Art. 19
Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la
razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione
agricola e agroalimentare biologica
1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia
di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione
agricola e agroalimentare biologica, il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi con i quali provvede a
migliorare le garanzie di terzieta' dei soggetti autorizzati al
controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle
deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema
sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei
controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare
biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;
b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore
trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di
strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi
esistenti tra controllori e controllati;
c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei
consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di
informazioni circa la provenienza, la qualita' e la tracciabilita'
dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme
digitali;
d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi
agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro
semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra
fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito
amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della
disciplina sanzionatoria vigente.
2. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 1 sono
altresi' definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per
l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della
tutela dei consumatori.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora dai decreti
legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli
schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi siano
espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e
con le procedure di cui al presente comma, il Governo puo' adottare
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
medesimi.
Note all'art. 19:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 23 febbraio
2018, n. 20, si veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
Omissis.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
Omissis.».