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma non si
applica alla quota eccedente il 50 per cento.
2. I proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo,
quali l'acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili,
costituiscono proventi non ammissibili ai fini dell'applicazione
dell'articolo 4, comma 2.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono individuate le attivita'
accessorie di cui al comma 1, lettera c), nonche' le modalita' di
acquisizione da parte dell'impresa, presso societa' controllate,
controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi
a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada,
inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, fermo quanto previsto
dal comma 5.
4. I redditi derivanti dalle attivita' di cui ai commi 1 e 2 devono
essere differenziati e tenuti in contabilita' separata.
5. Alle operazioni fra le societa', il cui reddito e' determinato
anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e le altre
imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica,
ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato
di cui all'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
Art. 6-sexies (Noleggio a tempo o a viaggio di navi). - 1. Le
disposizioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'attivita'
delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se e' soddisfatta una
delle seguenti condizioni:
a) se le navi sono noleggiate a tempo o a viaggio con
attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il beneficiario
conta nella propria flotta anche navi per cui assicura la gestione
tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno il 20 per
cento del tonnellaggio della flotta;
b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che non sono
registrate in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo
non supera il 75 per cento della flotta del beneficiario ammissibile
al regime;
c) almeno il 25 per cento dell'intera flotta del beneficiario
batte bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, nei casi
di cui al comma 1 il beneficiario e' tenuto a mantenere o aumentare
la quota di navi di proprieta' o locate a scafo nudo battenti
bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo rispetto
al totale della propria flotta.
Art. 6-septies (Locazione di navi a scafo nudo). - 1. Le
disposizioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'esercizio
delle attivita' di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati a un
periodo massimo di tre anni;
b) l'attivita' di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso
temporaneo di capacita' connessa ai servizi di trasporto marittimo
del beneficiario;
c) almeno il 50 per cento della flotta ammissibile continua a
essere gestito dal beneficiario.
2. Le condizioni di cui al comma 1 non si applicano all'attivita'
di locazione a scafo nudo posta in essere tra soggetti appartenenti
allo stesso gruppo di imprese in uno Stato dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo.
Art. 6-octies (Conformita' agli orientamenti marittimi). - 1. Il
livello degli aiuti concessi in relazione all'iscrizione nel Registro
internazionale e all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo
6-ter, comma 2, e' conforme a quanto previsto dagli orientamenti
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai trasporti
marittimi relativamente al massimale dell'aiuto.
2. L'azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di
sicurezza sociale dei marittimi e la riduzione dell'imposta sulle
societa' per le attivita' di trasporto marittimo sono il livello
massimo di aiuto autorizzato.».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da 6-ter
a 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, come
introdotte dal comma 1, lettera b), del presente articolo, valutati
in 14,5 milioni di euro per l'anno 2022, 20,3 milioni di euro per
l'anno 2023 e 19,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 49-quinquies:
1) al comma 1, le parole «purche' abitualmente e non
occasionalmente» sono sostituite dalle seguenti: «anche su base
temporanea o occasionale»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis.
All'esercizio della professione di istruttore professionale di vela
si applicano, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo o svizzeri, nonche' l'articolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
per i cittadini di Paesi terzi.»;
b) all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera f), l'ultimo periodo
e' sostituito dai seguenti: «La verifica del requisito della
conoscenza della lingua italiana puo' essere effettuata solo
successivamente al riconoscimento del brevetto o della qualifica
professionale di cui alla lettera d) o al riconoscimento della
qualifica professionale di cui al decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206. Si prescinde dal requisito di competenza della
conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito
ad allievi stranieri nella loro lingua madre.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). -
1. E' istituito il registro delle navi adibite alla
navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro
internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di
autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, le navi che effettuano attivita' di
trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di
passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o
una struttura in mare aperto, nonche' quelle che svolgono
attivita' assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto
previsto dal presente comma, quali:
a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme
offshore, quali le unita' che prestano servizi antincendio,
di trasporto di materiali e personale tecnico;
b) navi d'appoggio quali le navi che prestano
servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e
servizio antinquinamento;
c) navi posacavi che effettuano l'installazione e
l'attivita' di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;
d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero
che effettuano attivita' di installazione e manutenzione in
mare aperto;
e) draghe che, oltre alle attivita' di dragaggio,
effettuano anche attivita' di trasporto del materiale
dragato;
f) navi di servizio che forniscono altre forme di
assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in
contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del
trasporto marittimo dell'Unione europea in termini di
protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che
operino nel mercato globale.
