Art. 31 Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilita' civile auto 1. All'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24». 2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2023 e si applicano per i sinistri con accadimento da tale data.
Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dalla presente legge: «Art. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti: a) i criteri di determinazione del grado di responsabilita' delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione; b) il contenuto e le modalita' di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno; c) le modalita', le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno; d) i limiti e le condizioni di risarcibilita' dei danni accessori; e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto. 2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'art. 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24. 3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilita' delle imprese.».