Art. 38 
 
Disposizioni sulla  metodologia  di  calcolo  da  utilizzare  per  la
  determinazione  di  energia  prodotta  dai  biocarburanti   e   dai
  bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095. 
 
  1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 38, comma 1, le parole: «di cui al  provvedimento
di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di
cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»; 
    b) all'articolo 39, comma 1, le parole: «di cui al  provvedimento
di attuazione  della  direttiva  2009/30/CE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»; 
    c) all'allegato 1, parte  2,  recante  «Calcolo  della  quota  di
energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di  trasporto»,  punto
1: 
      1) alla  lettera  b),  dopo  le  parole:  «lettera  c-bis)  del
presente paragrafo» sono aggiunte le  seguenti:  «e  dalla  parte  1,
punto 2, primo periodo, del presente allegato»; 
      2) alla lettera c-bis): 
        2.1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          «b) i  biocarburanti  sostenibili  prodotti  a  partire  da
colture coltivate  su  superfici  agricole  come  colture  principali
soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture
amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione  che  sia  dimostrato
che tali colture sono state coltivate su terreni di cui  all'allegato
V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto  legislativo  21
marzo 2005, n. 66»; 
        2.2) la lettera c) e' abrogata. 
  2. La rubrica dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  21  marzo
2017, n. 51, e' sostituita dalla  seguente:  «Modifiche  all'allegato
V-bis al decreto legislativo 21 marzo  2005,  n.  66,  in  attuazione
degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513». 
 
          Note all'art. 38: 
              - Il testo dell'art.  38  del  decreto  legislativo  n.
          28/2011  (Attuazione  della  direttiva   2009/28/CE   sulla
          promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,
          recante modifica e successiva abrogazione  delle  direttive
          2001/77/CE  e  2003/30/CE),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O., come modificato dalla
          presente legge, cosi' recita: 
                «Art.   38   (Criteri   di   sostenibilita'   per   i
          biocarburanti e i bioliquidi).  -  1.  Fatto  salvo  quanto
          previsto al comma 2, a decorrere  dal  1°  gennaio  2012  i
          biocarburanti  utilizzati  nei  trasporti  e  i  bioliquidi
          utilizzati per la produzione di energia elettrica,  termica
          o per il raffrescamento possono  essere  computati  per  il
          raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere
          agli strumenti di sostegno, ivi inclusi i meccanismi basati
          sull'obbligo  di  rispetto  di  quote   minime,   solo   se
          rispettano i criteri di sostenibilita' di  cui  al  decreto
          legislativo 21 marzo 2005, n.  66.  Per  il  calcolo  delle
          emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il  ciclo
          di vita dei  biocarburanti  e  dei  bioliquidi  si  applica
          quanto previsto dallo stesso provvedimento attuativo. 
                2. In applicazione delle disposizioni del comma 1 del
          presente articolo, ai fini del calcolo richiamato al  punto
          19  dell'allegato  V  della  direttiva  2009/28/CE  si   fa
          riferimento  ai   valori   dei   carburanti   fossili   ivi
          richiamati.». 
              - La direttiva n. 2009/30/CE, del Parlamento europeo  e
          del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto
          riguarda le specifiche  relative  a  benzina,  combustibile
          diesel e gasolio nonche' l'introduzione  di  un  meccanismo
          inteso a controllare  e  ridurre  le  emissioni  di  gas  a
          effetto  serra,  modifica  la  direttiva   1999/32/CE   del
          Consiglio per quanto concerne  le  specifiche  relative  al
          combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
          interna e abroga la direttiva 93/12/CEE e' pubblicata nella
          G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140. 
              - Il decreto legislativo n. 66/2005  (Attuazione  della
          direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e
          del combustibile  diesel),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O. 
              - Il testo dell'art. 39 del citato decreto  legislativo
          n. 28/2011, come modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
                «Art.  39  (Verifica  del  rispetto  dei  criteri  di
          sostenibilita' per i biocarburanti e per i  bioliquidi).  -
          1. Ai fini della  verifica  del  rispetto  dei  criteri  di
          sostenibilita'   dei   biocarburanti,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al decreto legislativo 21  marzo  2005,
          n. 66, ivi incluse le sanzioni. 
                2. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano
          anche  per  la  verifica  del  rispetto  dei   criteri   di
          sostenibilita' dei bioliquidi.». 
