Art. 20 
 
Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 
 
  1. All'articolo 16-sexies del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, le parole «Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di
procedura civile, quando» sono sostituite dalla seguente: «Quando». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  16-sexies  del
          citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
          come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 16-sexies. (Domicilio digitale). - 1. Quando la
          legge prevede che le notificazioni degli  atti  in  materia
          civile al difensore siano eseguite, ad  istanza  di  parte,
          presso  la  cancelleria  dell'ufficio   giudiziario,   alla
          notificazione con le  predette  modalita'  puo'  procedersi
          esclusivamente  quando  non  sia   possibile,   per   causa
          imputabile  al  destinatario,   la   notificazione   presso
          l'indirizzo di posta  elettronica  certificata,  risultante
          dagli  elenchi  di  cui  all'articolo  6-bis  del   decreto
          legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  nonche'  dal  registro
          generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero
          della giustizia.".