Art. 33 Semplificazioni degli adempimenti attuativi della legge 9 dicembre 2021, n. 220 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli organismi»; b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione che, entro il 30 giugno 2023, elabora una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalita' e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle societa' di cui all'articolo 1, comma 1, e del soggetto competente a svolgere le predette attivita'. La Commissione e' composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuno nominato dal Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro della difesa, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'interno, da un componente nominato da ciascuno degli organismi di vigilanza, nonche' da un esperto del settore individuato anche tra estranei alla pubblica amministrazione, nominato da ciascuno dei Ministri sopra indicati. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».