Art. 37 
 
Norme in materia di  delocalizzazione  o  cessione  di  attivita'  di
             imprese non vertenti in situazione di crisi 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 227, le parole «dello scadere del termine di  novanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dello scadere del termine di
centottanta giorni  ovvero  del  minor  termine  entro  il  quale  e'
sottoscritto il piano di cui al comma 233»; 
    b) al comma 231 le parole «trenta giorni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «centoventi giorni»; 
    c) al comma 235, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti
dai seguenti: «In caso di mancata sottoscrizione del piano  da  parte
delle organizzazioni sindacali, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge  28
giugno  2012,  n.  92  innalzato  del  500  per  cento.  In  caso  di
sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente  ai
soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione,  dando  evidenza
del rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione,  nonche'  dei
risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro  da'  comunque
evidenza della mancata presentazione del  piano  ovvero  del  mancato
raggiungimento dell'accordo sindacale  di  cui  al  comma  231  nella
dichiarazione  di  carattere  non  finanziario  di  cui  al   decreto
legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.»; 
    d) il comma 236 e' abrogato; 
    e) dopo il comma 237 e' inserito il seguente: 
      «237-bis. Sono in  ogni  caso  fatte  salve  le  previsioni  di
maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti  collettivi  di
cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.». 
  2. Nel caso in cui, all'esito della procedura di  cui  all'articolo
1, commi 224 e seguenti, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  il
datore di lavoro cessi definitivamente l'attivita' produttiva  o  una
parte   significativa   della   stessa,   anche   per   effetto    di
delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al
40 per cento di  quello  impiegato  mediamente  nell'ultimo  anno,  a
livello  nazionale  o  locale  ovvero  nel  reparto   oggetto   della
delocalizzazione o chiusura, lo stesso e'  tenuto  alla  restituzione
delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi  ed  ausili  finanziari  o
vantaggi economici a carico  della  finanza  pubblica  di  cui  hanno
beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto  delle  cessazioni  o
ridimensionamenti di attivita' di cui alla presente  disposizione,  e
rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro
aiuti di Stato, percepiti nei dieci anni  antecedenti  l'avvio  della
procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione  del
personale. Fino alla completa restituzione  delle  somme  di  cui  al
primo periodo  al  soggetto  debitore  non  possono  essere  concessi
ulteriori   sovvenzioni,   contributi,   sussidi   ed   ausili.    Il
provvedimento delle  singole  amministrazioni  che  hanno  erogato  i
predetti benefici che da' atto della sussistenza dei presupposti  per
la restituzione ai  sensi  della  presente  disposizione  costituisce
titolo per la  riscossione  coattiva  mediante  ruolo  ai  sensi  del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le  somme  in  tal  modo
riscosse sono riversate in  apposito  capitolo  di  bilancio  e  sono
destinate  per  processi  di  reindustrializzazione  o  riconversione
industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attivita'. 
  3. La presente disposizione si applica anche alle procedure avviate
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente  decreto
e non gia' concluse. Qualora alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma  224,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia gia' stata  effettuata,  il
termine di cui all'articolo 1, comma 231, entro il  quale  lo  stesso
deve essere discusso, e' comunque pari a centoventi giorni.