Art. 19 
 
Delega  al  Governo  per  la   revisione,   l'armonizzazione   e   la
  razionalizzazione della normativa sui controlli per  la  produzione
  agricola e agroalimentare biologica 
 
  1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in  materia
di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione
agricola e  agroalimentare  biologica,  il  Governo  e'  delegato  ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi con i quali provvede a
migliorare le garanzie  di  terzieta'  dei  soggetti  autorizzati  al
controllo, eventualmente anche  attraverso  una  ridefinizione  delle
deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  e  a  rivedere  l'impianto   del   sistema
sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti principi e  criteri
direttivi: 
    a) revisione,  aggiornamento  e  rafforzamento  del  sistema  dei
controlli  in  materia  di  produzione  agricola   e   agroalimentare
biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20; 
    b)  adozione  di  misure  volte  ad   assicurare   una   maggiore
trasparenza e tutela della concorrenza  mediante  la  definizione  di
strumenti di superamento  e  soluzione  dei  conflitti  di  interessi
esistenti tra controllori e controllati; 
    c) rafforzamento delle norme e  degli  strumenti  di  tutela  dei
consumatori mediante  la  previsione  dell'obbligo  di  fornitura  di
informazioni circa la provenienza, la qualita'  e  la  tracciabilita'
dei prodotti  biologici,  anche  mediante  l'impiego  di  piattaforme
digitali; 
    d)  riordino  della  disciplina  della  lotta  contro  le   frodi
agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la  loro
semplificazione  e  la  compiuta  ridefinizione   dei   confini   fra
fattispecie   delittuose,    contravvenzionali    e    di    illecito
amministrativo previste in materia, con contestuale  revisione  della
disciplina sanzionatoria vigente. 
  2. Con i medesimi decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
altresi' definite  le  sanzioni,  compresa  l'eventuale  revoca,  per
l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della
tutela dei consumatori. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  su  proposta  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  Qualora  dai  decreti
legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo  successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che  stanzino  le
occorrenti risorse finanziarie,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli
schemi  dei  decreti  legislativi,   a   seguito   di   deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono  trasmessi  alla  Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su  di  essi  siano
espressi, entro trenta giorni dalla data di  trasmissione,  i  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi  sono  emanati
anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1,  nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma  e
con le procedure di cui al presente comma, il Governo  puo'  adottare
disposizioni  integrative  e  correttive  dei   decreti   legislativi
medesimi. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo 23 febbraio
          2018, n. 20, si veda nelle note all'art. 3. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante   «Legge   di
          contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.: 
              «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle   leggi).   -
          Omissis. 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              Omissis.».