Art. 18
Sementi biologiche
1. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo
biologico, ancorche' non registrato, incluse le sementi, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo
alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,
e ai conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il
materiale di cui al precedente periodo puo' essere commercializzato
previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalita' di
cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al
materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano
le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE)
2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento.
Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varieta'
iscritte nel registro nazionale delle varieta' da conservazione, nei
luoghi dove tali varieta' hanno evoluto le loro proprieta'
caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e
in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di
propagazione relativi a tali varieta' prodotti in azienda, nonche' il
diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della
biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo
4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, fatto salvo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli
agricoltori che producono sementi biologiche di varieta' inserite
nell'Anagrafe nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e
alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad
altri agricoltori in ambito locale, in quantita' limitata, le
medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purche'
prodotti in azienda, nonche' il diritto al libero scambio,
nell'ambito della Rete nazionale della biodiversita' di interesse
agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre
2015, n. 194, di una modica quantita' di materiale di riproduzione e
di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e
9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione
della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai
sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per
modica quantita' si intende quella determinata ai sensi dell'allegato
1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018.
Note all'art. 18:
- Per il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, si veda nelle
note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 1°
dicembre 2015, n. 194, recante «Disposizioni per la tutela
e la valorizzazione della biodiversita' di interesse
agricolo e alimentare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 dicembre 2015, n. 288:
«Art. 4 (Rete nazionale della biodiversita' di
interesse agricolo e alimentare). - 1. E' istituita la Rete
nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e
alimentare, composta:
a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per
la conservazione del germoplasma ex situ;
b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.
2. La Rete svolge ogni attivita' diretta a preservare
le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario
locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica,
attraverso la conservazione in situ ovvero nell'ambito di
aziende agricole o ex situ, nonche' a incentivarne la
reintroduzione in coltivazione o altre forme di
valorizzazione.
3. La Rete e' coordinata dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e
con le province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,
recante «Norme per la produzione a scopo di
commercializzazione e la commercializzazione di prodotti
sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre
2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del
regolamento (UE) 2017/625», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 febbraio 2021, n. 49, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 9, del
Trattato internazionale della legge 6 aprile 2004, n. 101,
recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale
sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima
riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre
2001», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004,
n. 95, S.O.:
«Trattato - Art. 5 (Conservazione. prospezione,
raccolta, caratterizzazione, valutazione e documentazione
delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura). - 5.1 Ciascuna Parte contraente, fatta
salva la propria legislazione nazionale, ed in cooperazione
con altre Parti contraenti, a seconda di come convenga,
promuove un approccio integrato della prospezione, della
conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ed in
particolare si adopera, a seconda di come convenga, a:
a) censire ed inventariare le risorse fitogenetiche
per l'alimentazione e l'agricoltura, in considerazione
dello stato e del grado di variazione in seno alle
popolazioni esistenti, comprese quelle di uso potenziale e,
ove possibile, valutare i rischi gravanti sulle stesse;
b) promuovere la raccolta delle risorse fitogenetiche
per l'alimentazione e l'agricoltura, nonche' l'informazione
pertinente associata alle risorse fitogenetiche a
repentaglio o che sono potenzialmente utilizzabili;
c) incoraggiare o sostenere, a seconda di come
convenga, gli sforzi degli agricoltori e delle comunita'
locali per preservare nelle aziende agricole le loro
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
d) promuovere la conservazione in situ delle specie
selvatiche affini a piante coltivate e delle specie
selvatiche per la produzione alimentare, ivi compreso nelle
zone protette, appoggiando in modo particolare gli sforzi
delle comunita' locali ed autoctone;
e) cooperare in modo da promuovere la realizzazione
di un sistema efficace e sostenibile di conservazione ex
situ, prestando tutta l'attenzione richiesta alla
necessita' di una documentazione di una caratterizzazione,
di una rigenerazione e di una valutazione appropriate, e
promuovere l'elaborazione ed il trasferimento di tecnologie
appropriate per migliorare l'uso sostenibile delle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
f) sorvegliare il mantenimento della fattibilita',
del grado di variazione e dell'integrita' genetica delle
raccolte di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura;
5.2 Le Parti contraenti prendono, a seconda di come
convenga, provvedimenti per limitare o se possibile
eliminare i rischi che gravano sulle risorse fitogenetiche
per l'alimentazione e l'agricoltura.»
