Art. 37 
 
 
      Termini del programma delle amministrazioni straordinarie 
 
  1. All'articolo  51  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  le
parole «sono prorogati di sei mesi» sono sostituite  dalle  seguenti:
«possono essere prorogati, con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico,   sulla   base   di   motivata    richiesta    dell'organo
commissariale, e comunque non oltre il termine del 30 novembre  2022.
Analoga  proroga  puo'  essere   concessa   per   le   procedure   di
amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8  luglio
1999, n. 270.».