Art. 34 
 
 
               Commissariamento societa' SOGIN S.p.A. 
 
  1. In considerazione della necessita' e urgenza  di  accelerare  lo
smantellamento degli impianti  nucleari  italiani,  la  gestione  dei
rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di  cui
al decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.  31,  e'  disposto  il
commissariamento della societa' SOGIN S.p.A.. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro
della transizione ecologica, da adottare entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede: 
    a)  alla  nomina  dell'organo  commissariale,  composto   da   un
commissario e due vicecommissari, anche  in  deroga  all'articolo  5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    b)  alla  definizione  della  durata  del   mandato   dell'organo
commissariale, che puo' essere prorogata con successivo  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  e  del  Ministro  della  transizione
ecologica, in ragione del conseguimento degli  obiettivi  di  cui  al
comma 1; 
    c) all'attribuzione all'organo commissariale di tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione della SOGIN S.p.A., di ogni
eventuale ulteriore potere di gestione della Societa',  ivi  compresi
poteri  di  riorganizzazione  finalizzati   ad   assicurare   maggior
efficienza nella gestione e celerita' nelle attivita' tenendo  conto,
in particolare, dei siti che presentano maggiori criticita',  nonche'
di ogni  altro  ulteriore  potere  di  gestione  anche  in  relazione
all'attivita'   di   direzione   e   coordinamento   delle   societa'
controllate; 
    d) alla determinazione dei compensi del commissario  e  dei  vice
commissari, fermo restando  il  limite  massimo  retributivo  di  cui
all'articolo 13, comma l, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
nonche' alle disposizioni di cui agli articoli 23-bis  e  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con oneri a carico della  SOGIN
S.p.A.. 
  3. Al fine di  esercitare  le  funzioni  individuate  dal  presente
articolo  nonche'  dal  decreto  di  cui   al   comma   2,   l'organo
commissariale opera in deroga ad ogni disposizione di  legge  diversa
da quella penale, fatto salvo  il  rispetto  delle  disposizioni  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 
  4. Il Consiglio di amministrazione di SOGIN S.p.A. decade alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Non si applica  l'articolo
2383, terzo comma, del codice civile. Il Collegio sindacale,  in  via
transitoria, fino alla nomina dell'organo commissariale, assicura  il
compimento degli atti di  ordinaria  amministrazione,  nonche'  degli
atti urgenti e indifferibili. 
  5. Alla data  di  nomina  dell'organo  commissariale,  decadono  il
Collegio sindacale, nonche'  i  rappresentanti  di  SOGIN  S.p.A.  in
carica negli organi amministrativi  e  di  controllo  delle  societa'
controllate. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del  codice
civile. 
  6. L'organo commissariale predispone con  cadenza  trimestrale  una
relazione sulle attivita' svolte, sullo stato  di  avanzamento  dello
smantellamento degli impianti nucleari con  particolare  riguardo  ai
siti di prioritaria importanza per ragioni di sicurezza. La relazione
di cui al primo periodo e' inviata al Ministro dell'economia e  delle
finanze  e  al  Ministro  della  transizione  ecologica.  I  Ministri
dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica  possono,
anche autonomamente, segnalare all'organo commissariale  priorita'  e
attivita' ritenute di particolare rilevanza anche  in  ragione  degli
impegni internazionali assunti.