Art. 27 
 
Delega al Governo in materia di semplificazione dei  controlli  sulle
                        attivita' economiche 
 
  1. Al fine di assicurare la  semplificazione  degli  adempimenti  e
delle attivita' di controllo,  consentendo  l'efficace  tutela  degli
interessi pubblici, nonche' di favorire  la  ripresa  e  il  rilancio
delle attivita' economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno  o  piu'  decreti
legislativi volti a semplificare, rendere piu' efficaci ed efficienti
e coordinare i controlli sulle attivita' economiche, nel rispetto dei
criteri di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15  marzo  1997,
n. 59, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli
interessi  pubblici,  nonche'  delle  corrispondenti   attivita'   di
controllo; 
    b) semplificazione  degli  adempimenti  amministrativi  necessari
sulla base del principio di proporzionalita' rispetto  alle  esigenze
di tutela degli interessi pubblici; 
    c) coordinamento e programmazione dei controlli  da  parte  delle
amministrazioni  per  evitare  duplicazioni  e  sovrapposizioni   dei
controlli  e   ritardi   al   normale   esercizio   delle   attivita'
dell'impresa, assicurando l'efficace tutela dell'interesse pubblico; 
    d) programmazione dei controlli secondo i principi di  efficacia,
efficienza e proporzionalita', tenendo conto  delle  informazioni  in
possesso  delle  amministrazioni  competenti,  definendo   contenuti,
modalita' e frequenza dei controlli anche sulla base dell'esito delle
verifiche  e  delle  ispezioni  pregresse,  nonche'  sulla  base  del
possesso di certificazioni del sistema di gestione  per  la  qualita'
ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli operatori
economici di adeguati sistemi e modelli per  l'identificazione  e  la
gestione dei rischi; 
    e) ricorso alla diffida  o  ad  altri  meccanismi  di  promozione
dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di interessi pubblici  per
valorizzare l'attivita' di controllo come strumento  di  governo  del
sistema, in un'ottica non solo repressiva, ma anche  conoscitiva,  di
sostegno all'adempimento e di indirizzo; 
    f) promozione della collaborazione tra  le  amministrazioni  e  i
soggetti controllati al fine di  prevenire  rischi  e  situazioni  di
irregolarita',  anche  introducendo  meccanismi  di  dialogo   e   di
valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti
premiali; 
    g) accesso ai dati e scambio  delle  informazioni  da  parte  dei
soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento
e   della   programmazione    dei    controlli    anche    attraverso
l'interoperabilita' delle banche dati, secondo la  disciplina  recata
dal  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto del regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
e del codice in materia di protezione dei dati personali, di  cui  al
decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  nonche'  attraverso
l'utilizzo del fascicolo d'impresa di  cui  all'articolo  43-bis  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli
compiuti, con i relativi esiti, quando essi  confermino,  limitino  o
inibiscano lo svolgimento dell'attivita' d'impresa; 
    h) individuazione, trasparenza e conoscibilita' degli obblighi  e
degli adempimenti che le imprese devono  rispettare  per  ottemperare
alle disposizioni normative, nonche' dei processi e  metodi  relativi
ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati  alla
gestione dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida e
indirizzi uniformi; 
    i) verifica e valutazione degli esiti dell'attivita' di controllo
in termini di efficacia, efficienza e sostenibilita'; 
    l) divieto per  le  pubbliche  amministrazioni,  nell'ambito  dei
controlli sulle attivita' economiche, di richiedere la produzione  di
documenti e informazioni  gia'  in  loro  possesso  anche  prevedendo
sanzioni disciplinari nel caso di inadempienze; 
    m) individuazione di  specifiche  categorie  per  i  creatori  di
contenuti digitali, tenendo conto dell'attivita' economica svolta; 
    n) previsione di  meccanismi  di  risoluzione  alternativa  delle
controversie  tra  creatori  di   contenuti   digitali   e   relative
piattaforme. 
  2. I decreti legislativi di cui al  comma  1  sono  adottati  entro
ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,  del
Ministro dello sviluppo economico,  del  Ministro  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, del Ministro  dell'economia  e
delle finanze e dei  Ministri  competenti  per  materia,  sentiti  le
associazioni imprenditoriali, gli enti  rappresentativi  del  sistema
camerale e le organizzazioni sindacali piu' rappresentative  su  base
nazionale, previa acquisizione  dell'intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi  nel
termine di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  trasmissione  di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo
puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo  e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di  quarantacinque  giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo
puo' essere comunque adottato. 
