Art. 20 Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 1. All'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole «Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando» sono sostituite dalla seguente: «Quando».
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'articolo 16-sexies del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal presente decreto: "Art. 16-sexies. (Domicilio digitale). - 1. Quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.".