              -  Il  testo  dell'Allegato  1   del   citato   decreto
          legislativo n.  28/2011,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              «Allegato 1. (art. 3, comma 4).  Procedure  di  calcolo
          degli obiettivi. 
              1. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
                1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo  di  cui
          all'art. 3, comma 1, il consumo finale lordo di energia  da
          fonti rinnovabili e' calcolato come la somma: 
                  a) del consumo  finale  lordo  di  elettricita'  da
          fonti energetiche rinnovabili; 
                  b) del consumo finale lordo  di  energia  da  fonti
          rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento; 
                  c)  del  consumo  finale  di   energia   da   fonti
          energetiche rinnovabili nei trasporti. 
                Per il  calcolo  della  quota  di  energia  da  fonti
          rinnovabili   sul   consumo   finale   lordo,    il    gas,
          l'elettricita' e l'idrogeno prodotti da  fonti  energetiche
          rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta  ai
          fini delle lettere a), b) o c), del primo comma. 
                2. I biocarburanti e i bioliquidi che non  soddisfano
          i criteri di sostenibilita', con le modalita', i  limiti  e
          le decorrenze fissate dal presente decreto, non sono  presi
          in   considerazione.    Ai    fini    del    raggiungimento
          dell'obiettivo,   il   massimo   contributo   comune    dei
          biocarburanti e  dei  bioliquidi  prodotti  a  partire  dai
          cereali  e  da  altre  colture   amidacee,   zuccherine   e
          oleaginose e da colture  coltivate  su  superfici  agricole
          come colture principali soprattutto a fini  energetici  non
          e' superiore al  7%  del  consumo  finale  di  energia  nei
          trasporti nel 2020. 
                3. Ai fini del comma 1, lettera a), il consumo finale
          lordo di elettricita' da fonti energetiche  rinnovabili  e'
          calcolato come quantita' di elettricita' prodotta a livello
          nazionale da fonti energetiche rinnovabili,  escludendo  la
          produzione di elettricita' in centrali di pompaggio con  il
          ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte. 
                4. Negli impianti multicombustibile (centrali ibride)
          che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si  tiene
          conto unicamente della parte di  elettricita'  prodotta  da
          fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo,  il  contributo  di
          ogni fonte di energia  e'  calcolato  sulla  base  del  suo
          contenuto energetico. 
                5. L'elettricita' da  energia  idraulica  ed  energia
          eolica  e'  presa  in  considerazione  conformemente   alla
          formula di normalizzazione definita al paragrafo 3. 
                6. Ai fini del comma  1,  lettera  b),  del  presente
          paragrafo, il consumo finale  lordo  di  energia  da  fonti
          rinnovabili per il riscaldamento  e  il  raffreddamento  e'
          calcolato   come   quantita'   di    teleriscaldamento    e
          teleraffrescamento prodotti a livello  nazionale  da  fonti
          rinnovabili piu' il  consumo  di  altre  energie  da  fonti
          rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, nei servizi, in
          agricoltura,  in  silvicoltura  e  nella   pesca   per   il
          riscaldamento, il raffreddamento e la lavorazione. 
                7. Negli impianti  multicombustibile  che  utilizzano
          fonti  rinnovabili  e   convenzionali,   si   tiene   conto
          unicamente della parte di calore e  di  freddo  prodotta  a
          partire da fonti  rinnovabili.  Ai  fini  del  calcolo,  il
          contributo di ogni fonte di energia e' calcolato sulla base
          del suo contenuto energetico. 
                8. Si tiene conto dell'energia da calore aerotermico,
          geotermico e idrotermale catturata da pompe  di  calore  ai
          fini  del  comma  1,  lettera  b),  a  condizione  che   il
          rendimento  finale  di  energia  ecceda  di  almeno  il  5%
          l'apporto energetico primario necessario per far funzionare
          le pompe di calore. La quantita' di calore  da  considerare
          quale energia da fonti rinnovabili ai fini  della  presente
          direttiva e' calcolato secondo la  metodologia  di  cui  al
          paragrafo 4. 
                9. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si  tiene
          conto dell'energia termica generata da  sistemi  energetici
          passivi, che consentono di diminuire il consumo di  energia
          in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o il
          calore  generato  da  energia   prodotta   da   fonti   non
          rinnovabili. 
                10.  Il  contenuto  energetico  dei  carburanti   per
          autotrazione di cui al paragrafo 5 e' quello indicato nello
          stesso paragrafo. 
