Art. 25 Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012 1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «a titolo di garanzia, e' notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia gia' stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5,»; b) al comma 2-bis, dopo le parole: «soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia,» e dopo le parole «il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, e' notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia gia' stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5,»; c) al comma 5: 1) al primo periodo dopo le parole «e' notificato» sono inserite le seguenti: «ove possibile congiuntamente alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto»; 2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; 3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la societa' notificante trasmette, contestualmente alla notifica una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in societa' che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.»; d) al comma 6: 1) al primo periodo, le parole: «l'efficacia dell'acquisto puo' essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi.» sono sostituite dalle seguenti: «l'efficacia dell'acquisto puo' essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla notifica, la societa' acquisita puo' presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»; 2) al secondo periodo, dopo le parole: «Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente» sono inserite le seguenti: «e alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto»; 3) al nono periodo, le parole: «all'acquirente», sono soppresse; 4) all'undicesimo periodo, le parole: «L'acquirente che non adempia agli impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato,» sono sostituite dalle seguenti: «La societa' acquirente e la societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti sono altresi' soggette, salvo che il fatto costituisca reato,». 2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 2, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023. 3. All'articolo 4-bis, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole «nonche' gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale» sono soppresse.