Art. 41 
 
Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico  per  il
  monitoraggio  sull'efficienza   della   giustizia   civile,   sulla
  ragionevole durata del processo e sulla  statistica  giudiziaria  e
  del  Comitato   tecnico   -   scientifico   per   il   monitoraggio
  sull'efficienza della giustizia penale,  sulla  ragionevole  durata
  del procedimento e sulla statistica giudiziaria 
 
  1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021,  n.  206,  dopo  il
comma 37, sono inseriti i seguenti: 
  «37-bis. Con decreto del Ministro della  giustizia  e'  costituito,
presso il Ministero della giustizia, il Comitato  tecnico-scientifico
per il monitoraggio sull'efficienza  della  giustizia  civile,  sulla
ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale
organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del
raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei
procedimenti civili, nel rispetto dei  canoni  del  giusto  processo,
nonche' di  effettiva  funzionalita'  degli  istituti  finalizzati  a
garantire un alleggerimento del carico  giudiziario.  Nel  perseguire
tali obiettivi il Comitato si  avvale  della  Direzione  generale  di
statistica    e    analisi     organizzativa     del     Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del  personale  e  dei  servizi  del
Ministero della  giustizia,  dell'Istituto  italiano  di  statistica,
nonche' dei soggetti appartenenti al Sistema statistico  nazionale  e
delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato  promuove
la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione  dei
dati concernenti la giustizia civile e assicura la trasparenza  delle
statistiche attraverso pubblicazioni periodiche  e  i  siti  internet
istituzionali. 
  37-ter. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma  37-bis  e'
presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo  delegato  ed  e'
formato da un numero di  componenti  non  superiore  a  quindici  che
durano in carica tre anni. Ai componenti del  Comitato  non  spettano
compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. 
  37-quater. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis e
i competenti Dipartimenti del Ministero della  giustizia  riferiscono
al Ministro della giustizia con cadenza annuale,  a  decorrere  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   in   ordine
all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato  pendente  e
sui tempi di definizione dei processi. Il  Ministro  della  giustizia
assume le conseguenti iniziative riguardanti  l'organizzazione  e  il
funzionamento dei  servizi  relativi  alla  giustizia  necessarie  ad
assicurare il raggiungimento degli obiettivi  di  ragionevole  durata
del  processo.  I  risultati  del  monitoraggio  sono  trasmessi   al
Consiglio superiore della  magistratura,  per  le  determinazioni  di
competenza  in  materia  di  amministrazione  della  giustizia  e  di
organizzazione del lavoro giudiziario.». 
  2. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a  decorrere  dall'anno  2022,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  Missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  3. Al fine di garantire la piena operativita' del Comitato  tecnico
- scientifico per il  monitoraggio  sull'efficienza  della  giustizia
penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla  statistica
giudiziaria, all'articolo 2, della legge 27 settembre 2021,  n.  134,
il   comma   17   e'   sostituito   dal   seguente:   «Il    Comitato
tecnico-scientifico di cui al comma 16  e'  presieduto  dal  Ministro
della giustizia o da un suo delegato ed e' formato da  un  numero  di
componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai
componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza  o
altri emolumenti comunque denominati.». 
  4. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3,  e'
autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a  decorrere  dall'anno  2022,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  Missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.