1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'
rilasciata a seguito di specifica istanza presentata dai
soggetti interessati, anche per posta certificata, secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
1-ter. Ai fini istruttori propedeutici al rilascio
dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro
internazionale o all'annotazione nell'elenco di cui
all'articolo 6-ter, comma 2, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili acquisisce dal
proprietario o dall'armatore di ogni nave una dichiarazione
di impegno a rispettare i limiti previsti dagli
orientamenti marittimi, corredata della pertinente
documentazione tecnica della nave. Le autorita' marittime
locali verificano il rispetto di tale impegno e l'effettivo
esercizio delle attivita' autorizzate, anche attraverso
controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi.
1-quater. Le attivita' svolte sui rimorchiatori e
sulle draghe iscritti in uno Stato dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo possono beneficiare delle
misure di aiuto soltanto a condizione che almeno il
cinquanta per cento delle attivita' annuali delle navi
costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a
tali attivita' di trasporto. A tal fine, i ricavi derivanti
da attivita' di trasporto marittimo e quelli derivanti da
altre attivita' non ammissibili devono essere riportati in
contabilita' separata.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e'
diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte
rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o
di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1,
lettera a), dell'articolo 143 del codice della navigazione,
come sostituito dall'articolo 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non
comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo
143 del codice della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o
non comunitari, in regime di sospensione da un registro
comunitario o non comunitario, ai sensi del comma secondo
dell'articolo 145 del codice della navigazione, a seguito
di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o
di altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
tenuto conto degli appositi contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2
e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro
internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in
servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da
diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice
della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, salvo
che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza
lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile
quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio
in provenienza o diretto verso un altro Stato , se si
osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di
cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o
viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine se osservano i criteri di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle
navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro
internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio
proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere
imbarcato esclusivamente personale italiano o
comunitario.».
- Si riporta il testo dell'articolo 41-bis della legge
24 dicembre 2012, n. 234(Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo degli articoli 49-quinquies e
49-sexies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171(Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172) come modificato dalla presente legge:
«Art. 49-quinquies (Istruttore professionale di
vela). - 1. E' istruttore professionale di vela colui che,
in cambio di un corrispettivo o una retribuzione, insegna
le diverse tecniche della navigazione a vela e istruisce
alla pratica velica nelle acque marittime e in quelle
interne anche per la preparazione dei candidati agli esami
per il conseguimento delle patenti nautiche. L'attivita'
dell'istruttore professionale di vela puo' essere
esercitata anche in modo non esclusivo e non continuativo
anche su base temporanea o occasionale.
1-bis. All'esercizio della professione di istruttore
professionale di vela si applicano, per i profili ivi
disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo o svizzeri, nonche' l'articolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, per i cittadini di Paesi terzi.
2. L'iscrizione e la permanenza nell'elenco nazionale
degli istruttori professionali di vela di cui all'articolo
49-sexies e' condizione per l'esercizio della professione e
per l'uso del titolo. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque esercita la professione di istruttore di vela in
mancanza di detta iscrizione e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000.
