Art. 20 Requisiti degli esponenti aziendali delle imprese di assicurazione locale e delle particolari mutue assicuratrici 1. Agli esponenti aziendali delle imprese di assicurazione locale di cui all'articolo 51-ter del Codice e delle imprese di mutua assicurazione di cui all'articolo 52 del Codice si applicano gli articoli 3, 4, 5, 6, 12, 13, 23, 24 e 25 del presente decreto. I requisiti di professionalita' di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione con la riduzione: a) da tre ad un anno della durata minima dell'esperienza richiesta dall'articolo 7, commi 1 e 2 e dall'articolo 8, commi 1 e 2; b) da cinque a tre anni della durata minima dell'esperienza richiesta dall'articolo 7, comma 3 e dall'articolo 8, comma 3. 2. Ai titolari e ai soggetti che svolgono funzioni fondamentali delle imprese di cui al comma 1 si applica l'articolo 19 del presente decreto in coerenza con la disciplina alle stesse applicabile e secondo quanto definito dalle imprese stesse nelle politiche in materia di idoneita' alla carica sulla base del principio di proporzionalita'.
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'articolo 51-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: «Art. 51-ter (Nozione di impresa di assicurazione locale). - 1. L'impresa di assicurazione italiana e' qualificata impresa di assicurazione locale ai sensi del presente Capo se soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'incasso annuo dei premi lordi contabilizzati dall'impresa non supera euro 5.000.000; b) il totale delle riserve tecniche dell'impresa al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo non supera euro 25.000.000; c) ove l'impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo, non supera euro 25.000.000; d) nelle attivita' dell'impresa non rientrano attivita' assicurative o riassicurative volte a coprire rischi assicurativi di responsabilita', credito e cauzione a meno che non costituiscano rischi accessori; e) nelle attivita' dell'impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori ad euro 500.000 del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o ad euro 2.500.000 delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo, ovvero superiori al 10 per cento del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo. 2. L'impresa che rispetta le condizioni di cui al comma 1 non e' qualificata impresa di assicurazione locale quando: a) esercita l'attivita' assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri; o b) in esito alla sua richiesta e' autorizzata all'esercizio dell'attivita' di assicurazione ai sensi dell'articolo 13 o a continuare l'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 13; o c) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati o l'ammontare delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo, e' prevedibile che superi, entro i cinque anni successivi, uno degli importi di cui alle lettere a), b) c) ed e) del comma 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 52 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: «Art. 52. (Particolari mutue assicuratrici). - 1. La mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, e' qualificata particolare mutua assicuratrice ai sensi del presente Capo quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Tale impresa puo' esercitare l'attivita' assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo II del titolo II. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni. 2. La mutua assicuratrice, ai fini dell'esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilita' di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila. 3. La mutua assicuratrice, ai fini dell'esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilita' di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la meta' dai soci. 4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio l'impresa cessa di essere qualificata particolare mutua assicuratrice, non e' piu' soggetta alle disposizioni del presente Capo ed e' tenuta a richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 51-quater o ai sensi dell'articolo 13, in caso di superamento degli importi di cui all'articolo 51-ter, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.».