Art. 18 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,
                               n. 115 
 
  1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-quater, e' inserito il seguente:
«1-quater.1.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1-quater  non  si
applicano quando il ricorso per cassazione viene  dichiarato  estinto
ai sensi dell'articolo 380-bis, secondo comma,  ultimo  periodo,  del
codice di procedura civile.». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 13. (Importi). - 1. Il contributo unificato  e'
          dovuto nei seguenti importi: 
                  a) euro 43 per i processi di valore  fino  a  1.100
          euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza
          e   assistenza   obbligatorie,   salvo   quanto    previsto
          dall'articolo 9, comma 1-bis, per  i  procedimenti  di  cui
          all'articolo 711 del codice di procedura civile,  e  per  i
          procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16,  della  legge
          1° dicembre 1970, n. 898; 
                  b) euro 98 per i processi  di  valore  superiore  a
          euro 1.100 e  fino  a  euro  5.200  e  per  i  processi  di
          volontaria giurisdizione, nonche' per i  processi  speciali
          di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice
          di procedura civile, e per i processi  contenziosi  di  cui
          all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898; 
                  c) euro 237 per i processi di  valore  superiore  a
          euro  5.200  e  fino  a  euro  26.000  e  per  i   processi
          contenziosi  di  valore   indeterminabile   di   competenza
          esclusiva del giudice di pace; 
                  d) euro 518 per i processi di  valore  superiore  a
          euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di
          valore indeterminabile; 
                  e) euro 759 per i processi di  valore  superiore  a
          euro 52.000 e fino a euro 260.000; 
                  f) euro 1.214 per i processi di valore superiore  a
          euro 260.000 e fino a euro 520.000; 
                  g) euro 1.686 per i processi di valore superiore  a
          euro 520.000. 
                1-bis. Il contributo di cui al comma 1  e'  aumentato
          della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato
          per i processi dinanzi alla Corte di cassazione. 
                1-ter. Per i processi  di  competenza  delle  sezioni
          specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,
          n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato
          di cui al comma 1  e'  raddoppiato.  Si  applica  il  comma
          1-bis. 
                1-quater. Quando l'impugnazione,  anche  incidentale,
          e' respinta integralmente o e' dichiarata  inammissibile  o
          improcedibile, la parte  che  l'ha  proposta  e'  tenuta  a
          versare  un  ulteriore  importo  a  titolo  di   contributo
          unificato pari a quello dovuto per la stessa  impugnazione,
          principale o incidentale,  a  norma  del  comma  1-bis.  Il
          giudice da' atto nel provvedimento  della  sussistenza  dei
          presupposti di cui al periodo  precedente  e  l'obbligo  di
          pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. 
                1-quater.1. Le disposizioni di cui al comma  1-quater
          non si applicano quando il  ricorso  per  cassazione  viene
          dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 380-bis,  secondo
          comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile. 
                1-quinquies.  Per  il  procedimento  introdotto   con
          l'istanza di cui all'articolo  492-bis,  primo  comma,  del
          codice di procedura civile il contributo dovuto e' pari  ad
          euro 43 e non si applica l'articolo 30. 
                2.  Per  i  processi  di  esecuzione  immobiliare  il
          contributo dovuto  e'  pari  a  euro  278.  Per  gli  altri
          processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto  della
          meta'.  Per  i  processi  esecutivi  mobiliari  di   valore
          inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a  euro
          43. Per i processi di opposizione agli  atti  esecutivi  il
          contributo dovuto e' pari a euro 168. 
                2-bis. Fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo  10,
          comma  6-bis,  per  i  processi  dinanzi  alla   Corte   di
          cassazione, oltre al contributo  unificato,  e'  dovuto  un
          importo  pari  all'imposta  fissa  di   registrazione   dei
          provvedimenti giudiziari. 
                3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi
          speciali previsti nel libro IV, titolo  I,  del  codice  di
          procedura civile, compreso il  giudizio  di  opposizione  a
          decreto  ingiuntivo  e   di   opposizione   alla   sentenza
          dichiarativa  di   fallimento   e   per   le   controversie
          individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di  pubblico
          impiego,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma
          1-bis.  Ai  fini  del  contributo  dovuto,  il  valore  dei
          processi di sfratto per  morosita'  si  determina  in  base
          all'importo  dei  canoni  non  corrisposti  alla  data   di
          notifica dell'atto di citazione per la convalida  e  quello
          dei processi di  finita  locazione  si  determina  in  base
          all'ammontare del canone per ogni anno. 
