Art. 29 
 
Abbreviazione dei termini della comunicazione unica  per  la  nascita
                            dell'impresa 
 
  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.  40,  il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Le amministrazioni competenti  comunicano  all'interessato  e
all'ufficio  del  registro  delle  imprese,   per   via   telematica,
immediatamente il  codice  fiscale  e  la  partita  IVA  ed  entro  i
successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle
posizioni registrate». 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma  4,  del
          decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per  la
          tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
          sviluppo di  attivita'  economiche,  la  nascita  di  nuove
          imprese,      la       valorizzazione       dell'istruzione
          tecnico-professionale e la  rottamazione  di  autoveicoli),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   9   (Comunicazione   unica   per   la   nascita
          dell'impresa). - Omissis. 
              4.    Le    amministrazioni    competenti    comunicano
          all'interessato e all'ufficio del registro  delle  imprese,
          per via telematica, immediatamente il codice fiscale  e  la
          partita IVA  ed  entro  i  successivi  quattro  giorni  gli
          ulteriori   dati   definitivi   relativi   alle   posizioni
          registrate.».