Art. 24 Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale - Golden power 1. All'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «un'impresa di cui alla lettera a),» sono inserite le seguenti: «che abbiano per effetto modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' degli attivi medesimi, compresi quelli» e dopo le parole: «relative a beni materiali o immateriali» sono inserite le seguenti: «, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia»; b) al comma 4, dopo le parole «Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5,»; c) al comma 5: 1) al primo periodo le parole «notifica l'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «, ove possibile congiuntamente alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica la stessa acquisizione»; 2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate al primo periodo, la societa' notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione.»; 3) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Entro quindici giorni dalla notifica, la societa' acquisita puo' presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»; 4) al quinto periodo le parole «all'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti del procedimento»; 5) al dodicesimo periodo le parole «L'acquirente che non osservi le condizioni imposte e' altresi' soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «La societa' acquirente e la societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non osservino le condizioni imposte sono altresi' soggette».