                3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero
          di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del  codice
          di  procedura  civile  e  il  proprio  indirizzo  di  posta
          elettronica certificata ai sensi  dell'articolo  16,  comma
          1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,
          ovvero qualora  la  parte  ometta  di  indicare  il  codice
          fiscale nell'atto  introduttivo  del  giudizio  o,  per  il
          processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e'
          aumentato della meta'. 
                4. 
                5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura
          dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
          contributo dovuto e' pari a euro 851. 
                6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo  14,
          il processo si presume del  valore  indicato  al  comma  1,
          lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis
          dell'articolo  14,  il  processo  si  presume  del   valore
          indicato al comma 6-quater, lettera f). 
                6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
          davanti  ai  Tribunali  amministrativi   regionali   e   al
          Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: 
                  a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e  117
          del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  per  quelli
          aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
          di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
          i ricorsi di esecuzione nella sentenza  o  di  ottemperanza
          del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.  Non  e'
          dovuto   alcun   contributo   per   i   ricorsi    previsti
          dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
          il diniego di accesso alle informazioni di cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  195,  di  attuazione  della
          direttiva    2003/4/CE    sull'accesso     del     pubblico
          all'informazione ambientale; 
                  b) per  le  controversie  concernenti  rapporti  di
          pubblico impiego, si applica il comma 3; 
                  c) per i ricorsi cui si applica il rito  abbreviato
          comune a determinate materie previsto dal libro IV,  titolo
          V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  nonche'
          da altre disposizioni che richiamino  il  citato  rito,  il
          contributo dovuto e' di euro 1.800; 
                  d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma  1,
          lettere a) e b),  del  codice  di  cui  all'allegato  1  al
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  il  contributo
          dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia
          e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di  importo
          compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo  dovuto
          e' di euro 4.000 mentre per quelle di  valore  superiore  a
          1.000.000 di euro e'  pari  ad  euro  6.000.  Se  manca  la
          dichiarazione di cui al comma 3-bis  dell'articolo  14,  il
          contributo dovuto e' di euro 6.000; 
                  e) in tutti  gli  altri  casi  non  previsti  dalle
          lettere  precedenti  e  per  il  ricorso  straordinario  al
          Presidente  della  Repubblica  nei   casi   ammessi   dalla
          normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro 650. 
                6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b),  c),
          d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove  il
          difensore  non  indichi  il  proprio  indirizzo  di   posta
          elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
          dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di
          cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  ovvero
          qualora la parte ometta di indicare il codice  fiscale  nel
          ricorso.  L'onere  relativo  al  pagamento   dei   suddetti
          contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte  soccombente,
          anche nel caso di compensazione giudiziale  delle  spese  e
          anche se essa non si e' costituita  in  giudizio.  Ai  fini
          predetti, la soccombenza si determina con il  passaggio  in
          giudicato della sentenza. Ai fini del presente  comma,  per
          ricorsi si intendono quello principale, quello  incidentale
          e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. 
                6-ter. 
                6-quater. Per i  ricorsi  principale  ed  incidentale
          proposti avanti le  Commissioni  tributarie  provinciali  e
          regionali e' dovuto il contributo  unificato  nei  seguenti
          importi: 
                  a) euro 30 per controversie di valore fino  a  euro
          2.582,28; 
                  b) euro 60 per controversie di valore  superiore  a
          euro 2.582,28 e fino a euro 5.000; 
                  c) euro 120 per controversie di valore superiore  a
          euro 5.000 e fino a  euro  25.000  e  per  le  controversie
          tributarie di valore indeterminabile; 
                  d) euro 250 per controversie di valore superiore  a
          euro 25.000 e fino a euro 75.000; 
                  e) euro 500 per controversie di valore superiore  a
          euro 75.000 e fino a euro 200.000; 
                  f) euro 1.500 per controversie di valore  superiore
          a euro 200.000. 
                6-quinquies.  Per   le   controversie   di   cui   al
          regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura
          per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su  conti
          bancari al fine di facilitare il recupero  transfrontaliero
          dei crediti in materia civile e commerciale, si applicano: 
                  a) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1,
          lettera b), e 1-bis,  per  i  procedimenti  previsti  dagli
          articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014; 
                  b) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3,
          per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e  35  del
          regolamento (UE) n. 655/2014; 
                  c) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1,
          per  i   procedimenti   previsti   dall'articolo   34   del
          regolamento (UE) n. 655/2014; 
                  d) gli importi stabiliti  dall'articolo  13,  comma
          1-quinquies, per i procedimenti previsti  dall'articolo  14
          del regolamento (UE) n. 655/2014.".