Art. 24
Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza
nazionale - Golden power
1. All'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «un'impresa di cui alla
lettera a),» sono inserite le seguenti: «che abbiano per effetto
modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita'
degli attivi medesimi, compresi quelli» e dopo le parole: «relative a
beni materiali o immateriali» sono inserite le seguenti: «,
l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia»;
b) al comma 4, dopo le parole «Ai fini dell'esercizio del potere
di veto di cui al comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti:
«salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia gia'
stata valutata ai sensi del comma 5,»;
c) al comma 5:
1) al primo periodo le parole «notifica l'acquisizione» sono
sostituite dalle seguenti: «, ove possibile congiuntamente alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica
la stessa acquisizione»;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nei casi in
cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti
del procedimento indicate al primo periodo, la societa' notificante
trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente
gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di
consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della
relativa ricezione.»;
3) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Entro
quindici giorni dalla notifica, la societa' acquisita puo' presentare
memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;
4) al quinto periodo le parole «all'acquirente» sono sostituite
dalle seguenti: «alle parti del procedimento»;
5) al dodicesimo periodo le parole «L'acquirente che non
osservi le condizioni imposte e' altresi' soggetto» sono sostituite
dalle seguenti: «La societa' acquirente e la societa' le cui
partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non osservino le
condizioni imposte sono altresi' soggette».