Art. 26 
 
Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in
  funzione di sostegno alla concorrenza e per la  semplificazione  in
  materia di fonti energetiche rinnovabili 
 
  1.  Ai  fini  dell'individuazione  dell'elenco  dei  nuovi   regimi
amministrativi delle attivita' private, della semplificazione e della
reingegnerizzazione in digitale delle  procedure  amministrative,  il
Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la
ricognizione, la semplificazione e l'individuazione  delle  attivita'
oggetto  di  procedimento  di  segnalazione  certificata  di   inizio
attivita' o di silenzio assenso nonche' di quelle  per  le  quali  e'
necessario il titolo espresso  o  e'  sufficiente  una  comunicazione
preventiva.  L'individuazione   dei   regimi   amministrativi   delle
attivita' e' effettuata al fine di eliminare le autorizzazioni e  gli
adempimenti  non  necessari,  eventualmente  anche   modificando   la
disciplina  generale  delle  attivita'  private   non   soggette   ad
autorizzazione espressa, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nel
rispetto  dei  principi  del  diritto  dell'Unione  europea  relativi
all'accesso alle attivita' di servizi e in modo da ridurre gli  oneri
amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, anche  tenendo
conto dell'individuazione di cui alla tabella A allegata  al  decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 222. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo  principi  di
ragionevolezza e proporzionalita', nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi: 
    a)   tipizzare   e   individuare   le   attivita'   soggette   ad
autorizzazione,  giustificata  da  motivi  imperativi  di   interesse
generale, e i provvedimenti autorizzatori posti a tutela di  principi
e interessi costituzionalmente rilevanti; 
    b) tipizzare  e  individuare  le  attivita'  soggette  ai  regimi
amministrativi di cui agli articoli 19, 19-bis e  20  della  legge  7
agosto 1990, n. 241,  nonche'  quelle  soggette  a  mero  obbligo  di
comunicazione, individuando gli  effetti  della  presentazione  della
comunicazione e i poteri che possono essere esercitati dalla pubblica
amministrazione in fase di controllo; 
    c) eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e  le
misure  incidenti  sulla  liberta'  di   iniziativa   economica   non
indispensabili,  fatti  salvi   quelli   previsti   dalla   normativa
dell'Unione europea o quelli posti a tutela di principi  e  interessi
costituzionalmente rilevanti; 
    d)  semplificare  i  procedimenti   relativi   ai   provvedimenti
autorizzatori, gli adempimenti e le misure  non  eliminati  ai  sensi
delle lettere a), b) e c), in modo da ridurre il  numero  delle  fasi
procedimentali e delle amministrazioni coinvolte, anche eliminando  e
razionalizzando le competenze degli uffici,  accorpando  le  funzioni
per settori omogenei e individuando discipline e tempi  uniformi  per
tipologie omogenee di procedimenti, anche prevedendo la  possibilita'
di  delegare   un   altro   soggetto,   persona   fisica   o   libero
professionista, a provvedere  agli  adempimenti  presso  la  pubblica
amministrazione; 
    e)  estendere  l'ambito  delle  attivita'   private   liberamente
esercitabili senza necessita' di alcun adempimento, inclusa  la  mera
comunicazione; 
    f) semplificare e reingegnerizzare le procedure e gli adempimenti
per  la  loro  completa   digitalizzazione,   anche   prevedendo   la
possibilita' di delegare un altro soggetto, persona fisica  o  libero
professionista, a provvedere  agli  adempimenti  presso  la  pubblica
amministrazione; 
    g) eliminare i livelli di regolazione superiori a  quelli  minimi
richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea; 
    h) ridurre i tempi dei  procedimenti  autorizzatori  per  l'avvio
dell'attivita' di impresa; 
    i)  ridefinire  i   termini   dei   procedimenti   amministrativi
dimezzandone  la  durata,  salva  la  possibilita'  di   individuare,
d'intesa con le amministrazioni competenti, quelli  esclusi  da  tale
riduzione, prevedendo che tra i criteri  base  di  valutazione  della
performance   individuale   e   organizzativa   sia   compreso,   ove
applicabile,  il  monitoraggio   dei   tempi   di   trattazione   dei
procedimenti e il livello di soddisfazione dell'utenza; 
    l) introdurre misure per consentire  la  tracciabilita'  digitale
dei procedimenti; 
    m) armonizzare,  attraverso  l'adozione  di  moduli  unificati  e
standardizzati da approvare mediante accordo in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, la modulistica  per  la  presentazione  delle  istanze,
delle   segnalazioni   o   delle   comunicazioni    alle    pubbliche
amministrazioni, anche relative alle attivita' commerciali; 
    n) promuovere lo sviluppo della concorrenza nell'esercizio  della
libera professione mediante le opportune semplificazioni di carattere
procedimentale e amministrativo. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati,  entro
ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, su proposta del Ministro per la  pubblica  amministrazione  di
