Art. 33 
 
 
Semplificazioni degli adempimenti attuativi della  legge  9  dicembre
                            2021, n. 220 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre  2021,  n.  220,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «Entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, gli organismi» sono sostituite dalle  seguenti:
«Gli organismi»; 
    b) il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Entro  nove
mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con
decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  e'  istituita,
senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  una
Commissione che, entro il 30 giugno 2023, elabora una proposta  delle
fonti informative da utilizzare, delle modalita' e dei tempi  per  la
redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento  periodico  dell'elenco
delle societa' di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  e  del  soggetto
competente a  svolgere  le  predette  attivita'.  La  Commissione  e'
composta da un rappresentante  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, che  la  presiede,  e  da  un  rappresentante  per  ciascuno
nominato   dal   Ministro   degli   esteri   e   della   cooperazione
internazionale,  dal  Ministro  della  difesa,  dal  Ministro   dello
sviluppo economico e dal  Ministro  dell'interno,  da  un  componente
nominato da ciascuno degli organismi  di  vigilanza,  nonche'  da  un
esperto del settore individuato  anche  tra  estranei  alla  pubblica
amministrazione, nominato da ciascuno dei  Ministri  sopra  indicati.
Per la  partecipazione  ai  lavori  della  Commissione  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati.».