3. Gli istruttori professionali di vela sono soggetti
alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. L'esercizio della professione di istruttore
professionale di vela in violazione degli obblighi di
comunicazione stabiliti dal regolamento, di cui al comma
10, lettera c), e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
5. In caso di esercizio dell'attivita' di istruttore
professionale di vela in violazione delle disposizioni del
regolamento di cui al comma 10 o di mancanza dei requisiti
di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, e' adottato un
provvedimento disciplinare motivato di avvertimento o di
censura o di sospensione da un minimo di due mesi a un
massimo di dodici mesi o di radiazione, nei casi e con le
modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 10.
6. La sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attivita' di istruttore professionale
di vela e' irrogata, oltre che nei casi previsti dal codice
penale, nei seguenti casi:
a) carenza della copertura assicurativa di cui
all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera e);
b) emissione del decreto di fermo di cui
all'articolo 384 del codice di procedura penale e
dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo
285 del codice di procedura penale;
c) ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 8, lettera
b);
d) assegnazione a una casa di cura e di custodia di
cui all'articolo 219 del codice penale;
e) applicazione di una delle misure di sicurezza
non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo,
numeri 1), 2) e 3) del codice penale;
f) esercizio dell'azione penale per ipotesi di
reato inerenti o connessi alla professione.
7. La sospensione di cui al comma 6 cessa di avere
effetto al venir meno delle circostanze di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 6. La sospensione
disposta ai sensi della lettera f) del comma 6 cessa di
aver effetto a seguito di sentenza di assoluzione
intervenuta in qualsiasi grado di giudizio.
8. La sanzione disciplinare della radiazione
dall'elenco di cui all'articolo 49-sexies dell'istruttore
professionale di vela e' disposta nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti morali di cui all'articolo
49-sexies, comma 2, lettera c);
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario
nei casi indicati dall'articolo 222, comma 2, del codice
penale;
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una
casa di lavoro ai sensi dell'articolo 216 del codice
penale.
9. Le sanzioni amministrative e disciplinari in
materia di esercizio della professione di istruttore
professionale di vela sono irrogate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o dalla Capitaneria di porto
competente per territorio del luogo in cui e' stata
commessa la violazione, rispettivamente per le acque
interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689, e sono annotate nell'elenco
nazionale degli istruttori professionali di vela.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della difesa,
dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e previa acquisizione del parere del Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono
disciplinate le seguenti materie in conformita' alle
disposizioni del presente articolo e dell'articolo
49-sexies nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni
eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le
misure di tutela degli interessati:
a) individuazione dei brevetti e delle qualifiche
professionali rilasciati, nel rispetto del sistema
nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (SNAQ) del
Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo
delle qualifiche - European Qualification Framework (EQF)
dell'Unione europea, dalla Marina militare, dalla
Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana,
validi per l'accesso alla professione di istruttore di
vela;
b) disciplina dell'elenco nazionale degli
istruttori professionali di vela, ivi compresi la
struttura, l'organizzazione, la tenuta, l'aggiornamento,
l'accesso e la vigilanza, le informazioni da pubblicare, i
tempi e le modalita' di diffusione dell'elenco, i tipi di
dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di
interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli
interessati, nel rispetto delle disposizioni del codice
dell'amministrazione digitale e, in particolare, delle
linee guida di cui all'articolo 71 del medesimo codice,
nonche' nel rispetto delle regole e delle garanzie previste
in materia di protezione dei dati personali, con
particolare riferimento ai principi di necessita',
pertinenza e non eccedenza dei dati trattati e del rispetto
del principio di minimizzazione dei dati di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento
(UE) 2016/679;
c) modalita' di comunicazione degli estremi della
polizza assicurativa degli istruttori professionali di vela
e di ogni sua variazione agli allievi e al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per la registrazione
nell'elenco nazionale;
d) modalita' di riconoscimento della qualifica di
esperto velista, rilasciata in data antecedente all'entrata
in vigore del decreto, ai fini dell'iscrizione nell'elenco
nazionale degli istruttori professionali di vela;
e) condizioni e modalita' per il rilascio, in fase
di acquisizione di uno dei brevetti o delle qualifiche
professionali di cui alla lettera a), del certificato di
idoneita' psichica e fisica da parte dei medici della
Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e
dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione;
f) procedimento disciplinare, ivi comprese le
procedure di impugnazione in via amministrativa e di
esecuzione delle sanzioni disciplinari nel rispetto del
principio del contradditorio e dei principi generali
dell'attivita' amministrativa;
g) procedure di accesso, impugnazione e rettifica
da parte degli interessati dei dati personali trascritti
nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di
vela.»