                11. La quota  di  energia  da  fonti  rinnovabili  e'
          calcolata dividendo il consumo finale lordo di  energia  da
          fonti energetiche rinnovabili per il consumo  finale  lordo
          di energia da  tutte  le  fonti  energetiche,  espressa  in
          percentuale. 
                12. La somma  di  cui  al  comma  1  e'  adeguata  in
          considerazione  dell'eventuale  ricorso   a   trasferimenti
          statistici o a progetti comuni con altri Stati membri  o  a
          progetti comuni con Paesi terzi. 
                In caso di  trasferimento  statistico,  la  quantita'
          trasferita: 
                  a) a uno Stato membro e' dedotta dalla quantita' di
          energia rinnovabile presa in  considerazione  ai  fini  del
          raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 3, comma 1; 
                  b) da uno Stato membro e' aggiunta  alla  quantita'
          di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini  del
          raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 3, comma 1. 
                In caso di progetto comune con Paesi terzi, l'energia
          elettrica importata e' aggiunta alla quantita'  di  energia
          rinnovabile   presa   in   considerazione   ai   fini   del
          raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 3, comma 1. 
                13. Nel calcolo del consumo finale lordo  di  energia
          nell'ambito  della  valutazione  del  conseguimento   degli
          obiettivi e della traiettoria indicativa, la  quantita'  di
          energia   consumata   nel   settore    dell'aviazione    e'
          considerata,  come  quota  del  consumo  finale  lordo   di
          energia, non superiore al 6,18 per cento. 
                14. La metodologia e le definizioni utilizzate per il
          calcolo  della  quota  di   energia   prodotta   da   fonti
          rinnovabili sono quelle fissate  dal  regolamento  (CE)  n.
          1099/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22
          ottobre 2008,  relativo  alle  statistiche  dell'energia  e
          successive modificazioni. 
              2. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI  RINNOVABILI
          IN TUTTE LE FORME DI TRASPORTO 
                1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo  di  cui
          all'art. 3, comma 2, si applicano le seguenti disposizioni: 
                  a) per il calcolo  del  denominatore,  ossia  della
          quantita' totale di energia consumata nel trasporto ai fini
          del primo comma,  sono  presi  in  considerazione  solo  la
          benzina, il diesel, i biocarburanti consumati nel trasporto
          su  strada  e   su   rotaia   e   l'elettricita'   compresa
          l'elettricita' utilizzata per la produzione  di  carburanti
          per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi  di  origine
          non biologica; 
                  b) per  il  calcolo  del  numeratore,  ossia  della
          quantita' di energia da  fonti  rinnovabili  consumata  nel
          trasporto  ai  fini  del  primo  comma,   sono   presi   in
          considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili
          consumati in tutte  le  forme  di  trasporto;  la  presente
          lettera  si  applica  fatto  salvo  quanto  previsto  dalla
          lettera c-bis) del presente  paragrafo  e  della  parte  1,
          punto 2, primo periodo, del presente allegato; 
              c) per il calcolo del contributo di  energia  elettrica
          prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti  i  tipi
          di veicoli elettrici e per la produzione di carburanti  per
          autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di  origine  non
          biologica  ai  fini  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  e'
          utilizzata la quota  nazionale  di  elettricita'  da  fonti
          rinnovabili, misurata  due  anni  prima  dell'anno  in  cui
          avviene il calcolo. Inoltre, per  il  calcolo  dell'energia
          elettrica da  fonti  rinnovabili  consumata  dal  trasporto
          ferroviario elettrificato, questo  consumo  e'  considerato
          pari a 2,5 volte il contenuto  energetico  dell'apporto  di
          elettricita'  da  fonti  energetiche  rinnovabili.  Per  il
          calcolo dell'elettricita'  prodotta  da  fonti  energetiche
          rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici di cui
          alla lettera b), tale consumo e' considerato pari a 5 volte
          il  contenuto  energetico  dell'apporto   di   elettricita'
          proveniente da fonti energetiche rinnovabili; 
                  c-bis)  per  il  calcolo  dei   biocarburanti   nel
          numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a
          partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine
          e oleaginose e da colture coltivate su  superfici  agricole
          come colture principali soprattutto a fini  energetici  non
          e' superiore al  7%  del  consumo  finale  di  energia  nei
          trasporti nel 2020. Non sono conteggiati ai fini del limite
          fissato: 
                    a)  i  biocarburanti  prodotti  a  partire  dalle
          materie prime ed altri carburanti di  cui  all'allegato  I,
          parte 2.bis del presente allegato; 
                    b) biocarburanti sostenibili prodotti  a  partire
          da colture coltivate su  superfici  agricole  come  colture
          principali  soprattutto  a  fini  energetici,  diverse  dai
          cereali  e  da  altre  colture   amidacee,   zuccherine   e
          oleaginose,  a  condizione  che  sia  dimostrato  che  tali
          colture sono state coltivate su terreni di cui all'allegato
          V-bis, parte  C,  paragrafo  8,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 21 marzo 2005, n. 66; 
                2. Ai fini della  dimostrazione  del  rispetto  degli
          obblighi  nazionali  di  cui  all'art.  3,  comma   2,   il
          contributo dei biocarburanti prodotti a partire da  materie
          prime e degli altri carburanti di cui all'allegato I, parte
          2-bis  e'  equivalente  al  doppio  di  quello   di   altri
          biocarburanti. 
