Art. 28 
 
Disposizioni concernenti la compatibilita' tra le attivita' di agente
               immobiliare e di mediazione creditizia 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989,  n.
39, e' inserito il seguente: 
    «3-bis. In deroga a quanto  disposto  dal  comma  3,  l'esercizio
dell'attivita' di agente immobiliare e'  compatibile  con  quella  di
dipendente  o  collaboratore  di  imprese  esercenti  l'attivita'  di
mediazione  creditizia  disciplinata  dagli  articoli  128-sexies   e
seguenti  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385.
L'esercizio   dell'attivita'   di   mediazione   creditizia    rimane
assoggettato alla  relativa  disciplina  di  settore  e  ai  relativi
controlli». 
  2. Il comma 4-quater dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 141, e' sostituito dal seguente: 
    «4-quater. L'attivita' di mediazione  creditizia  e'  compatibile
con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione,
di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi  restando  i
rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo
o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi  del
presente decreto legislativo, del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  del  testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della  legge
3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti e'  verificato  per
via informatica. L'esercizio di tali  attivita'  rimane  assoggettato
alle relative discipline di settore e ai relativi controlli». 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge  3
          febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla  legge
          21 marzo 1958, n.  253,  concernente  la  disciplina  della
          professione di mediatore), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  5.   -   1.   Per   l'esercizio   dell'attivita'
          disciplinata    dai    precedenti    articoli,     compreso
          l'espletamento delle pratiche necessarie ed  opportune  per
          la gestione o la conclusione dell'affare, non e'  richiesta
          la licenza prevista dall'art. 115  del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773. 
              2.  La  licenza  di  cui  al  comma   1   non   abilita
          all'esercizio dell'attivita' di mediazione. 
              3.  L'esercizio   dell'attivita'   di   mediazione   e'
          incompatibile con l'esercizio di attivita'  imprenditoriale
          di produzione, vendita,  rappresentanza  o  promozione  dei
          beni afferenti al  medesimo  settore  merceologico  per  il
          quale si esercita l'attivita' di mediazione ovvero  con  la
          qualita' di dipendente di tale  imprenditore,  nonche'  con
          l'attivita'  svolta  in  qualita'  di  dipendente  di  ente
          pubblico  o  di  dipendente  o  collaboratore  di   imprese
          esercenti i  servizi  finanziari  di  cui  all'art.  4  del
          decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio
          di professioni intellettuali afferenti al medesimo  settore
          merceologico per cui si esercita l'attivita' di  mediazione
          e comunque in situazioni di conflitto di interessi. 
              3-bis.  In  deroga  a  quanto  disposto  dal  comma  3,
          l'esercizio  dell'attivita'  di   agente   immobiliare   e'
          compatibile con quella di  dipendente  o  collaboratore  di
          imprese  esercenti  l'attivita'  di  mediazione  creditizia
          disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385.
          L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia  rimane
          assoggettato alla  relativa  disciplina  di  settore  e  ai
          relativi controlli. 
              4. Il  mediatore  che  per  l'esercizio  della  propria
          attivita' si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano
          indicate le condizioni del contratto, deve  preventivamente
          depositarne copia presso la  commissione  di  cui  all'art.
          7.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-quater, del
          decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.  141  (Attuazione
          della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito
          ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI  del  testo
          unico bancario (decreto legislativo n.  385  del  1993)  in
          merito alla disciplina dei soggetti  operanti  nel  settore
          finanziario, degli agenti in attivita'  finanziaria  e  dei
          mediatori creditizi), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17 (Incompatibilita'). - (Omissis). 
              4-quater.  L'attivita'  di  mediazione  creditizia   e'
          compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione
          o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente
          immobiliare,  fermi  restando  i  rispettivi  obblighi   di
          iscrizione nel relativo elenco,  registro,  albo  o  ruolo,
          effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del
          presente   decreto   legislativo,    del    codice    delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, del testo unico delle  disposizioni
          in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della  legge
          3 febbraio 1989,  n.  39.  Il  possesso  dei  requisiti  e'
          verificato  per  via  informatica.  L'esercizio   di   tali
          attivita' rimane assoggettato alle relative  discipline  di
          settore e ai relativi controlli." 
              (Omissis)».