Art. 20 
 
Requisiti degli esponenti aziendali delle  imprese  di  assicurazione
  locale e delle particolari mutue assicuratrici 
 
  1. Agli esponenti aziendali delle imprese di  assicurazione  locale
di cui all'articolo 51-ter  del  Codice  e  delle  imprese  di  mutua
assicurazione di cui all'articolo 52  del  Codice  si  applicano  gli
articoli 3, 4, 5, 6, 12, 13, 23, 24 e  25  del  presente  decreto.  I
requisiti di professionalita' di cui agli  articoli  7  e  8  trovano
applicazione con la riduzione: 
    a)  da  tre  ad  un  anno  della  durata  minima  dell'esperienza
richiesta dall'articolo 7, commi 1 e 2 e dall'articolo 8, commi  1  e
2; 
    b) da cinque a  tre  anni  della  durata  minima  dell'esperienza
richiesta dall'articolo 7, comma 3 e dall'articolo 8, comma 3. 
  2. Ai titolari e ai soggetti  che  svolgono  funzioni  fondamentali
delle imprese di cui al comma 1 si applica l'articolo 19 del presente
decreto in coerenza con  la  disciplina  alle  stesse  applicabile  e
secondo quanto definito  dalle  imprese  stesse  nelle  politiche  in
materia  di  idoneita'  alla  carica  sulla  base  del  principio  di
proporzionalita'. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 51-ter del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
                «Art. 51-ter (Nozione  di  impresa  di  assicurazione
          locale).  -  1.  L'impresa  di  assicurazione  italiana  e'
          qualificata impresa di assicurazione locale  ai  sensi  del
          presente  Capo  se  soddisfa  congiuntamente  le   seguenti
          condizioni: 
                  a) l'incasso annuo dei premi  lordi  contabilizzati
          dall'impresa non supera euro 5.000.000; 
                  b) il totale delle riserve tecniche dell'impresa al
          lordo  degli  importi   recuperabili   dai   contratti   di
          riassicurazione e dalle societa' veicolo  non  supera  euro
          25.000.000; 
                  c) ove l'impresa faccia  parte  di  un  gruppo,  il
          totale delle riserve tecniche del gruppo,  al  lordo  degli
          importi recuperabili dai  contratti  di  riassicurazione  e
          dalle societa' veicolo, non supera euro 25.000.000; 
                  d)  nelle  attivita'  dell'impresa  non   rientrano
          attivita' assicurative o  riassicurative  volte  a  coprire
          rischi assicurativi di responsabilita', credito e  cauzione
          a meno che non costituiscano rischi accessori; 
                  e)  nelle  attivita'  dell'impresa  non   rientrano
          operazioni riassicurative superiori ad euro 500.000 del suo
          incasso annuo di  premi  lordi  contabilizzati  o  ad  euro
          2.500.000 delle sue riserve tecniche al lordo degli importi
          recuperabili  dai  contratti  di  riassicurazione  e  dalle
          societa' veicolo, ovvero superiori al 10 per cento del  suo
          incasso annuo di premi lordi  contabilizzati  o  delle  sue
          riserve tecniche al lordo degli  importi  recuperabili  dai
          contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo. 
                2. L'impresa che rispetta le  condizioni  di  cui  al
          comma 1 non e' qualificata impresa di assicurazione  locale
          quando: 
                  a)    esercita    l'attivita'    assicurativa     o
          riassicurativa in regime di libera prestazione di servizi o
          di stabilimento in altri Stati membri; o 
                  b) in  esito  alla  sua  richiesta  e'  autorizzata
          all'esercizio  dell'attivita'  di  assicurazione  ai  sensi
          dell'articolo 13 o a continuare l'esercizio  dell'attivita'
          ai sensi dell'articolo 13; o 
                  c) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati  o
          l'ammontare delle riserve tecniche, al lordo degli  importi
          recuperabili  dai  contratti  di  riassicurazione  e  dalle
          societa' veicolo, e' prevedibile che superi, entro i cinque
          anni successivi, uno degli importi di cui alle lettere  a),
          b) c) ed e) del comma 1.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  52  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
                «Art. 52. (Particolari mutue assicuratrici). - 1.  La
          mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546
          del  codice  civile,  e'  qualificata   particolare   mutua
          assicuratrice ai sensi del presente Capo  quando  ricorrono
          le condizioni rispettivamente stabilite nei commi  2  e  3.
          Tale impresa puo' esercitare l'attivita'  assicurativa  nei
          rami vita o nei rami danni e  limitatamente  al  territorio
          della  Repubblica,  senza   che   trovi   applicazione   la
          disciplina sui requisiti per l'accesso di cui  al  capo  II
          del titolo II. Le quote  di  partecipazione  devono  essere
          rappresentate da azioni. 
                2. La mutua assicuratrice, ai fini dell'esercizio dei
          rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilita'  di
          esigere  contributi  supplementari,   o   di   ridurre   le
          prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad
          euro cinquecentomila. 
                3. La mutua assicuratrice, ai fini dell'esercizio dei
          rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilita' di
          esigere contributi supplementari  e  riscuotere  contributi
          annui non superiori ad un milione di euro, provenienti  per
          almeno la meta' dai soci. 
                4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati
          durante tre esercizi consecutivi, a  decorrere  dal  quarto
          esercizio l'impresa cessa di essere qualificata particolare
          mutua assicuratrice, non e' piu' soggetta alle disposizioni
          del   presente   Capo   ed   e'   tenuta    a    richiedere
          l'autorizzazione ai  sensi  dell'articolo  51-quater  o  ai
          sensi  dell'articolo  13,  in  caso  di  superamento  degli
          importi di cui all'articolo  51-ter,  entro  trenta  giorni
          dall'approvazione del bilancio relativo al terzo  esercizio
          nel quale gli importi sono stati superati.».