Art. 41 
 
 
                     Cooperazione internazionale 
 
  1. Al fine di rafforzare  l'azione  dell'Italia  nell'ambito  della
cooperazione internazionale per lo sviluppo, le  risorse  finanziarie
di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della  legge  11  agosto
2014, n. 125, sono incrementate di euro 70 milioni per  l'anno  2022.
Ai relativi oneri pari a 70 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle   somme   versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo  148,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del  30
maggio 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che
sono acquisite per detto importo all'erario.