concerto  con  i  Ministri  competenti  per   materia,   sentiti   le
associazioni  imprenditoriali  e  professionali  nonche'   gli   enti
rappresentativi del sistema camerale, previa acquisizione del  parere
e,  per  i  profili  di  competenza  regionale,   dell'intesa   della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di  Stato,  che  sono
resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di  trasmissione
di ciascuno schema  di  decreto  legislativo,  decorso  il  quale  il
Governo  puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun  decreto
legislativo   e'   successivamente   trasmesso   alle   Camere    per
l'espressione dei pareri delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per materia e per  i  profili  finanziari,  che  si  pronunciano  nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,  decorso
il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 
  4. Il Governo e' delegato, altresi', ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi in  materia  di  fonti  energetiche  rinnovabili,
anche ai fini dell'adeguamento della  normativa  vigente  al  diritto
dell'Unione europea, della razionalizzazione, del  riordino  e  della
semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri
regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di
competitivita' del Paese. 
  5. I decreti legislativi di  cui  al  comma  4  sono  adottati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) ricognizione e riordino della normativa vigente in materia  di
fonti  energetiche   rinnovabili,   al   fine   di   conseguire   una
significativa  riduzione  e  razionalizzazione   delle   disposizioni
legislative e regolamentari e  di  assicurare  un  maggior  grado  di
certezza del  diritto  e  di  semplificazione  dei  procedimenti,  in
considerazione degli aspetti peculiari della materia; 
    b) coordinamento, sotto il profilo formale e  sostanziale,  delle
disposizioni legislative vigenti  in  materia  di  fonti  energetiche
rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell'Unione europea,
apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare  la
coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico,  logico
e sistematico; 
    c) assicurare l'unicita', la contestualita', la  completezza,  la
chiarezza e la semplicita'  della  disciplina  in  materia  di  fonti
energetiche rinnovabili  concernente  ciascuna  attivita'  o  ciascun
gruppo di attivita'; 
    d) semplificazione dei procedimenti  amministrativi  nel  settore
delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante  la  soppressione
dei  regimi  autorizzatori,  razionalizzazione  e  accelerazione  dei
procedimenti e previsione di termini certi  per  la  conclusione  dei
procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in  particolare,  l'avvio
dell'attivita' economica nonche' l'installazione e  il  potenziamento
degli impianti, anche a uso domestico; 
    e) aggiornamento delle procedure, prevedendo  la  piu'  estesa  e
ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con
i destinatari dell'azione amministrativa; 
    f) adeguamento dei  livelli  di  regolazione  ai  livelli  minimi
richiesti dalla normativa dell'Unione europea. 
  6. I decreti legislativi di cui al comma 4  abrogano  espressamente
tutte le  disposizioni  oggetto  di  riordino  o  comunque  con  essi
incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento  in
relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate. 
  7. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  4  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro  per
la  pubblica  amministrazione  e  del  Ministro   della   transizione
ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e previa  acquisizione  del  parere  del  Consiglio  di
Stato, che e' reso  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione di ciascuno schema di decreto  legislativo,  decorso  il
quale il Governo puo' comunque  procedere.  Gli  schemi  dei  decreti
legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione  dei  pareri
da parte della Commissione  parlamentare  per  la  semplificazione  e
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine  di  trenta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi  possono
essere  comunque  adottati.   Qualora   il   termine   previsto   per
l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari  scada  nei
trenta giorni  che  precedono  la  scadenza  del  termine  di  delega
previsto dal comma 4, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di
novanta giorni. 
  8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  di  ciascuno  dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o
piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni   integrative   e
correttive, nel rispetto della procedura di cui  al  comma  3  e  dei
principi e criteri direttivi di cui al comma 2. 
  9. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
4, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative  e
correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di  cui  al
comma 5 e della procedura di cui al comma 7. 
