Art. 38 Sostegno alle famiglie con figli con disabilita' in materia di assegno unico e universale per i figli a carico 1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilita', al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia gia' titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»; b) all'articolo 4: 1) al comma 1, dopo le parole «Per ciascun figlio minorenne» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022 per ciascun figlio con disabilita' a carico senza limiti di eta',»; 2) al comma 4, dopo la parola «minorenne» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022, anche fino al compimento del ventunesimo anno di eta'»; 3) al comma 5, le parole «Per ciascun figlio» sono sostituite dalle seguenti «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»; 4) al comma 6, le parole «Per ciascun figlio» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»; c) all'articolo 5, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: «9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilita', gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle mensilita' spettanti da marzo 2022." 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) e c), e dal comma 2 del presente articolo, valutati in 136,2 milioni euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.