Art. 30 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento  europeo
  e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e  il
  riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato 
 
  1.  Al  fine  di  rafforzare  la  concorrenza  nel  mercato   unico
dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo  sulle
conformita'  delle  merci,  e  di  promuovere,   al   contempo,   una
semplificazione  e  razionalizzazione  del  sistema  di  vigilanza  a
vantaggio di operatori e utenti finali, il  Governo  e'  delegato  ad
adottare, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza
pubblica, uno o piu'  decreti  legislativi  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)  2019/1020
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  giugno  2019,  sulla
vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti,  nonche'  per
la  razionalizzazione  e  la  semplificazione  di  tale  sistema   di
vigilanza, nel rispetto dei seguenti  principi  e  criteri  direttivi
specifici, oltre che, ove compatibili, di quelli di cui  all'articolo
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234: 
    a) individuazione delle autorita' di vigilanza e delle  autorita'
incaricate del  controllo,  compreso  il  controllo  delle  frontiere
esterne, dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea  ai
sensi, rispettivamente, degli articoli 10 e 25 del  regolamento  (UE)
2019/1020  e  delle  relative  attribuzioni,   attivita'   e   poteri
conformemente alla disciplina dell'Unione  europea,  con  contestuale
adeguamento, revisione, riorganizzazione, riordino e  semplificazione
della normativa  vigente,  nella  maniera  idonea  a  implementare  e
massimizzare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli e i
livelli di tutela per  utenti  finali  e  operatori,  favorendo,  ove
funzionale a tali obiettivi, la  concentrazione  nell'attribuzione  e
nella definizione delle competenze, anche mediante accorpamenti delle
medesime  per  gruppi  omogenei  di  controlli  o   prodotti   e   la
razionalizzazione del loro riparto tra le autorita' e  tra  strutture
centrali e  periferiche  della  singola  autorita',  sulla  base  dei
principi di competenza, adeguatezza, sussidiarieta', differenziazione
e unitarieta' dei processi decisionali, anche mediante l'attribuzione
della titolarita' dei procedimenti di vigilanza secondo le regole  di
prevalenza dei profili  di  competenza  rispetto  alla  natura  e  al
normale  utilizzo  dei  prodotti,  e  comunque  garantendo  la  netta
definizione delle competenze e una distribuzione e allocazione  delle
risorse, di bilancio, umane e  strumentali,  disponibili  in  maniera
adeguata all'espletamento delle  funzioni  attribuite,  ad  eccezione
delle attribuzioni  delle  autorita'  di  pubblica  sicurezza,  quali
autorita' di sorveglianza del mercato in materia di esplosivi per uso
civile e articoli pirotecnici; 
    b) semplificazione ed ottimizzazione del sistema di  vigilanza  e
conformita'  dei  prodotti,  riducendo,  senza  pregiudizio  per  gli
obiettivi di vigilanza,  gli  oneri  amministrativi,  burocratici  ed
economici a carico delle imprese, anche mediante  la  semplificazione
del coordinamento tra le procedure connesse ai controlli dei prodotti
che entrano nel mercato dell'Unione europea  e  quelle  rimesse  alle
autorita' di  vigilanza,  e  semplificazione  dei  procedimenti,  nel
rispetto  della  normativa  dell'Unione  europea,  in  ragione  delle
caratteristiche dei prodotti, tenendo conto anche dei casi in  cui  i
rischi potenziali o i casi di non conformita'  siano  bassi  o  delle
situazioni in cui i prodotti  siano  commercializzati  principalmente
attraverso  catene  di   approvvigionamento   tradizionali,   nonche'
garantire  a  operatori  e  utenti  finali,  secondo  i  principi  di
concentrazione  e  trasparenza,   facile   accesso   a   informazioni
pertinenti e complete sulle procedure e sulle normative  applicabili,
ad  eccezione  delle  attribuzioni  delle   autorita'   di   pubblica
sicurezza,  ai  sensi  del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  del
relativo regolamento di esecuzione; 
    c) individuazione  dell'ufficio  unico  di  collegamento  di  cui
all'articolo 10 del regolamento (UE)  2019/1020,  anche  in  base  al
criterio della competenza  prevalente,  prevedendo  che  al  medesimo
siano  attribuite  le  funzioni  di  rappresentanza  della  posizione
coordinata delle autorita' di vigilanza e delle autorita'  incaricate
