Art. 17 
 
          Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 
 
  1. Al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 67-bis e' abrogato; 
    b) all'articolo 76: 
      1) al comma 1, lettera b),  le  parole  «dinanzi  alle  Sezioni
unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni  semplici
della Corte di cassazione, ad eccezione di  quelle  che  si  svolgono
dinanzi alla sezione di cui  all'articolo  376,  primo  comma,  primo
periodo, del  codice  di  procedura  civile»  sono  sostituite  dalla
seguente: «civili»; 
      2) dopo il  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Nei
procedimenti trattati in camera di consiglio  il  pubblico  ministero
formula conclusioni scritte nei casi previsti dalla legge.». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  76  del  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12  (Ordinamento  giudiziario),
          come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 76. (Attribuzioni del pubblico ministero presso
          la Corte suprema di cassazione). - 1. Il pubblico ministero
          presso la Corte di cassazione interviene e conclude: 
                  a) in tutte le udienze penali; 
                  b) in tutte le udienze civili. 
                1-bis.  Nei  procedimenti  trattati  in   camera   di
          consiglio il pubblico ministero formula conclusioni scritte
          nei casi previsti dalla legge. 
                2.  Il  pubblico  ministero  presso   la   Corte   di
          cassazione redige requisitorie scritte nei  casi  stabiliti
          dalla legge.".