Art. 41 
 
Semplificazione del procedimento di assegnazione  delle  risorse  del
                        Fondo unico giustizia 
 
  1. Per l'anno 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.  181,  le  quote
delle risorse intestate al Fondo unico giustizia  alla  data  del  31
dicembre 2020, relative alle confische e agli  utili  della  gestione
finanziaria del medesimo  fondo,  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato nel corso dell'anno 2021, sono riassegnate agli stati  di
previsione  del   Ministero   della   giustizia   e   del   Ministero
dell'interno, in misura pari al 49 per cento in  favore  di  ciascuna
delle  due  amministrazioni,  per  essere   destinate   altresi'   al
finanziamento di interventi urgenti volti  a  fronteggiare  la  grave
crisi energetica  e  il  superamento  dell'emergenza  epidemiologica,
nonche'   da   destinare   alla   digitalizzazione,   all'innovazione
tecnologica   e   all'efficientamento   delle   strutture   e   delle
articolazioni ministeriali, e  delle  Forze  di  polizia  interessate
limitatamente all'integrazione delle risorse per  le  sole  spese  di
funzionamento.