              2-BIS. MATERIE PRIME E CARBURANTI IL CUI CONTRIBUTO  E'
          CONSIDERATO PARI A DUE VOLTE IL LORO  CONTENUTO  ENERGETICO
          PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO  3,
          COMMA 2. 
                Parte A: Materie prime e carburanti il cui contributo
          e'  considerato  pari  a  due  volte  il   loro   contenuto
          energetico  per  il  conseguimento  dell'obiettivo  di  cui
          all'art. 3, comma  2  e  una  volta  per  il  conseguimento
          dell'obiettivo dell'art. 3, comma 2-bis. 
                  a)  Alghe,  se  coltivate  su  terra  in  stagni  o
          fotobioreattori. 
                  b) Frazione di biomassa corrispondente  ai  rifiuti
          urbani non differenziati, ma non ai rifiuti  domestici  non
          separati soggetti agli  obiettivi  di  riciclaggio  di  cui
          all'art. 181 e allegato E del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152. 
                  c) Rifiuto organico  come  definito  all'art.  183,
          comma 1, lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e
          soggetto alla raccolta differenziata di cui  all'art.  183,
          comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152. 
                  d)  Frazione  della  biomassa   corrispondente   ai
          rifiuti  industriali  non  idonei  all'uso   nella   catena
          alimentare umana o animale, incluso  materiale  proveniente
          dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e  dall'industria
          agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse
          le materie  prime  elencate  nella  parte  B  del  presente
          allegato. 
                  e) Paglia. 
                  f) Concime animale e fanghi di depurazione. 
                  g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma
          e fasci di frutti di palma vuoti. 
                  h) Pece di tallolio. 
                  i) Glicerina grezza. 
                  l) Bagasse. 
                  m) Vinacce e fecce di vino. 
                  n) Gusci. 
                  o) Pule. 
                  p) Tutoli ripuliti dei semi di mais. 
                  q)  Frazione  della  biomassa   corrispondente   ai
          rifiuti  e  ai  residui  dell'attivita'  e   dell'industria
          forestale quali corteccia, rami,  prodotti  di  diradamenti
          precommerciali, foglie, aghi,  chiome,  segatura,  schegge,
          liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina  e
          tallolio. 
                  r)  Altre  materie  cellulosiche  di  origine   non
          alimentare  definite   all'art.   2,   comma   1,   lettera
          q-quinquies). 
                  s)  Altre   materie   ligno-cellulosiche   definite
          all'art. 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per
          sega e per impiallacciatura. 
                  t) Carburanti per autotrazione rinnovabili  liquidi
          e gassosi di origine non biologica. 
                  u) Cattura  e  utilizzo  del  carbonio  a  fini  di
          trasporto,  se  la  fonte  energetica  e'  rinnovabile   in
          conformita' all'art. 2, comma 1, lettera a). 
                  v) Batteri, se la fonte energetica  e'  rinnovabile
          in conformita' all'art. 2, comma 1, lettera a). 
                Parte B. Materie prime e carburanti il cui contributo
          e'  considerato  pari  a  due  volte  il   loro   contenuto
          energetico  per  il  conseguimento  dell'obiettivo  di  cui
          all'art. 3, comma 2; tali materie prime  e  carburanti  non
          concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art.
