Art. 31 
 
Modifica  alla   disciplina   del   risarcimento   diretto   per   la
                     responsabilita' civile auto 
 
  1. All'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  il  comma  2  e'
sostituito dal seguente: 
    «2.   Le   disposizioni   relative   alla   procedura    prevista
dall'articolo 149 si applicano anche alle  imprese  di  assicurazione
con sede legale in altri Stati  membri  che  operano  nel  territorio
della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24». 
  2. Le disposizioni del presente articolo entrano in  vigore  il  1°
gennaio 2023 e si applicano per i sinistri con  accadimento  da  tale
data. 
 
          Note all'art. 31: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  150  del  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   (Codice   delle
          assicurazioni  private),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  150  (Disciplina  del  sistema  di  risarcimento
          diretto). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
          su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
          emanarsi entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente codice sono stabiliti: 
                a)  i  criteri  di  determinazione   del   grado   di
          responsabilita' delle parti anche per  la  definizione  dei
          rapporti interni tra le imprese di assicurazione; 
                b) il contenuto e le modalita' di presentazione della
          denuncia di sinistro e gli  adempimenti  necessari  per  il
          risarcimento del danno; 
                c) le modalita',  le  condizioni  e  gli  adempimenti
          dell'impresa  di  assicurazione  per  il  risarcimento  del
          danno; 
                d) i limiti e le  condizioni  di  risarcibilita'  dei
          danni accessori; 
                e) i principi per la cooperazione tra le  imprese  di
          assicurazione,  ivi  compresi  i  benefici  derivanti  agli
          assicurati dal sistema di risarcimento diretto. 
              2. Le disposizioni  relative  alla  procedura  prevista
          dall'art.  149  si  applicano   anche   alle   imprese   di
          assicurazione con sede legale in  altri  Stati  membri  che
          operano nel territorio  della  Repubblica  ai  sensi  degli
          articoli 23 e 24. 
              3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e
          sui principi  adottati  dalle  imprese  per  assicurare  la
          tutela  dei  danneggiati,  il  corretto  svolgimento  delle
          operazioni di liquidazione e la stabilita' delle imprese.».