  10. La Commissione parlamentare  per  la  semplificazione  verifica
periodicamente lo stato di attuazione  del  presente  articolo  e  ne
riferisce ogni sei mesi alle Camere. 
  11. Il Governo, nelle materie di competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato, adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione
adeguandole ai decreti legislativi adottati  ai  sensi  del  presente
articolo. 
  12. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti
previsti dai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4 con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  13. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge sono adottate disposizioni modificative e  integrative
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  13
febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di
interventi  e  opere  di   lieve   entita'   e   di   operare   altre
semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori  tipologie  di
interventi  non  soggetti  ad  autorizzazione  paesaggistica   oppure
sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata,  nonche'  al
fine di riordinare, introducendo la relativa  disciplina  nell'ambito
del predetto regolamento, le fattispecie  di  interventi  soggetti  a
regimi semplificati introdotte mediante norme di legge. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo degli articoli 19,  19-bis  e  20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme  in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi.): 
              «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio  attivita'
          -  Scia).  -  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,  licenza,
          concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
          denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
          ruoli    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio
          dipenda esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
          presupposti richiesti dalla legge o da atti  amministrativi
          a contenuto generale, e non sia  previsto  alcun  limite  o
          contingente   complessivo   o   specifici   strumenti    di
          programmazione  settoriale  per  il  rilascio  degli   atti
          stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
          con la sola esclusione dei casi in cui  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici  o  culturali   e   degli   atti
          rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla   difesa
          nazionale,  alla  pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
          all'asilo,  alla  cittadinanza,  all'amministrazione  della
          giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi
          gli atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
          relative alla sussistenza dei requisiti e  dei  presupposti
          di cui al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni
          sono  corredate  dagli  elaborati  tecnici  necessari   per
          consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
          Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
          di  atti  o  pareri  di  organi  o  enti  appositi,  ovvero
          l'esecuzione di verifiche preventive,  essi  sono  comunque
          sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
          asseverazioni o certificazioni di cui  al  presente  comma,
          salve  le  verifiche  successive  degli  organi   e   delle
          amministrazioni  competenti.  La  segnalazione,   corredata
          delle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
          dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere  presentata
          mediante posta raccomandata con avviso di  ricevimento,  ad
          eccezione dei procedimenti per cui e'  previsto  l'utilizzo
          esclusivo  della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la
          segnalazione  si  considera  presentata  al  momento  della
          ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis,  comma  2,
          dalla   data   della   presentazione   della   segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.
          Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
          suoi  effetti  alla  normativa  vigente,  l'amministrazione
          competente,  con  atto  motivato,  invita  il   privato   a
          provvedere  prescrivendo  le  misure  necessarie   con   la
          fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni  per
          l'adozione di queste ultime. In difetto di  adozione  delle
          misure da parte del privato, decorso il  suddetto  termine,
          l'attivita'  si  intende  vietata.  Con  lo   stesso   atto
          motivato, in presenza di attestazioni non  veritiere  o  di
          pericolo per la tutela dell'interesse pubblico  in  materia
          di ambiente, paesaggio, beni culturali,  salute,  sicurezza
          pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione  dispone  la
          sospensione  dell'attivita'  intrapresa.  L'atto   motivato
          interrompe  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,   che
          ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato
          comunica l'adozione delle suddette misure.  In  assenza  di
          ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
          gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di  cui  al  comma
          6-bis,  l'amministrazione  competente  adotta  comunque   i
          provvedimenti previsti dal medesimo  comma  3  in  presenza
          delle condizioni previste dall'art. 21-nonies. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104.». 
              «Art.     19-bis     (Concentrazione     dei     regimi
          amministrativi). - 1. Sul sito  istituzionale  di  ciascuna
          amministrazione e' indicato lo sportello unico,  di  regola
          telematico, al quale presentare la SCIA, anche in  caso  di
          procedimenti    connessi    di    competenza    di    altre
          amministrazioni ovvero  di  diverse  articolazioni  interne
          dell'amministrazione ricevente.  Possono  essere  istituite
          piu' sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire  la
          pluralita' dei punti di accesso sul territorio. 
              2. Se per lo svolgimento  di  un'attivita'  soggetta  a
          SCIA   sono   necessarie   altre    SCIA,    comunicazioni,
          attestazioni,  asseverazioni  e  notifiche,   l'interessato
          presenta un'unica SCIA allo sportello di cui  al  comma  1.