«Trattato - Art. 6. (Uso sostenibile delle risorse
fitogenetiche)
6.1 Le Parti contraenti elaborano e mantengono,
politiche e disposizioni giuridiche appropriate al fine di
promuovere un uso sostenibile delle risorse fitogenetiche
per l'alimentazione e l'agricoltura;
6.2 L'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura puo' in particolare
comportare le seguenti misure:
a) elaborare politiche agricole leali, che
incoraggiano, come opportuno , la realizzazione e il
mantenimento di sistemi agricoli differenziati che
favoriscono un uso sostenibile della diversita' biologica
agricola e delle altre risorse naturali;
b) effettuare piu' ricerche che rafforzano e
conservano la diversita' biologica, ottimizzando la
variazione intra-ed interspecifica a vantaggio degli
agricoltori, in particolare di quelli che creano ed
utilizzano le loro varieta' ed applicano principi ecologici
di mantenimento della fertilita' del suolo e di lotta
contro malattie, malerba, e organismi nocivi;
c) promuovere, come opportuno , con la partecipazione
degli agricoltori, in particolare nei paesi in via di
sviluppo, i tentativi di selezione che rafforzano la
capacita' di elaborare varieta' specificamente adattate
alle varie condizioni sociali, economiche ed ecologiche,
ivi compreso nelle zone marginali;
d) allargare la base genetica delle piante coltivate
e accrescere la diversita' del materiale genetico messo a
disposizione degli agricoltori;
e) promuovere, a seconda di come convenga, un
maggiore uso delle piante coltivate delle varieta' e delle
specie sotto-utilizzate, locali o adattate alle condizioni
locali;
f) incoraggiare, a seconda di come convenga, un
maggiore uso della diversita' delle varieta' e specie nella
gestione, conservazione e uso sostenibile delle piante
coltivate nelle aziende agricole, e creare stretti legami
fra la selezione vegetale e lo sviluppo agricolo in vista
di ridurre la vulnerabilita' delle piante coltivate e
l'erosione genetica, e promuovere una maggiore produzione
mondiale compatibile con uno sviluppo sostenibile;
g) sorvegliare come opportuno, le strategie di
selezione e le regolamentazioni relative alla messa in
vendita delle varieta' ed alla distribuzione delle
sementi.»
«Trattato - Art. 9. (Diritti degli agricoltori)
9.1 Le Parti contraenti riconoscono l'enorme contributo
che le comunita' locali ed autoctone, nonche' gli
agricoltori di tutte le regioni del mondo, ed in
particolare quelli dei centri di origine e di diversita',
delle piante coltivate, hanno fornito e continueranno a
fornire per la conservazione e la valorizzazione delle
risorse fitogenetiche che sono alla base della produzione
alimentare ed agricola nel mondo intero.
9.2 Le Parti contraenti convengono che spetta ai
governi la responsabilita' dei diritti degli agricoltori
per quanto riguarda le risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura. In funzione dei suoi
bisogni e priorita' ciascuna Parte contraente dovrebbe, a
seconda di come convenga, e fatta salva la legislazione
nazionale prendere provvedimenti per tutelare e promuovere
i diritti degli agricoltori, ivi compreso:
a) la tutela delle conoscenze tradizionali che
presentano interesse per le risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura;
b) il diritto di partecipare equamente alla
ripartizione dei vantaggi derivanti dall'uso delle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
c) il diritto di partecipare al processo decisionale
a livello nazionale, sulle questioni relative alla
conservazione ed all'uso sostenibile delle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
9.3. Nulla nel presente Articolo dovra' essere
interpretato nel senso di limitare i diritti che possono
avere gli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare
e vendere sementi di aziende agricole o materiale di
moltiplicazione, fatte salve le disposizioni della
legislazione nazionale e a seconda di come convenga.».