Art. 39 
 
 
Misure per favorire il benessere dei minorenni  e  per  il  contrasto
                       alla poverta' educativa 
 
  1. Al fine di sostenere le famiglie  anche  mediante  l'offerta  di
opportunita' educative rivolte al benessere dei figli,  e'  istituito
presso lo stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una  dotazione  di
58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento  delle
iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31  dicembre
2022, anche  in  collaborazione  con  enti  pubblici  e  privati,  di
promozione e di potenziamento di attivita', incluse quelle rivolte  a
contrastare e favorire il recupero rispetto  alle  criticita'  emerse
per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui
percorsi  di  sviluppo  e  crescita  dei   minori,   nonche'   quelle
finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio
delle materie STEM, da svolgere presso i  centri  estivi,  i  servizi
socioeducativi territoriali e  i  centri  con  funzione  educativa  e
ricreativa per i minori. 
  2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato, citta' ed  autonomie  locali,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto,  e'  approvato  l'elenco  dei  Comuni  beneficiari,
comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano,  entro  trenta  giorni
dall'entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   espressamente
manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le politiche della famiglia di non voler aderire  all'iniziativa.
Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai
singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati  ISTAT  relativi  alla
popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della  popolazione
residente  e  sono   individuate   le   modalita'   di   monitoraggio
dell'attuazione degli interventi  finanziati  e  quelle  di  recupero
delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 58 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 48 milioni
di euro mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia,
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, quanto a 2 milioni di euro mediante versamento  all'entrata  del
bilancio delle Stato  a  cura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, a valere sulle risorse trasferite nel  2022  al  pertinente
bilancio autonomo ai sensi del  predetto  articolo  19,  comma  1,  e
quanto a 8 milioni di euro,  mediante  riduzione  del  Fondo  per  le
politiche relative  ai  diritti  e  alle  pari  opportunita'  di  cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.