          L'amministrazione  che  riceve   la   SCIA   la   trasmette
          immediatamente alle altre  amministrazioni  interessate  al
          fine di consentire,  per  quanto  di  loro  competenza,  il
          controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
          per  lo  svolgimento  dell'attivita'  e  la  presentazione,
          almeno cinque giorni prima della scadenza  dei  termini  di
          cui all'art. 19, commi 3 e  6-bis,  di  eventuali  proposte
          motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. 
              3. Nel caso in  cui  l'attivita'  oggetto  di  SCIA  e'
          condizionata all'acquisizione di atti di  assenso  comunque
          denominati o pareri  di  altri  uffici  e  amministrazioni,
          ovvero    all'esecuzione    di    verifiche     preventive,
          l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1  la
          relativa istanza,  a  seguito  della  quale  e'  rilasciata
          ricevuta ai  sensi  dell'art.  18-bis.  In  tali  casi,  il
          termine  per  la  convocazione  della  conferenza  di   cui
          all'art.   14   decorre   dalla   data   di   presentazione
          dell'istanza e l'inizio dell'attivita' resta subordinato al
          rilascio degli atti  medesimi,  di  cui  lo  sportello  da'
          comunicazione all'interessato.». 
              «Art.  20  (Silenzio  assenso).  -   1.   Fatta   salva
          l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di
          parte per il rilascio di  provvedimenti  amministrativi  il
          silenzio   dell'amministrazione   competente   equivale   a
          provvedimento  di   accoglimento   della   domanda,   senza
          necessita' di ulteriori istanze o diffide, se  la  medesima
          amministrazione non comunica all'interessato,  nel  termine
          di cui all'art.  2,  commi  2  o  3,  il  provvedimento  di
          diniego, ovvero non procede ai  sensi  del  comma  2.  Tali
          termini decorrono dalla data di ricevimento  della  domanda
          del privato. 
              2.  L'amministrazione  competente  puo'  indire,  entro
          trenta giorni dalla presentazione dell'istanza  di  cui  al
          comma 1, una conferenza di servizi ai sensi  del  capo  IV,
          anche tenendo conto delle situazioni giuridiche  soggettive
          dei controinteressati. 
              2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
          equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma
          1, fermi restando  gli  effetti  comunque  intervenuti  del
          silenzio assenso, l'amministrazione e' tenuta, su richiesta
          del   privato,   a   rilasciare,   in    via    telematica,
          un'attestazione  circa   il   decorso   dei   termini   del
          procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della
          domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente
          dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione e'  sostituita
          da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. 
              3. Nei casi in  cui  il  silenzio  dell'amministrazione
          equivale ad accoglimento della  domanda,  l'amministrazione
          competente  puo'  assumere   determinazioni   in   via   di
          autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  agli  atti   e   procedimenti   riguardanti   il
          patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
          dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
          sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e  la  cittadinanza,  la
          salute e  la  pubblica  incolumita',  ai  casi  in  cui  la
          normativa comunitaria impone  l'adozione  di  provvedimenti
          amministrativi formali, ai casi in cui la  legge  qualifica
          il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
          nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
          con i Ministri competenti. 
              5. Si applicano gliarticoli 2, comma 7, e 10-bis. 
              5-bis.». 
              - Il decreto legislativo  25  novembre  2016,  n.  222,
          recante  «Individuazione   di   procedimenti   oggetto   di
          autorizzazione,  segnalazione  certificata  di  inizio   di
          attivita' (SCIA), silenzio assenso  e  comunicazione  e  di
          definizione  dei  regimi   amministrativi   applicabili   a
          determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'art.  5
          della legge 7 agosto 2015, n. 124», e' pubblicato nella  GU
          n. 277 del 26 novembre 2016, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281  (Individuazione  di
          procedimenti  oggetto   di   autorizzazione,   segnalazione
          certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso
          e comunicazione e di definizione dei regimi  amministrativi
          applicabili a  determinate  attivita'  e  procedimenti,  ai
          sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   13
          febbraio  2017,  n.  31,   recante   «Regolamento   recante
          individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
          paesaggistica  o  sottoposti  a  procedura   autorizzatoria
          semplificata», e' pubblicato nella G.U. n. 68 del 22  marzo
          2017.