Art. 27
Potenziamento della capacita' amministrativa della Presidenza del
Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali
1. Al fine di potenziare l'attivita' di coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle
attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, e'
istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo
della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di valutazione
e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali,
costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata
competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni
internazionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per l'individuazione
e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli incarichi, i
compensi spettanti nel limite massimo di euro 50.000 per singolo
incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico
dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo.
2. All'articolo 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le partole: «articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014» sono inserite le
seguenti: «e quello di cui all'articolo 1-bis,»
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente. «2-bis.
Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la
Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi, secondo
modalita' da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della
collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle
attivita' di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i
militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e
delle facolta' di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.»
c) al comma 3 dopo le parole «enti di ricerca» sono inserite le
seguenti «, nonche' con altre amministrazioni».
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
definite le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al
comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento
amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili a
legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro
570.000 euro per l'anno 2022 e di euro 760.000 annui a decorrere dal
2023, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.