Art. 18 
 
                         Sementi biologiche 
 
  1. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo  eterogeneo
biologico, ancorche' non registrato, incluse le sementi, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE)  2018/848
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018,  relativo
alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,
e ai conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il
materiale di cui al precedente periodo puo'  essere  commercializzato
previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalita' di
cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE)  2018/848.  Al
materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano
le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del  regolamento  (UE)
2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento.
Agli  agricoltori  che  producono  sementi  biologiche  di   varieta'
iscritte nel registro nazionale delle varieta' da conservazione,  nei
luoghi  dove  tali  varieta'  hanno  evoluto   le   loro   proprieta'
caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta  e
in  ambito  locale  delle  medesime  sementi  o   di   materiali   di
propagazione relativi a tali varieta' prodotti in azienda, nonche' il
diritto al libero scambio, all'interno  della  Rete  nazionale  della
biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo
4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le  disposizioni  del
decreto legislativo 2  febbraio  2021,  n.  20,  fatto  salvo  quanto
previsto dalla  normativa  vigente  in  materia  fitosanitaria.  Agli
agricoltori che producono sementi  biologiche  di  varieta'  inserite
nell'Anagrafe nazionale della biodiversita' di interesse  agricolo  e
alimentare sono riconosciuti il diritto di  vendere  direttamente  ad
altri  agricoltori  in  ambito  locale,  in  quantita'  limitata,  le
medesime sementi  o  materiali  di  propagazione  biologici,  purche'
prodotti  in  azienda,  nonche'  il  diritto   al   libero   scambio,
nell'ambito della Rete nazionale  della  biodiversita'  di  interesse
agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1°  dicembre
2015, n. 194, di una modica quantita' di materiale di riproduzione  e
di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e
9  del  Trattato  internazionale  sulle  risorse  fitogenetiche   per
l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione
della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001,  ratificato  ai
sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto  previsto
dalla normativa vigente in materia sementiera  e  fitosanitaria.  Per
modica quantita' si intende quella determinata ai sensi dell'allegato
1 al decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per  il  regolamento  (UE)  2018/848  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, si veda  nelle
          note all'art. 6. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge  1°
          dicembre 2015, n. 194, recante «Disposizioni per la  tutela
          e  la  valorizzazione  della  biodiversita'  di   interesse
          agricolo e alimentare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          11 dicembre 2015, n. 288: 
              «Art.  4  (Rete  nazionale   della   biodiversita'   di
          interesse agricolo e alimentare). - 1. E' istituita la Rete
          nazionale  della  biodiversita'  di  interesse  agricolo  e
          alimentare, composta: 
                a) dalle strutture locali, regionali e nazionali  per
          la conservazione del germoplasma ex situ; 
                b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi. 
              2. La Rete svolge ogni attivita' diretta  a  preservare
          le risorse genetiche di  interesse  alimentare  ed  agrario
          locali dal rischio di estinzione o  di  erosione  genetica,
          attraverso la conservazione in situ ovvero  nell'ambito  di
          aziende agricole o  ex  situ,  nonche'  a  incentivarne  la
          reintroduzione   in   coltivazione   o   altre   forme   di
          valorizzazione. 
              3. La Rete e' coordinata dal Ministero delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni  e
          con le province autonome di Trento e di Bolzano.». 
              - Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  20,
          recante   «Norme   per   la   produzione   a    scopo    di
          commercializzazione e la  commercializzazione  di  prodotti
          sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre
          2019, n. 117, per l'adeguamento della  normativa  nazionale
          alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2016/2031  e  del
          regolamento (UE) 2017/625», e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 febbraio 2021, n. 49, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli  5,  6  e  9,  del
          Trattato internazionale della legge 6 aprile 2004, n.  101,
          recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale
          sulle   risorse   fitogenetiche   per   l'alimentazione   e
          l'agricoltura, con Appendici, adottato  dalla  trentunesima
          riunione della Conferenza della FAO a Roma  il  3  novembre
          2001», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile  2004,
          n. 95, S.O.: 
              «Trattato  -  Art.   5   (Conservazione.   prospezione,
          raccolta, caratterizzazione, valutazione  e  documentazione
          delle   risorse   fitogenetiche   per   l'alimentazione   e
          l'agricoltura). -  5.1  Ciascuna  Parte  contraente,  fatta
          salva la propria legislazione nazionale, ed in cooperazione
          con altre Parti contraenti, a  seconda  di  come  convenga,
          promuove un approccio integrato  della  prospezione,  della
          conservazione  e   dell'uso   sostenibile   delle   risorse
          fitogenetiche per l'alimentazione e  l'agricoltura,  ed  in
          particolare si adopera, a seconda di come convenga, a: 
                a) censire ed inventariare le  risorse  fitogenetiche
          per  l'alimentazione  e  l'agricoltura,  in  considerazione
          dello  stato  e  del  grado  di  variazione  in  seno  alle
          popolazioni esistenti, comprese quelle di uso potenziale e,
          ove possibile, valutare i rischi gravanti sulle stesse; 
                b) promuovere la raccolta delle risorse fitogenetiche
          per l'alimentazione e l'agricoltura, nonche' l'informazione
          pertinente   associata   alle   risorse   fitogenetiche   a
          repentaglio o che sono potenzialmente utilizzabili; 
                c)  incoraggiare  o  sostenere,  a  seconda  di  come
          convenga, gli sforzi degli agricoltori  e  delle  comunita'
          locali  per  preservare  nelle  aziende  agricole  le  loro
          risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; 
                d) promuovere la conservazione in situ  delle  specie
          selvatiche  affini  a  piante  coltivate  e  delle   specie
          selvatiche per la produzione alimentare, ivi compreso nelle
          zone protette, appoggiando in modo particolare  gli  sforzi
          delle comunita' locali ed autoctone; 
                e) cooperare in modo da promuovere  la  realizzazione
          di un sistema efficace e sostenibile  di  conservazione  ex
          situ,   prestando   tutta   l'attenzione   richiesta   alla
          necessita' di una documentazione di una  caratterizzazione,
          di una rigenerazione e di una  valutazione  appropriate,  e
          promuovere l'elaborazione ed il trasferimento di tecnologie
          appropriate per migliorare l'uso sostenibile delle  risorse
          fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; 
                f) sorvegliare il  mantenimento  della  fattibilita',
          del grado di variazione e  dell'integrita'  genetica  delle
          raccolte di risorse  fitogenetiche  per  l'alimentazione  e
          l'agricoltura; 
              5.2 Le Parti contraenti prendono,  a  seconda  di  come
          convenga,  provvedimenti  per  limitare  o   se   possibile
          eliminare i rischi che gravano sulle risorse  fitogenetiche
          per l'alimentazione e l'agricoltura.» 
