Art. 35 
 
Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di  Stato
COVID-19 nel Registro  nazionale  aiuti,  della  presentazione  della
dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva
tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti  presso
                   l'Agenzia italiana del farmaco 
 
  1. Con riferimento agli aiuti  non  subordinati  all'emanazione  di
provvedimenti di  concessione  o  di  autorizzazione  alla  fruizione
comunque   denominati,   ovvero   subordinati    all'emanazione    di
provvedimenti di  concessione  o  di  autorizzazione  alla  fruizione
comunque denominati il cui importo non e' determinabile nei  predetti
provvedimenti,  ma  solo  a   seguito   della   presentazione   della
dichiarazione resa a fini fiscali  nella  quale  sono  dichiarati,  i
termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche  agricole
alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza: 
    a) dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  al  31
dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023; 
    b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono  prorogati  al  31
dicembre 2023. 
  2. La proroga di cui al comma 1 si applica alla  registrazione  nel
Registro nazionale degli aiuti Stato, nonche' nei registri  aiuti  di
Stato SIAN-Sistema  Informativo  Agricolo  Nazionale  e  SIPA-Sistema
Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai
sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della  Commissione
europea del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final,  recante  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni. 
  3. All'articolo 31-octies, comma 1, del  decreto-legge  28  ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2020, n. 176, le parole «31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023». 
  4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta
municipale propria (IMU) di cui  all'articolo  1,  comma  769,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021  e'
differito al 31 dicembre 2022. 
  5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle  seguenti:  «15
ottobre 2022».