del controllo  dei  prodotti  che  entrano  nel  mercato  dell'Unione
europea e di comunicazione delle  strategie  nazionali  di  vigilanza
adottate ai sensi dell'articolo 13 del  regolamento  (UE)  2019/1020,
garantendo, per lo svolgimento  delle  funzioni  assegnate,  adeguate
risorse finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  anche  mediante
assegnazione  di  unita'  di  personale   dotate   delle   necessarie
competenze ed esperienze, provenienti dalle autorita' di vigilanza  o
comunque  dalle  amministrazioni  competenti  per  le  attivita'   di
vigilanza  e  controllo  delle  normative  armonizzate  di   cui   al
regolamento (UE) 2019/1020, in posizione di comando o  altro  analogo
istituto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  ai   sensi   delle
disposizioni vigenti e dell'articolo 17, comma  14,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127; 
    d)  previsione   di   adeguati   meccanismi   di   comunicazione,
coordinamento e cooperazione tra le autorita' di vigilanza e  con  le
autorita' incaricate del  controllo  dei  prodotti  che  entrano  nel
mercato dell'Unione europea e tra tali autorita' e l'ufficio unico di
collegamento, favorendo l'utilizzo  del  sistema  di  informazione  e
comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e
comunque garantendo un  adeguato  flusso  informativo  con  l'ufficio
unico di collegamento; 
    e)  rafforzamento  della  digitalizzazione  delle  procedure   di
controllo, di vigilanza e di raccolta dei  dati,  anche  al  fine  di
favorire l'applicazione dei sistemi di intelligenza  artificiale  per
il tracciamento di prodotti illeciti e per l'analisi dei rischi; 
    f) previsione, in materia di sorveglianza sui prodotti  rilevanti
ai fini della sicurezza in caso di incendio, della  possibilita'  per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di stipulare convenzioni  con
altre pubbliche amministrazioni  per  l'affidamento  di  campagne  di
vigilanza su prodotti di interesse prevalente  e  lo  sviluppo  delle
strutture di prova dei vigili del fuoco; 
    g) verifica e aggiornamento,  in  base  ad  approcci  basati,  in
particolare,  sulla  valutazione  del  rischio,  delle  procedure  di
analisi e test per ogni categoria di prodotto e previsione di  misure
specifiche per le attivita' di vigilanza sui prodotti offerti per  la
vendita  online  o  comunque  mediante  altri  canali  di  vendita  a
distanza, nonche' ricognizione degli impianti  e  dei  laboratori  di
prova esistenti in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (UE)
2019/1020; 
    h)  definizione,  anche  mediante  riordino  e  revisione   della
normativa vigente, del sistema  sanzionatorio  da  applicare  per  le
violazioni del regolamento (UE) 2019/1020 e delle normative  indicate
all'allegato II del medesimo regolamento (UE) 2019/1020, nel rispetto
dei principi di efficacia e dissuasivita' nonche' di ragionevolezza e
proporzionalita', e previsione della riassegnazione di una quota  non
inferiore al 50 per cento delle somme introitate, da  destinare  agli
appositi  capitoli  di  spesa  delle  autorita'  di  vigilanza  e  di
controllo e dell'ufficio unico di collegamento; 
    i) definizione delle ipotesi  in  cui  e'  ammesso  il  recupero,
totale ai sensi dell'articolo 15 del  regolamento  (UE)  2019/1020  o
parziale, dall'operatore  economico  dei  costi  delle  attivita'  di
vigilanza, dei relativi procedimenti, dei costi  che  possono  essere
recuperati e delle relative modalita' di recupero. 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti
previsti dai decreti legislativi di cui al comma  1  con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente.
Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o  maggiori
oneri che non trovino compensazione al proprio  interno,  i  medesimi
decreti   legislativi   sono   adottati   solo   successivamente    o
contestualmente all'entrata in vigore dei  provvedimenti  legislativi
che  stanzino  le  occorrenti  risorse  finanziarie,  in  conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  recante
          «Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza», e' pubblicato nella G.U. n.  58  dell'11  marzo
          1931. 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  14,  della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo.): 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - Omissis. 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle   leggi).   -
          Omissis. 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura.».