Art. 25
Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2
del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 56 del 2012
1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «a titolo di garanzia, e'
notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia
gia' stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5,»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: «soggetto esterno all'Unione
europea, di cui al comma 5-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero,
nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a
favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi
quelli stabiliti o residenti in Italia,» e dopo le parole «il
trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente
all'Unione europea, e' notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo
che l'operazione sia gia' stata in corso di valutazione ai sensi del
comma 5,»;
c) al comma 5:
1) al primo periodo dopo le parole «e' notificato» sono
inserite le seguenti: «ove possibile congiuntamente alla societa' le
cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto»;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nei settori
delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute,
agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e
assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo
periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da
parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli
residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento
stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo
della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Nei casi in
cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti
dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la societa'
notificante trasmette, contestualmente alla notifica una informativa,
contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa
notifica, alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al
procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti
all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli
acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non
appartenenti all'Unione europea, in societa' che detengono gli attivi
individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che
attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno
pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia'
direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo
dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono
altresi' notificate le acquisizioni che determinano il superamento
delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per
cento del capitale.»;
d) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: «l'efficacia dell'acquisto puo'
essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di
impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi.» sono
sostituite dalle seguenti: «l'efficacia dell'acquisto puo' essere
condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni
diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro quindici
giorni dalla notifica, la societa' acquisita puo' presentare memorie
e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «Qualora si renda
necessario richiedere informazioni all'acquirente» sono inserite le
seguenti: «e alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
dell'acquisto»;
3) al nono periodo, le parole: «all'acquirente», sono
soppresse;
4) all'undicesimo periodo, le parole: «L'acquirente che non
adempia agli impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato,» sono sostituite dalle seguenti: «La societa'
acquirente e la societa' le cui partecipazioni sono oggetto
dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti sono altresi'
soggette, salvo che il fatto costituisca reato,».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo,
del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 56 del 2012, introdotto dal comma 1, lettera c),
numero 2, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.
3. All'articolo 4-bis, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre 2019, n. 133, le parole «nonche' gli acquisti di
partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti
all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o
del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o
quote gia' direttamente o indirettamente possedute, quando il valore
complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di
euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che determinano il
superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento
e 50 per cento del capitale» sono soppresse.