Art. 24 
 
Ridefinizione dei poteri speciali in materia di  difesa  e  sicurezza
                      nazionale - Golden power 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «un'impresa di cui alla
lettera a),» sono inserite le  seguenti:  «che  abbiano  per  effetto
modifiche della titolarita', del  controllo  o  della  disponibilita'
degli attivi medesimi, compresi quelli» e dopo le parole: «relative a
beni  materiali  o  immateriali»  sono  inserite  le   seguenti:   «,
l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia»; 
    b) al comma 4, dopo le parole «Ai fini dell'esercizio del  potere
di veto di cui al comma 1, lettera b),» sono  inserite  le  seguenti:
«salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione  o  sia  gia'
stata valutata ai sensi del comma 5,»; 
    c) al comma 5: 
      1) al primo periodo le parole  «notifica  l'acquisizione»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «,  ove  possibile  congiuntamente  alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto  dell'acquisto,  notifica
la stessa acquisizione»; 
      2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nei casi  in
cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte  le  parti
del procedimento indicate al primo periodo, la  societa'  notificante
trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente
gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di
consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo  prova  della
relativa ricezione.»; 
      3) dopo il quarto  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Entro
quindici giorni dalla notifica, la societa' acquisita puo' presentare
memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»; 
      4) al quinto periodo le parole «all'acquirente» sono sostituite
dalle seguenti: «alle parti del procedimento»; 
      5) al  dodicesimo  periodo  le  parole  «L'acquirente  che  non
osservi le condizioni imposte e' altresi' soggetto»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «La  societa'  acquirente  e  la  societa'  le  cui
partecipazioni  sono  oggetto  dell'acquisto  che  non  osservino  le
condizioni imposte sono altresi' soggette».