«Art. 49-sexies (Elenco nazionale degli istruttori
professionali di vela). - 1. E' istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco
nazionale degli istruttori professionali di vela.
2. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui
al comma 1 coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
a) hanno un'eta' minima di diciotto anni;
b) sono in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorita' italiane;
c) salvo che il reato sia estinto o siano
intervenuti provvedimenti di riabilitazione, non sono stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza, non sono sottoposti a misure di sicurezza
personali o a misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato
condanne per uno dei delitti previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
esercizio abusivo della professione, o per delitto contro
la moralita' pubblica e il buon costume, o per delitti che
comportano l'interdizione dall'esercizio della professione
per un periodo non inferiore a tre anni, non hanno
riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre
anni o a piu' pene detentive, che pur singolarmente
inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a
sei anni;
d) sono in possesso di brevetto o di qualifica
professionale che abilita all'insegnamento delle tecniche
di base della navigazione a vela ai sensi dell'articolo
49-quinquies, comma 10, lettera a);
e) hanno stipulato la polizza assicurativa a
copertura della responsabilita' civile derivante
dall'esercizio della professione;
f) se cittadini stranieri, possiedono un livello di
competenza nella conoscenza della lingua italiana pari
almeno al livello B2 (livello intermedio o superiore) del
quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della
lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha
conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b),
ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza
della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da
un ente certificatore (CLIQ). La verifica del requisito
della conoscenza della lingua italiana puo' essere
effettuata solo successivamente al riconoscimento del
brevetto o della qualifica professionale di cui alla
lettera d) o al riconoscimento della qualifica
professionale di cui al decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206. Si prescinde dal requisito della conoscenza
della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito
ad allievi stranieri nella loro lingua madre;
g) certificato di idoneita' psichica e fisica di
cui all'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera e), ovvero
rilasciato da un'autorita' competente di un altro Stato
membro dell'Unione europea in cui il brevetto o la
qualifica professionale sono stati conseguiti.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e
d), non sono richiesti nei confronti di coloro che hanno
ottenuto il riconoscimento, ai sensi del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, del brevetto o della
qualifica professionale conseguiti in altri Stati membri
dell'Unione europea, ovvero conformemente all'articolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, se il brevetto o la qualifica professionale sono
stati conseguiti in Paesi terzi.
4. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli
istruttori professionali di vela e' subordinata al
pagamento di un diritto stabilito con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti
derivanti dalla riscossione dei diritti di iscrizione
affluiscono a un apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
interamente riassegnati, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, ai fini della copertura delle spese di
gestione dell'elenco nazionale degli istruttori di vela e
della vigilanza sull'esercizio della professione di
istruttore di vela.
5. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli
istruttori professionali di vela ha efficacia per cinque
anni. Su richiesta dell'interessato, l'iscrizione e'
rinnovata per altri cinque anni se permangono i requisiti
di cui al comma 2 e previo pagamento del diritto di cui al
comma 4. Il rinnovo dell'iscrizione puo' essere richiesto
anche oltre il termine dei cinque anni dall'iscrizione o
dal rinnovo precedente.
6. L'elenco nazionale degli istruttori professionali
di vela e' pubblicato sui siti istituzionali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, dei comuni nel cui
territorio sono presenti centri velici, della Marina
militare, della Lega navale italiana e della Federazione
italiana vela ed e' aggiornato semestralmente.».