          3, comma 2-bis. 
                  a) Olio da cucina usato. 
                  b) Grassi animali classificati di categorie 1  e  2
          in  conformita'  al  regolamento  (CE)  n.  1069/2009   del
          Parlamento europeo e del Consiglio. 
              3.  FORMULA   DI   NORMALIZZAZIONE   PER   IL   COMPUTO
          DELL'ELETTRICITA' DA ENERGIA IDRAULICA E DA ENERGIA EOLICA 
                Ai fini  del  computo  dell'elettricita'  da  energia
          idraulica in un dato Stato membro si  applica  la  seguente
          formula: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                dove N = anno di riferimento; 
                QN (norm) =  elettricita'  normalizzata  generata  da
          tutte le centrali idroelettriche nazionali nell'anno  N,  a
          fini di computo; 
                Qi = quantita'  di  elettricita',  misurata  in  GWh,
          effettivamente generata nell'anno i da  tutte  le  centrali
          idroelettriche nazionali, escludendo  la  produzione  delle
          centrali    di    pompaggio    che    utilizzano    l'acqua
          precedentemente pompata a monte; 
                Ci  =   capacita'   totale   installata,   al   netto
          dell'accumulazione per pompaggi, misurata in MW,  di  tutte
          le centrali idroelettriche nazionali alla fine dell'anno i. 
                Ai fini  del  computo  dell'elettricita'  da  energia
          eolica in un dato  Stato  membro  si  applica  la  seguente
          formula: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              Dove: 
                  N = anno di riferimento; 
                  QN (norm) = elettricita' normalizzata  generata  da
          tutte le centrali eoliche nazionali nell'anno N, a fini  di
          computo; 
                  Qi = quantita' di elettricita',  misurata  in  GWh,
          effettivamente generata nell'anno i da  tutte  le  centrali
          eoliche nazionali; 
                  Cj = capacita' totale installata, misurata  in  MW,
          di tutte le centrali eoliche dello Stato membro  alla  fine
          dell'anno j; 
                  n = il piu' basso  dei  seguenti  valori:  4  o  il
          numero di  anni  precedenti  l'anno  N  per  i  quali  sono
          disponibili dati sulla capacita' e la produzione  nazionale
          in questione. 
              4. COMPUTO DELL'ENERGIA PRODOTTA DALLE POMPE DI CALORE 
                La quantita' di  energia  aerotermica,  geotermica  o
          idrotermica catturata dalle pompe di calore da considerarsi
          energia da fonti rinnovabili ai fini del  presente  decreto
          legislativo,  ERES,  e'  calcolata  in  base  alla  formula
          seguente: 
                  ERES = Qusable *(1 - 1/SPF) 
                dove 
                  Qusable = il  calore  totale  stimato  prodotto  da
          pompe di calore  che  rispondono  ai  criteri  che  saranno
          definiti sulla  base  degli  orientamenti  stabiliti  dalla
          Commissione ai  sensi  dell'allegato  VII  della  direttiva
          2009/28/CE, applicato nel seguente modo: solo le  pompe  di
          calore per le quali  SPF  >  1,15  *  1/ŋ  sara'  preso  in
          considerazione; 
                  SPF = il fattore  di  rendimento  stagionale  medio
          stimato per tali pompe di calore; 
                  ŋ e' il rapporto tra la produzione totale lorda  di
          elettricita' e  il  consumo  di  energia  primaria  per  la
          produzione di  energia  e  sara'  calcolato  come  media  a
          livello UE sulla base dei dati Eurostat. 
                Nel caso di pompe di calore a gas ŋ e' posto pari a 1
          fino alla determinazione di  un  piu'  appropriato  valore,
          effettuata  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  con
          apposita circolare al GSE. 
              5. CONTENUTO ENERGETICO DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              - Si riporta il testo della lettera  c)  della  lettera
          c-bis del punto 1 della parte 2 dell'Allegato 1 del  citato
          decreto legislativo n. 28/2011: 
              «c) i biocarburanti sostenibili provenienti da  colture
          agricole di secondo raccolto.». 
              - Il testo della dell'art. 10 del  decreto  legislativo
          n. 51/2017 (Attuazione della direttiva  (UE)  2015/652  che
          stabilisce  i  metodi  di  calcolo  e   gli   obblighi   di
          comunicazione ai sensi della  direttiva  98/70/CE  relativa
          alla qualita' della benzina e  del  combustibile  diesel  e
          della direttiva (UE) 2015/1513 che  modifica  la  direttiva
          98/70/CE,  relativa  alla  qualita'  della  benzina  e  del
          combustibile  diesel,  e  la  direttiva  2009/28/CE,  sulla
          promozione dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2017, n.  97,
          come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art.  10  (Modifiche  all'allegato  V-bis  al  decreto
          legislativo 21 marzo  2005,  n.  66,  in  attuazione  degli
          allegati I e II  della  direttiva  (UE)  2015/1513).  -  1.