              «Trattato - Art.  6.  (Uso  sostenibile  delle  risorse
          fitogenetiche) 
              6.1  Le  Parti  contraenti  elaborano   e   mantengono,
          politiche e disposizioni giuridiche appropriate al fine  di
          promuovere un uso sostenibile delle  risorse  fitogenetiche
          per l'alimentazione e l'agricoltura; 
              6.2 L'uso sostenibile delle risorse  fitogenetiche  per
          l'alimentazione  e  l'agricoltura   puo'   in   particolare
          comportare le seguenti misure: 
                a)   elaborare   politiche   agricole   leali,    che
          incoraggiano,  come  opportuno  ,  la  realizzazione  e  il
          mantenimento  di   sistemi   agricoli   differenziati   che
          favoriscono un uso sostenibile della  diversita'  biologica
          agricola e delle altre risorse naturali; 
                b)  effettuare  piu'  ricerche   che   rafforzano   e
          conservano  la  diversita'   biologica,   ottimizzando   la
          variazione  intra-ed  interspecifica  a   vantaggio   degli
          agricoltori,  in  particolare  di  quelli  che  creano   ed
          utilizzano le loro varieta' ed applicano principi ecologici
          di mantenimento della  fertilita'  del  suolo  e  di  lotta
          contro malattie, malerba, e organismi nocivi; 
                c) promuovere, come opportuno , con la partecipazione
          degli agricoltori, in  particolare  nei  paesi  in  via  di
          sviluppo,  i  tentativi  di  selezione  che  rafforzano  la
          capacita' di  elaborare  varieta'  specificamente  adattate
          alle varie condizioni sociali,  economiche  ed  ecologiche,
          ivi compreso nelle zone marginali; 
                d) allargare la base genetica delle piante  coltivate
          e accrescere la diversita' del materiale genetico  messo  a
          disposizione degli agricoltori; 
                e)  promuovere,  a  seconda  di  come  convenga,   un
          maggiore uso delle piante coltivate delle varieta' e  delle
          specie sotto-utilizzate, locali o adattate alle  condizioni
          locali; 
                f) incoraggiare,  a  seconda  di  come  convenga,  un
          maggiore uso della diversita' delle varieta' e specie nella
          gestione, conservazione  e  uso  sostenibile  delle  piante
          coltivate nelle aziende agricole, e creare  stretti  legami
          fra la selezione vegetale e lo sviluppo agricolo  in  vista
          di ridurre  la  vulnerabilita'  delle  piante  coltivate  e
          l'erosione genetica, e promuovere una  maggiore  produzione
          mondiale compatibile con uno sviluppo sostenibile; 
                g)  sorvegliare  come  opportuno,  le  strategie   di
          selezione e le  regolamentazioni  relative  alla  messa  in
          vendita  delle  varieta'  ed   alla   distribuzione   delle
          sementi.» 
              «Trattato - Art. 9. (Diritti degli agricoltori) 
              9.1 Le Parti contraenti riconoscono l'enorme contributo
          che  le  comunita'  locali  ed   autoctone,   nonche'   gli
          agricoltori  di  tutte  le  regioni  del   mondo,   ed   in
          particolare quelli dei centri di origine e  di  diversita',
          delle piante coltivate, hanno  fornito  e  continueranno  a
          fornire per la  conservazione  e  la  valorizzazione  delle
          risorse fitogenetiche che sono alla base  della  produzione
          alimentare ed agricola nel mondo intero. 
              9.2  Le  Parti  contraenti  convengono  che  spetta  ai
          governi la responsabilita' dei  diritti  degli  agricoltori
          per  quanto   riguarda   le   risorse   fitogenetiche   per
          l'alimentazione  e  l'agricoltura.  In  funzione  dei  suoi
          bisogni e priorita' ciascuna Parte contraente  dovrebbe,  a
          seconda di come convenga, e  fatta  salva  la  legislazione
          nazionale prendere provvedimenti per tutelare e  promuovere
          i diritti degli agricoltori, ivi compreso: 
                a)  la  tutela  delle  conoscenze  tradizionali   che
          presentano  interesse  per  le  risorse  fitogenetiche  per
          l'alimentazione e l'agricoltura; 
                b)  il  diritto   di   partecipare   equamente   alla
          ripartizione dei vantaggi derivanti dall'uso delle  risorse
          fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; 
                c) il diritto di partecipare al processo  decisionale
          a  livello  nazionale,  sulle   questioni   relative   alla
          conservazione  ed   all'uso   sostenibile   delle   risorse
          fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. 
              9.3.  Nulla  nel  presente   Articolo   dovra'   essere
          interpretato nel senso di limitare i  diritti  che  possono
          avere gli agricoltori di conservare, utilizzare,  scambiare
          e vendere  sementi  di  aziende  agricole  o  materiale  di
          moltiplicazione,  fatte   salve   le   disposizioni   della
          legislazione nazionale e a seconda di come convenga.».