Art. 34
Commissariamento societa' SOGIN S.p.A.
1. In considerazione della necessita' e urgenza di accelerare lo
smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei
rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui
al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' disposto il
commissariamento della societa' SOGIN S.p.A..
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede:
a) alla nomina dell'organo commissariale, composto da un
commissario e due vicecommissari, anche in deroga all'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
b) alla definizione della durata del mandato dell'organo
commissariale, che puo' essere prorogata con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione
ecologica, in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1;
c) all'attribuzione all'organo commissariale di tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione della SOGIN S.p.A., di ogni
eventuale ulteriore potere di gestione della Societa', ivi compresi
poteri di riorganizzazione finalizzati ad assicurare maggior
efficienza nella gestione e celerita' nelle attivita' tenendo conto,
in particolare, dei siti che presentano maggiori criticita', nonche'
di ogni altro ulteriore potere di gestione anche in relazione
all'attivita' di direzione e coordinamento delle societa'
controllate;
d) alla determinazione dei compensi del commissario e dei vice
commissari, fermo restando il limite massimo retributivo di cui
all'articolo 13, comma l, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
nonche' alle disposizioni di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con oneri a carico della SOGIN
S.p.A..
3. Al fine di esercitare le funzioni individuate dal presente
articolo nonche' dal decreto di cui al comma 2, l'organo
commissariale opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
4. Il Consiglio di amministrazione di SOGIN S.p.A. decade alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Non si applica l'articolo
2383, terzo comma, del codice civile. Il Collegio sindacale, in via
transitoria, fino alla nomina dell'organo commissariale, assicura il
compimento degli atti di ordinaria amministrazione, nonche' degli
atti urgenti e indifferibili.
5. Alla data di nomina dell'organo commissariale, decadono il
Collegio sindacale, nonche' i rappresentanti di SOGIN S.p.A. in
carica negli organi amministrativi e di controllo delle societa'
controllate. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice
civile.
6. L'organo commissariale predispone con cadenza trimestrale una
relazione sulle attivita' svolte, sullo stato di avanzamento dello
smantellamento degli impianti nucleari con particolare riguardo ai
siti di prioritaria importanza per ragioni di sicurezza. La relazione
di cui al primo periodo e' inviata al Ministro dell'economia e delle
finanze e al Ministro della transizione ecologica. I Ministri
dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica possono,
anche autonomamente, segnalare all'organo commissariale priorita' e
attivita' ritenute di particolare rilevanza anche in ragione degli
impegni internazionali assunti.