Art. 17 Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 67-bis e' abrogato; b) all'articolo 76: 1) al comma 1, lettera b), le parole «dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile» sono sostituite dalla seguente: «civili»; 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nei procedimenti trattati in camera di consiglio il pubblico ministero formula conclusioni scritte nei casi previsti dalla legge.».
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal presente decreto: "Art. 76. (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione). - 1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude: a) in tutte le udienze penali; b) in tutte le udienze civili. 1-bis. Nei procedimenti trattati in camera di consiglio il pubblico ministero formula conclusioni scritte nei casi previsti dalla legge. 2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.".