Art. 18 Sementi biologiche 1. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorche' non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e ai conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo puo' essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalita' di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varieta' iscritte nel registro nazionale delle varieta' da conservazione, nei luoghi dove tali varieta' hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varieta' prodotti in azienda, nonche' il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varieta' inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantita' limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purche' prodotti in azienda, nonche' il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantita' di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantita' si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018.
Note all'art. 18: - Per il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, si veda nelle note all'art. 6. - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288: «Art. 4 (Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare). - 1. E' istituita la Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, composta: a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ; b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi. 2. La Rete svolge ogni attivita' diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, nonche' a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione. 3. La Rete e' coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.». - Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2021, n. 49, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 9, del Trattato internazionale della legge 6 aprile 2004, n. 101, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95, S.O.: «Trattato - Art. 5 (Conservazione. prospezione, raccolta, caratterizzazione, valutazione e documentazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura). - 5.1 Ciascuna Parte contraente, fatta salva la propria legislazione nazionale, ed in cooperazione con altre Parti contraenti, a seconda di come convenga, promuove un approccio integrato della prospezione, della conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ed in particolare si adopera, a seconda di come convenga, a: a) censire ed inventariare le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, in considerazione dello stato e del grado di variazione in seno alle popolazioni esistenti, comprese quelle di uso potenziale e, ove possibile, valutare i rischi gravanti sulle stesse; b) promuovere la raccolta delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, nonche' l'informazione pertinente associata alle risorse fitogenetiche a repentaglio o che sono potenzialmente utilizzabili; c) incoraggiare o sostenere, a seconda di come convenga, gli sforzi degli agricoltori e delle comunita' locali per preservare nelle aziende agricole le loro risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; d) promuovere la conservazione in situ delle specie selvatiche affini a piante coltivate e delle specie selvatiche per la produzione alimentare, ivi compreso nelle zone protette, appoggiando in modo particolare gli sforzi delle comunita' locali ed autoctone; e) cooperare in modo da promuovere la realizzazione di un sistema efficace e sostenibile di conservazione ex situ, prestando tutta l'attenzione richiesta alla necessita' di una documentazione di una caratterizzazione, di una rigenerazione e di una valutazione appropriate, e promuovere l'elaborazione ed il trasferimento di tecnologie appropriate per migliorare l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; f) sorvegliare il mantenimento della fattibilita', del grado di variazione e dell'integrita' genetica delle raccolte di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; 5.2 Le Parti contraenti prendono, a seconda di come convenga, provvedimenti per limitare o se possibile eliminare i rischi che gravano sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.» «Trattato - Art. 6. (Uso sostenibile delle risorse fitogenetiche) 6.1 Le Parti contraenti elaborano e mantengono, politiche e disposizioni giuridiche appropriate al fine di promuovere un uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; 6.2 L'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura puo' in particolare comportare le seguenti misure: a) elaborare politiche agricole leali, che incoraggiano, come opportuno , la realizzazione e il mantenimento di sistemi agricoli differenziati che favoriscono un uso sostenibile della diversita' biologica agricola e delle altre risorse naturali; b) effettuare piu' ricerche che rafforzano e conservano la diversita' biologica, ottimizzando la variazione intra-ed interspecifica a vantaggio degli agricoltori, in particolare di quelli che creano ed utilizzano le loro varieta' ed applicano principi ecologici di mantenimento della fertilita' del suolo e di lotta contro malattie, malerba, e organismi nocivi; c) promuovere, come opportuno , con la partecipazione degli agricoltori, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i tentativi di selezione che rafforzano la capacita' di elaborare varieta' specificamente adattate alle varie condizioni sociali, economiche ed ecologiche, ivi compreso nelle zone marginali; d) allargare la base genetica delle piante coltivate e accrescere la diversita' del materiale genetico messo a disposizione degli agricoltori; e) promuovere, a seconda di come convenga, un maggiore uso delle piante coltivate delle varieta' e delle specie sotto-utilizzate, locali o adattate alle condizioni locali; f) incoraggiare, a seconda di come convenga, un maggiore uso della diversita' delle varieta' e specie nella gestione, conservazione e uso sostenibile delle piante coltivate nelle aziende agricole, e creare stretti legami fra la selezione vegetale e lo sviluppo agricolo in vista di ridurre la vulnerabilita' delle piante coltivate e l'erosione genetica, e promuovere una maggiore produzione mondiale compatibile con uno sviluppo sostenibile; g) sorvegliare come opportuno, le strategie di selezione e le regolamentazioni relative alla messa in vendita delle varieta' ed alla distribuzione delle sementi.» «Trattato - Art. 9. (Diritti degli agricoltori) 9.1 Le Parti contraenti riconoscono l'enorme contributo che le comunita' locali ed autoctone, nonche' gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, ed in particolare quelli dei centri di origine e di diversita', delle piante coltivate, hanno fornito e continueranno a fornire per la conservazione e la valorizzazione delle risorse fitogenetiche che sono alla base della produzione alimentare ed agricola nel mondo intero. 9.2 Le Parti contraenti convengono che spetta ai governi la responsabilita' dei diritti degli agricoltori per quanto riguarda le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. In funzione dei suoi bisogni e priorita' ciascuna Parte contraente dovrebbe, a seconda di come convenga, e fatta salva la legislazione nazionale prendere provvedimenti per tutelare e promuovere i diritti degli agricoltori, ivi compreso: a) la tutela delle conoscenze tradizionali che presentano interesse per le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall'uso delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; c) il diritto di partecipare al processo decisionale a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione ed all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. 9.3. Nulla nel presente Articolo dovra' essere interpretato nel senso di limitare i diritti che possono avere gli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi di aziende agricole o materiale di moltiplicazione, fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale e a seconda di come convenga.».