          All'allegato V-bis, al decreto legislativo 21  marzo  2005,
          n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  alla  Parte  «C»  il  punto  7  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «7. Le emissioni annualizzate risultanti  da  modifiche
          degli  stock  di  carbonio  dovute  al  cambiamento   della
          destinazione dei terreni,  el,  sono  calcolate  ripartendo
          uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per  il
          calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:
          el = (CSR - CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB , dove: 
              el = le emissioni annualizzate di gas a  effetto  serra
          risultanti da modifiche degli stock di carbonio  dovute  al
          cambiamento della destinazione  del  terreno  (espresse  in
          massa (grammi) equivalente di CO2  per  unita'  di  energia
          prodotta  (megajoules)  dal  biocarburante).   I   «terreni
          coltivati» e le «colture perenni» sono considerati un  solo
          tipo di destinazione del terreno; 
              CSR = lo stock di carbonio  per  unita'  di  superficie
          associato alla  destinazione  del  terreno  di  riferimento
          (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per  unita'  di
          superficie, compresi suolo e vegetazione). La  destinazione
          di riferimento del terreno e' la destinazione  del  terreno
          nel gennaio 2008 o 20  anni  prima  dell'ottenimento  delle
          materie prime, se quest'ultima data e' posteriore; 
              CSA = lo stock di carbonio  per  unita'  di  superficie
          associato alla destinazione reale del terreno (espresso  in
          massa (tonnellate) di carbonio per  unita'  di  superficie,
          compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock  di
          carbonio  si  accumuli  per  oltre  un  anno,   il   valore
          attribuito al CSA  e'  il  valore  stimato  per  unita'  di
          superficie dopo 20 anni o  quando  le  colture  giungono  a
          maturazione, se quest'ultima data e' anteriore; 
              P =  la  produttivita'  delle  colture  (misurata  come
          energia da biocarburante prodotta per unita' di  superficie
          all'anno); e 
              eB = premio di 29 gCO2 eq/MJ di  biocarburante  la  cui
          biomassa  e'  ottenuta  a  partire  da  terreni   degradati
          ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8. 
              b)  Alla  parte  C,  il  punto  10  e'  sostituito  dal
          seguente:  «10.  La  guida  di  cui  alla  decisione  della
          Commissione del 10 giugno 2010 adottata a norma  del  punto
          10, parte C, dell'allegato  V  della  direttiva  2009/28/CE
          funge da base per il calcolo degli stock  di  carbonio  nel
          suolo.»; 
              c) dopo la parte «E» e' aggiunta la seguente: 
                «E-bis: Emissioni stimate  associate  al  cambiamento
          indiretto della destinazione dei terreni 
                La seguente  tabella  riporta  le  emissioni  stimate
          provvisorie  prodotte  dai   biocarburanti   associate   al
          cambiamento indiretto della destinazione dei terreni  (gCO2
          eq/MJ) 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto
          della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero
          per i  biocarburanti  prodotti  a  partire  dalle  seguenti
          categorie di materie prime: 
                1) materie  prime  non  presenti  nella  tabella  del
          presente allegato; 
                2) materie prime la  cui  produzione  ha  portato  al
          cambiamento diretto della destinazione dei terreni,  ovvero
          al passaggio da una delle seguenti categorie  IPCC  per  la
          copertura del suolo:  terreni  forestali,  terreni  erbosi,
          zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno, a terreni
          coltivati o colture perenni, dove per  colture  perenni  si
          intendono  le  colture   pluriennali   il   cui   peduncolo
          solitamente non viene raccolto annualmente, quali il  bosco
          ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.  In  tal  caso
          occorre calcolare  un  valore  di  emissione  associato  al
          cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el)  in
          conformita'  della  parte  C,  paragrafo  7,  dell'allegato
          V-bis.".». 
              - La direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE,  relativa
          alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la
          direttiva    2009/28/CE,    sulla    promozione    dell'uso
          dell'energia da  fonti  rinnovabili,  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 15 settembre 2015, n. 239.