Art. 36 
 
 
Disposizioni in materia di indennita' una  tantum  per  i  lavoratori
                             dipendenti 
 
  1. Ai  fini  dell'erogazione  dell'indennita'  una  tantum  di  cui
all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,
limitatamente ai dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  i  cui
servizi di pagamento delle retribuzioni del personale  siano  gestiti
dal sistema informatico del Ministero dell'economia e  delle  finanze
di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,  l'individuazione  dei  beneficiari  avviene  mediante  apposite
comunicazioni tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
l'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS)  nel  rispetto
della normativa, europea e nazionale, in materia  di  protezione  dei
dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni  di  cui
al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione  prevista
dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1. 
  2. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari  di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176, in servizio alla data del 30 giugno 2022, e'  prorogata,  con
il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022. 
  3. La durata degli incarichi individuali  a  tempo  determinato  di
livello non dirigenziale  di  Area  terza,  posizione  economica  F1,
profilo professionale di funzionario  tecnico  per  la  biologia,  la
chimica e la fisica, conferiti ai sensi dell'articolo  13,  comma  3,
del  decreto-legge  24  dicembre  2021,  n.  221,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, per il  personale
in servizio alla data del  30  giugno  2022,  e'  prorogata,  con  il
consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022. 
  4. Per l'attuazione dei commi 2 e 3  e'  autorizzata  la  spesa  di
6.298.685 euro  per  l'anno  2022.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 467, quarto periodo, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
trasferite alla contabilita' speciale, di cui all'articolo 122, comma
9,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  assegnata  al
direttore dell'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e
per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge  24  marzo
2022, n. 24, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19  maggio
2022, n. 52, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  e
restano acquisite all'erario.