Art. 19 
 
       Modifiche al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 
 
  1. All'articolo  1,  comma  1,  secondo  periodo,  delle  norme  di
attuazione, di cui all'allegato 2 del decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, le parole «dell'articolo 369, comma 3,  del  codice  di
procedura civile, o ai sensi dell'articolo 123» sono sostituite dalle
seguenti: «degli articoli 123 e 137-bis». 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, Allegato 2,  del
          decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104  (Attuazione
          dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
          delega  al   governo   per   il   riordino   del   processo
          amministrativo), come modificato dal presente decreto: 
                "ALLEGATO 2 
                Norme di attuazione 
                Titolo I 
                Registri - Orario di segreteria 
                Art. 1. (Registro generale dei ricorsi). - 1.  Presso
          ciascun  ufficio  giudiziario  e'  tenuto  il  registro  di
          presentazione dei ricorsi, diviso per  colonne,  nel  quale
          sono  annotate  tutte  le   informazioni   occorrenti   per
          accertare esattamente la  presentazione  del  ricorso,  del
          ricorso incidentale,  della  domanda  riconvenzionale,  dei
          motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti  e
          documenti prodotti, nonche'  le  notificazioni  effettuate,
          l'esecuzione  del  pagamento  del   contributo   unificato,
          l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e  i
          provvedimenti  adottati,  la  notizia  delle   impugnazioni
          proposte avverso i provvedimenti del giudice e il  relativo
          esito.  La  proposizione  dell'impugnazione  e'  registrata
          quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi
          dell'articolo 6, comma 2, dell'allegato 2, ovvero ai  sensi
          degli  articoli  123  e  137-bis  delle   disposizioni   di
          attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del
          giudice a cui l'impugnazione e'  proposta  trasmette  senza
          ritardo  copia  del   provvedimento   giurisdizionale   che
          definisce il giudizio di impugnazione. 
                2.  I  ricorsi  sono  iscritti  giornalmente  secondo
          l'ordine di presentazione. 
                3. Il registro e' vistato e firmato in ciascun foglio
          dal segretariato, con l'indicazione in fine del numero  dei
          fogli di cui il registro si compone. 
                4.  Il   registro   e'   chiuso   ogni   giorno   con
          l'apposizione della firma di  un  addetto  al  segretariato
          generale.".