Art. 26
Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri
speciali e prenotifica
1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo
2-ter e' inserito il seguente:
«Art. 2-quater (Misure di semplificazione dei procedimenti e
prenotifica). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione
delle modalita' di notifica, dei termini e delle procedure relativi
all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui
agli articoli 1, 1-bis e 2, senza che sia necessaria la delibera del
Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso
di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimita' dai
componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la
possibilita' per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di
sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le
modalita' di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da
parte del gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma 1
del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla
formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, al fine di ricevere una
valutazione preliminare sulla applicabilita' dei citati articoli e
sulla autorizzabilita' dell'operazione.».