Art. 26 
 
Misure di semplificazione  dei  procedimenti  in  materia  di  poteri
                       speciali e prenotifica 
 
  1.  Al  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,  n.  56,  dopo  l'articolo
2-ter e' inserito il seguente: 
    «Art. 2-quater (Misure  di  semplificazione  dei  procedimenti  e
prenotifica). - 1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sentito il gruppo  di  coordinamento  costituito  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23  agosto
1988, n. 400, possono essere individuate  misure  di  semplificazione
delle modalita' di notifica, dei termini e delle  procedure  relativi
all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei  poteri  di  cui
agli articoli 1, 1-bis e 2, senza che sia necessaria la delibera  del
Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti  in  caso
di mancato esercizio dei poteri speciali  decisa  all'unanimita'  dai
componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni  caso  la
possibilita' per ogni amministrazione e per le parti di  chiedere  di
sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri. 
    2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate  le
modalita' di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da
parte del gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma  1
del Consiglio dei  ministri,  delle  operazioni,  anteriormente  alla
formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, al fine di ricevere  una
valutazione preliminare sulla applicabilita' dei  citati  articoli  e
sulla autorizzabilita' dell'operazione.».