Art. 38 
 
 
Sostegno alle famiglie  con  figli  con  disabilita'  in  materia  di
           assegno unico e universale per i figli a carico 
 
  1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai  nuclei  familiari
con figli con disabilita', al decreto  legislativo  del  29  dicembre
2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «c-bis)  se  nuclei  familiari  orfanili,   per   ogni   orfano
maggiorenne a  condizione  che  sia  gia'  titolare  di  pensione  ai
superstiti  e   riconosciuto   con   disabilita'   grave   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»; 
    b) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, dopo le parole «Per  ciascun  figlio  minorenne»
sono aggiunte  le  seguenti:  «e,  limitatamente  all'anno  2022  per
ciascun figlio con disabilita' a carico senza limiti di eta',»; 
      2) al comma 4, dopo la  parola  «minorenne»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022, anche fino  al  compimento
del ventunesimo anno di eta'»; 
      3) al comma 5, le parole «Per ciascun figlio»  sono  sostituite
dalle seguenti «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»; 
      4) al comma 6, le parole «Per ciascun figlio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»; 
    c) all'articolo 5, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
      «9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio  a  carico  con
disabilita', gli importi della maggiorazione di cui al comma  1  sono
incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con  riferimento
alle mensilita' spettanti da marzo 2022." 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) e c), e dal comma 2
del presente articolo, valutati in  136,2  milioni  euro  per  l'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  le
politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo
1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.