Art. 25 
 
Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui  all'articolo  2
del decreto-legge n. 21  del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
                     dalla legge n. 56 del 2012 
 
  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2,  dopo  le  parole:  «a  titolo  di  garanzia,  e'
notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che  l'operazione  sia
gia' stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5,»; 
    b) al comma 2-bis, dopo le parole: «soggetto  esterno  all'Unione
europea, di cui al comma 5-bis,» sono inserite le seguenti:  «ovvero,
nei settori individuati nel secondo periodo  del  comma  5,  anche  a
favore di un soggetto appartenente all'Unione europea,  ivi  compresi
quelli stabiliti o  residenti  in  Italia,»  e  dopo  le  parole  «il
trasferimento  della  sede  sociale  in  un  Paese  non  appartenente
all'Unione europea, e' notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo
che l'operazione sia gia' stata in corso di valutazione ai sensi  del
comma 5,»; 
    c) al comma 5: 
      1) al  primo  periodo  dopo  le  parole  «e'  notificato»  sono
inserite le seguenti: «ove possibile congiuntamente alla societa'  le
cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto»; 
      2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nei  settori
delle  comunicazioni,  dell'energia,  dei  trasporti,  della  salute,
agroalimentare  e  finanziario,  ivi  incluso  quello  creditizio   e
assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui  al  primo
periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni  da
parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli
residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare  l'insediamento
stabile dell'acquirente  in  ragione  dell'assunzione  del  controllo
della societa' la cui partecipazione  e'  oggetto  dell'acquisto,  ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; 
      3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Nei casi  in
cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte  le  parti
dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo,  la  societa'
notificante trasmette, contestualmente alla notifica una informativa,
contenente gli elementi essenziali  dell'operazione  e  della  stessa
notifica,  alla  societa'  le   cui   partecipazioni   sono   oggetto
dell'acquisto,  al  fine  di   consentirne   la   partecipazione   al
procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono  soggetti
all'obbligo di  notifica  di  cui  al  presente  articolo  anche  gli
acquisti  di  partecipazioni,  da  parte  di  soggetti   esteri   non
appartenenti all'Unione europea, in societa' che detengono gli attivi
individuati come strategici  ai  sensi  dei  commi  1  e  1-ter,  che
attribuiscono una quota dei diritti di voto  o  del  capitale  almeno
pari al 10  per  cento,  tenuto  conto  delle  azioni  o  quote  gia'
direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo
dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro,  e  sono
altresi' notificate le acquisizioni che  determinano  il  superamento
delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento  e  50  per
cento del capitale.»; 
    d) al comma 6: 
      1) al primo periodo, le parole: «l'efficacia dell'acquisto puo'
essere  condizionata  all'assunzione  da  parte  dell'acquirente   di
impegni diretti a garantire la tutela dei predetti  interessi.»  sono
sostituite dalle seguenti:  «l'efficacia  dell'acquisto  puo'  essere
condizionata  all'assunzione,  da  parte  dell'acquirente   e   della
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni
diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro  quindici
giorni dalla notifica, la societa' acquisita puo' presentare  memorie
e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»; 
      2) al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «Qualora  si  renda
necessario richiedere informazioni all'acquirente» sono  inserite  le
seguenti:  «e  alla  societa'  le  cui  partecipazioni  sono  oggetto
dell'acquisto»; 
      3)  al  nono  periodo,  le   parole:   «all'acquirente»,   sono
soppresse; 
      4) all'undicesimo periodo, le  parole:  «L'acquirente  che  non
adempia agli impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La  societa'
acquirente  e  la  societa'  le  cui  partecipazioni   sono   oggetto
dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti  sono  altresi'
soggette, salvo che il fatto costituisca reato,». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo,
del decreto-legge n. 21  del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 56 del 2012,  introdotto  dal  comma  1,  lettera  c),
numero 2, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
  3. All'articolo 4-bis, comma 3-bis, lettera b),  del  decreto-legge
21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre  2019,  n.  133,  le  parole  «nonche'  gli  acquisti  di
partecipazioni,  da  parte  di  soggetti  esteri   non   appartenenti
all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o
del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o
quote gia' direttamente o indirettamente possedute, quando il  valore
complessivo dell'investimento sia pari o superiore a  un  milione  di
euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che  determinano  il
superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento
e 50 per cento del capitale» sono soppresse.