Art. 38 Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095. 1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 38, comma 1, le parole: «di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»; b) all'articolo 39, comma 1, le parole: «di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»; c) all'allegato 1, parte 2, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», punto 1: 1) alla lettera b), dopo le parole: «lettera c-bis) del presente paragrafo» sono aggiunte le seguenti: «e dalla parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato»; 2) alla lettera c-bis): 2.1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»; 2.2) la lettera c) e' abrogata. 2. La rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, e' sostituita dalla seguente: «Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513».
Note all'art. 38: - Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo n. 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 38 (Criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi). - 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento possono essere computati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno, ivi inclusi i meccanismi basati sull'obbligo di rispetto di quote minime, solo se rispettano i criteri di sostenibilita' di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66. Per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi si applica quanto previsto dallo stesso provvedimento attuativo. 2. In applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo, ai fini del calcolo richiamato al punto 19 dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE si fa riferimento ai valori dei carburanti fossili ivi richiamati.». - La direttiva n. 2009/30/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140. - Il decreto legislativo n. 66/2005 (Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O. - Il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 28/2011, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 39 (Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e per i bioliquidi). - 1. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita' dei biocarburanti, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, ivi incluse le sanzioni. 2. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano anche per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita' dei bioliquidi.». - Il testo dell'Allegato 1 del citato decreto legislativo n. 28/2011, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Allegato 1. (art. 3, comma 4). Procedure di calcolo degli obiettivi. 1. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 3, comma 1, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili e' calcolato come la somma: a) del consumo finale lordo di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili; b) del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento; c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti. Per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas, l'elettricita' e l'idrogeno prodotti da fonti energetiche rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta ai fini delle lettere a), b) o c), del primo comma. 2. I biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilita', con le modalita', i limiti e le decorrenze fissate dal presente decreto, non sono presi in considerazione. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non e' superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. 3. Ai fini del comma 1, lettera a), il consumo finale lordo di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili e' calcolato come quantita' di elettricita' prodotta a livello nazionale da fonti energetiche rinnovabili, escludendo la produzione di elettricita' in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte. 4. Negli impianti multicombustibile (centrali ibride) che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di elettricita' prodotta da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia e' calcolato sulla base del suo contenuto energetico. 5. L'elettricita' da energia idraulica ed energia eolica e' presa in considerazione conformemente alla formula di normalizzazione definita al paragrafo 3. 6. Ai fini del comma 1, lettera b), del presente paragrafo, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento e' calcolato come quantita' di teleriscaldamento e teleraffrescamento prodotti a livello nazionale da fonti rinnovabili piu' il consumo di altre energie da fonti rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, nei servizi, in agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il riscaldamento, il raffreddamento e la lavorazione. 7. Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di calore e di freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia e' calcolato sulla base del suo contenuto energetico. 8. Si tiene conto dell'energia da calore aerotermico, geotermico e idrotermale catturata da pompe di calore ai fini del comma 1, lettera b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda di almeno il 5% l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantita' di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva e' calcolato secondo la metodologia di cui al paragrafo 4. 9. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto dell'energia termica generata da sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o il calore generato da energia prodotta da fonti non rinnovabili. 10. Il contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui al paragrafo 5 e' quello indicato nello stesso paragrafo. 11. La quota di energia da fonti rinnovabili e' calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche, espressa in percentuale. 12. La somma di cui al comma 1 e' adeguata in considerazione dell'eventuale ricorso a trasferimenti statistici o a progetti comuni con altri Stati membri o a progetti comuni con Paesi terzi. In caso di trasferimento statistico, la quantita' trasferita: a) a uno Stato membro e' dedotta dalla quantita' di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 3, comma 1; b) da uno Stato membro e' aggiunta alla quantita' di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 3, comma 1. In caso di progetto comune con Paesi terzi, l'energia elettrica importata e' aggiunta alla quantita' di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 3, comma 1. 13. Nel calcolo del consumo finale lordo di energia nell'ambito della valutazione del conseguimento degli obiettivi e della traiettoria indicativa, la quantita' di energia consumata nel settore dell'aviazione e' considerata, come quota del consumo finale lordo di energia, non superiore al 6,18 per cento. 14. La metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sono quelle fissate dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia e successive modificazioni. 2. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN TUTTE LE FORME DI TRASPORTO 1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 3, comma 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) per il calcolo del denominatore, ossia della quantita' totale di energia consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi in considerazione solo la benzina, il diesel, i biocarburanti consumati nel trasporto su strada e su rotaia e l'elettricita' compresa l'elettricita' utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica; b) per il calcolo del numeratore, ossia della quantita' di energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto; la presente lettera si applica fatto salvo quanto previsto dalla lettera c-bis) del presente paragrafo e della parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato; c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici e per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica ai fini di cui alle lettere a) e b), e' utilizzata la quota nazionale di elettricita' da fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in cui avviene il calcolo. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato, questo consumo e' considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili. Per il calcolo dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera b), tale consumo e' considerato pari a 5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricita' proveniente da fonti energetiche rinnovabili; c-bis) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non e' superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. Non sono conteggiati ai fini del limite fissato: a) i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2.bis del presente allegato; b) biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66; 2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali di cui all'art. 3, comma 2, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime e degli altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis e' equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti. 2-BIS. MATERIE PRIME E CARBURANTI IL CUI CONTRIBUTO E' CONSIDERATO PARI A DUE VOLTE IL LORO CONTENUTO ENERGETICO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 2. Parte A: Materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 3, comma 2 e una volta per il conseguimento dell'obiettivo dell'art. 3, comma 2-bis. a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori. b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'art. 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. c) Rifiuto organico come definito all'art. 183, comma 1, lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato. e) Paglia. f) Concime animale e fanghi di depurazione. g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti. h) Pece di tallolio. i) Glicerina grezza. l) Bagasse. m) Vinacce e fecce di vino. n) Gusci. o) Pule. p) Tutoli ripuliti dei semi di mais. q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attivita' e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio. r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'art. 2, comma 1, lettera q-quinquies). s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all'art. 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura. t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica. u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica e' rinnovabile in conformita' all'art. 2, comma 1, lettera a). v) Batteri, se la fonte energetica e' rinnovabile in conformita' all'art. 2, comma 1, lettera a). Parte B. Materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 3, comma 2; tali materie prime e carburanti non concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 3, comma 2-bis. a) Olio da cucina usato. b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformita' al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. 3. FORMULA DI NORMALIZZAZIONE PER IL COMPUTO DELL'ELETTRICITA' DA ENERGIA IDRAULICA E DA ENERGIA EOLICA Ai fini del computo dell'elettricita' da energia idraulica in un dato Stato membro si applica la seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico dove N = anno di riferimento; QN (norm) = elettricita' normalizzata generata da tutte le centrali idroelettriche nazionali nell'anno N, a fini di computo; Qi = quantita' di elettricita', misurata in GWh, effettivamente generata nell'anno i da tutte le centrali idroelettriche nazionali, escludendo la produzione delle centrali di pompaggio che utilizzano l'acqua precedentemente pompata a monte; Ci = capacita' totale installata, al netto dell'accumulazione per pompaggi, misurata in MW, di tutte le centrali idroelettriche nazionali alla fine dell'anno i. Ai fini del computo dell'elettricita' da energia eolica in un dato Stato membro si applica la seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico Dove: N = anno di riferimento; QN (norm) = elettricita' normalizzata generata da tutte le centrali eoliche nazionali nell'anno N, a fini di computo; Qi = quantita' di elettricita', misurata in GWh, effettivamente generata nell'anno i da tutte le centrali eoliche nazionali; Cj = capacita' totale installata, misurata in MW, di tutte le centrali eoliche dello Stato membro alla fine dell'anno j; n = il piu' basso dei seguenti valori: 4 o il numero di anni precedenti l'anno N per i quali sono disponibili dati sulla capacita' e la produzione nazionale in questione. 4. COMPUTO DELL'ENERGIA PRODOTTA DALLE POMPE DI CALORE La quantita' di energia aerotermica, geotermica o idrotermica catturata dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili ai fini del presente decreto legislativo, ERES, e' calcolata in base alla formula seguente: ERES = Qusable *(1 - 1/SPF) dove Qusable = il calore totale stimato prodotto da pompe di calore che rispondono ai criteri che saranno definiti sulla base degli orientamenti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 2009/28/CE, applicato nel seguente modo: solo le pompe di calore per le quali SPF > 1,15 * 1/ŋ sara' preso in considerazione; SPF = il fattore di rendimento stagionale medio stimato per tali pompe di calore; ŋ e' il rapporto tra la produzione totale lorda di elettricita' e il consumo di energia primaria per la produzione di energia e sara' calcolato come media a livello UE sulla base dei dati Eurostat. Nel caso di pompe di calore a gas ŋ e' posto pari a 1 fino alla determinazione di un piu' appropriato valore, effettuata dal Ministero dello sviluppo economico con apposita circolare al GSE. 5. CONTENUTO ENERGETICO DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico - Si riporta il testo della lettera c) della lettera c-bis del punto 1 della parte 2 dell'Allegato 1 del citato decreto legislativo n. 28/2011: «c) i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto.». - Il testo della dell'art. 10 del decreto legislativo n. 51/2017 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2017, n. 97, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 10 (Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513). - 1. All'allegato V-bis, al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla Parte «C» il punto 7 e' sostituito dal seguente: «7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, el, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula: el = (CSR - CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB , dove: el = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO2 per unita' di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante). I «terreni coltivati» e le «colture perenni» sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno; CSR = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno e' la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data e' posteriore; CSA = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA e' il valore stimato per unita' di superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data e' anteriore; P = la produttivita' delle colture (misurata come energia da biocarburante prodotta per unita' di superficie all'anno); e eB = premio di 29 gCO2 eq/MJ di biocarburante la cui biomassa e' ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8. b) Alla parte C, il punto 10 e' sostituito dal seguente: «10. La guida di cui alla decisione della Commissione del 10 giugno 2010 adottata a norma del punto 10, parte C, dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE funge da base per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo.»; c) dopo la parte «E» e' aggiunta la seguente: «E-bis: Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni La seguente tabella riporta le emissioni stimate provvisorie prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO2 eq/MJ) Parte di provvedimento in formato grafico Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime: 1) materie prime non presenti nella tabella del presente allegato; 2) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo: terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno, a terreni coltivati o colture perenni, dove per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio. In tal caso occorre calcolare un valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el) in conformita' della parte C, paragrafo 7, dell'allegato V-bis.".». - La direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 settembre 2015, n. 239.