  3. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 e' adottato
entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di  cui  al  medesimo
comma 1 e secondo la procedura di cui al comma 2. 
  4. Le regioni, le province autonome di Trento e di  Bolzano  e  gli
enti  locali,  nell'ambito  dei  propri  ordinamenti,  conformano  le
attivita' di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma
1. 
  5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto della procedura e dei principi e  criteri  direttivi  di
cui al presente articolo, uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni integrative e correttive. 
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti
previsti dai decreti legislativi di cui al comma  1  con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  20,  comma  3,  della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per  il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa): 
              «Art. 20. - Omissis. 
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)   definizione   del    riassetto    normativo    e
          codificazione  della  normativa   primaria   regolante   la
          materia, previa acquisizione del parere  del  Consiglio  di
          Stato, reso nel termine di novanta giorni  dal  ricevimento
          della   richiesta,   con   determinazione   dei    principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; 
                a-bis) coordinamento formale e sostanziale del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
                b) indicazione esplicita delle norme abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile; 
                c) indicazione dei principi generali, in  particolare
          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,
          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
                d)  eliminazione  degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
                e)  sostituzione  degli   atti   di   autorizzazione,
          licenza, concessione, nulla osta, permesso  e  di  consenso
          comunque  denominati  che  non  implichino   esercizio   di
          discrezionalita' amministrativa e il cui  rilascio  dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una denuncia di inizio di attivita' da presentare da  parte
          dell'interessato all'amministrazione  competente  corredata
          dalle attestazioni  e  dalle  certificazioni  eventualmente
          richieste; 
                f) determinazione dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
                g)   revisione    e    riduzione    delle    funzioni
          amministrative non direttamente rivolte: 
                  1) alla  regolazione  ai  fini  dell'incentivazione
          della concorrenza; 
                  2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
                  3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
                  4)   alla   protezione   di   interessi    primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
                  5) alla  tutela  dell'identita'  e  della  qualita'
          della   produzione   tipica   e   tradizionale   e    della
          professionalita'; 
                h) promozione degli interventi di autoregolazione per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
                i) per le ipotesi  per  le  quali  sono  soppressi  i
          poteri amministrativi autorizzatori o ridotte  le  funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
                l)  attribuzione  delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
                m)   definizione   dei   criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
                n) indicazione esplicita dell'autorita' competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              3-bis.  Il  Governo,  nelle   materie   di   competenza
          esclusiva   dello   Stato,   completa   il   processo    di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente al decreto legislativo  di  riassetto,  una
          raccolta organica delle norme  regolamentari  regolanti  la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina di livello primario e semplificandole secondo  i
          criteri di cui ai successivi commi.». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
          G.U. n. 112 del 16 maggio 2005, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante  «Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE», e' pubblicato nella G.U. n. 174  del  29  luglio
          2003, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 43-bis del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa): 
              «Art.   43-bis   (Certificazione    e    documentazione
          d'impresa). -  1.  Lo  sportello  unico  per  le  attivita'
          produttive: 
                a) trasmette  alle  altre  amministrazioni  pubbliche
          coinvolte nel procedimento le comunicazioni e  i  documenti
          attestanti atti, fatti, qualita', stati soggettivi, nonche'
          gli atti di autorizzazione, licenza, concessione,  permesso
          o nulla osta comunque denominati  rilasciati  dallo  stesso
          sportello unico per le attivita' produttive o acquisiti  da
          altre  amministrazioni  ovvero  comunicati  dall'impresa  o
          dalle   agenzie   per   le   imprese,   ivi   comprese   le
          certificazioni di qualita' o ambientali; 
                b)  invia  alla  camera  di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura territorialmente  competente,  ai
          fini del loro  inserimento  nel  Repertorio  delle  notizie
          economiche e amministrative (REA) e al fine della  raccolta
          e conservazione in un fascicolo  informatico  per  ciascuna
          impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla
          lettera a). 
              2. Le comunicazioni  tra  lo  sportello  unico  per  le
          attivita'  produttive,  le  amministrazioni  pubbliche,  le
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          le  imprese  e  le  agenzie  per   le   imprese   avvengono
          esclusivamente   in   modalita'   telematica   secondo   le
          disposizioni vigenti. 
              3.  Le  amministrazioni  non  possono   richiedere   ai
          soggetti  interessati  la  produzione  dei   documenti   da
          acquisire ai sensi del comma 1, lettera a). 
              4.   All'attuazione   del    presente    articolo    le
          amministrazioni interessate  provvedono  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.».